RU 2009 3473
Ordinanza
sull’energia
(OEn)
Modifica del 24 giugno 2009
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sull’energia è modificata come segue:
Art. 1 lett. p
Nella presente ordinanza i seguenti termini significano:
p. commercializzazione: qualsiasi vendita, distribuzione, immissione sul mercato o consegna di impianti e apparecchi.
Art. 9
Abrogato
Art. 10 cpv.1 e 2, frase introduttiva
Le esigenze per l’efficienza energetica e per la commercializzazione di impianti e apparecchi sono stabilite nelle appendici 2.1–2.11.
Chi commercializza impianti e apparecchi secondo le appendici 2.1–2.11 deve:
II
Le appendici sono modificate come segue:
Le seguenti appendici sono rinumerate:
– l’appendice 3.1 diventa l’appendice 2.4 – l’appendice 3.2 diventa l’appendice 2.5 – l’appendice 3.5 diventa l’appendice 2.6 – l’appendice 3.7 diventa l’appendice 2.7
Queste appendici nonché le appendici 2.2 e 2.3 sono sostituite dalle versioni qui annesse.
Alla presente ordinanza sono aggiunte le appendici 2.8–2.11 conformemente alle versioni qui annesse.
III
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.
24 giugno 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
Appendice 2.2
Esigenze per l’efficienza energetica di frigoriferi e congelatori domestici elettrici con raccordo alla rete e relative combinazioni 1.1 La presente appendice si applica ai frigoriferi e ai congelatori domestici elettrici con raccordo alla rete (qui di seguito frigoriferi e congelatori) e alle relative combinazioni.
soddisfano almeno le esigenze secondo la direttiva 94/2/CE della Commissione, del 21 gennaio 19942, che stabilisce modalità d’applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni. 2.2 Questi apparecchi devono soddisfare almeno le esigenze della classe di efficienza energetica A da gennaio 2010 e almeno le esigenze della classe di efficienza energetica A+ da gennaio 2011.
sono misurati secondo la norma europea EN 1533.
GU L 45 del 17.2.1994, p.1, modificata l’ultima volta dalla direttiva 2006/80/CE della Il testo delle direttive è ottenibile presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, alle condizioni previste
Il testo della norma EN può essere ottenuto presso electrosuisse, Associazione per
b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole volumi), le caratteristiche del compressore (o dei compressori) e altre particolarità; norma europea EN 153 e la relativa classificazione in base alla direttiva
GU L 45 del 17.2.1994, p.1, modificata l’ultima volta dalla direttiva 2006/80/CE della
alla direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 19925, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti; e
alla direttiva 94/2/CE6.
7.2 Chiunque offre o commercializza frigoriferi e congelatori deve provvedere affinché l’etichetta energetica figuri sui modelli d’esposizione di detti apparecchi, sull’imballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l’uso, offerte in Internet, ecc.).
GU L 297 del 13.10.1992, p. 16.
GU L 45 del 17.2.1994, p.1, modificata l’ultima volta dalla direttiva 2006/80/CE della
Appendice 2.3
Esigenze per l’efficienza energetica di lampade elettriche per uso domestico con raccordo alla rete (fonti di luce) 1.1 La presente appendice si applica alle lampade elettriche per uso domestico con raccordo alla rete (lampade a incandescenza e lampade fluorescenti con starter integrato) nonché alle lampade fluorescenti per uso domestico (compresi i tubi fluorescenti e le lampade fluorescenti compatte senza starter integrato), anche quando sono destinate a uso non domestico, nonché ad altre tecnologie per lampade se destinate a uso domestico. 1.2 Le esigenze secondo il numero 2.1 e il numero 7 non si applicano alle seguenti lampade:
lampade che producono un flusso luminoso superiore a 6500 lumen (lm);
le lampade la cui potenza assorbita è inferiore a 4 watt (W);
le lampade con riflettore;
le lampade commercializzate principalmente per un’utilizzazione con altre fonti di energia, come ad esempio le pile;
le lampade commercializzate per una funzione principale che non è la produzione di luce visibile (lunghezza d’onda dello spettro tra 400 e 800 nm);
le lampade commercializzate in quanto parti di un prodotto la cui funzione principale non è la produzione di luce. Tuttavia, quando la lampada è offerta separatamente per la vendita, per la locazione o per l’acquisto a rate o esposta (ad es. in quanto pezzo di ricambio), si applica la presente appendice.
1.3 Le esigenze secondo il numero 2.4 non si applicano alle lampade di cui all’articolo1 lettere a–g del regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione del 18 marzo 20097 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico.
GU L 76 del 24.3.2009, p. 3. Il testo delle direttive e dei regolamenti è ottenibile presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, alle condizioni previste nell’O del 23 nov. 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni 2.1 Le lampade di cui al numero1.1 possono essere commercializzate se raggiungono almeno la classe di efficienza energetica E in base alla Direttiva 98/11/CE della Commissione europea, del 27 gennaio 19988, che stabilisce modalità d’applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto concerne l’etichettatura indicante l’efficienza energetica delle lampade per uso domestico, o se soddisfano le esigenze secondo il numero 2.4 della presente appendice. Queste disposizioni si applicano fino al 31 agosto 2010. 2.2 Le esigenze di cui al numero 2.1 non riguardano:
lampade da utilizzare in un apparecchio la cui funzione principale non è la produzione di luce;
lampade ad incandescenza per decorazione9 con una potenza assorbita massima di 60 Watt (W); il numero massimo di pezzi per modello e anno è limitato a 10 000;
lampade speciali10 in numero ridotto di pezzi;
lampade tubolari di ricambio.
2.3 I portalampada utilizzabili solamente con lampade che non raggiungono almeno la classe di efficienza E non possono essere commercializzati. Ciò riguarda in particolare gli zoccoli per le lampade tubolari. 2.4 Le lampade di cui al numero1.1 possono essere commercializzate se soddisfano le esigenze del regolamento (CE) n. 244/200911. Questa disposizione si applica a partire dal 1° settembre 2010.
Il consumo d’energia e altre caratteristiche delle lampade designate nel numero1.1 sono misurati secondo la norma europea EN 5028512.
GU L 71 del 10.3.1998, p.1.
Sono considerate lampade per decorazione le lampade con filamento decorativo visibile, le lampade colorate e le lampade con forme decorative.
Sono considerate lampade speciali ai sensi di questa deroga le lampade per scopi particolari, per le quali, a causa del ridotto numero di pezzi, non vengono offerte lampade secondo il numero 2.1.
GU L 76 del 24.3.2009, p. 3.
Il testo della norma EN può essere ottenuto presso electrosuisse, Associazione per
descrizione della lampada;
dichiarazione che la lampada in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;
una descrizione generale della lampada;
i progetti, disegni e piani di fabbricazione, segnatamente di pezzi, gruppi di montaggio e circuiti;
le descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione di detti disegni e piani nonché del funzionamento del prodotto;
un elenco delle norme applicate interamente o parzialmente, nonché una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare le esigenze di cui al numero 2;
i risultati dei calcoli di costruzione e delle verifiche fatte;
i rapporti delle omologazioni, propri o allestiti da terzi.
alla direttiva 92/75/CEE13; e
alla direttiva 98/11/CE14.
7.2 Chiunque offre o commercializza lampade deve provvedere affinché l’etichetta energetica figuri sui modelli d’esposizione di detti apparecchi, sull’imballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l’uso, offerte in Internet, ecc.).
GU L 297 del 13.10.1992, p. 16.
GU L 71 del 10.3.1998, p.1.
Appendice 2.4
Esigenze per l’efficienza energetica di lavatrici domestiche elettriche con raccordo alla rete 1.1 La presente appendice si applica alle lavatrici domestiche elettriche con raccordo alla rete.
gli apparecchi che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia;
gli apparecchi senza centrifuga;
gli apparecchi con compartimenti separati di lavaggio e di centrifugazione (p. es. tubi gemelli).
almeno le esigenze della classe di efficienza energetica A secondo la direttiva 95/12/CE della Commissione, del 23 maggio 199515, che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico.
sono misurati secondo la norma europea EN 6045616.
GU L 136 del 21.6.1995, p.1. Il testo delle direttive è ottenibile presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, alle condizioni previste
Il testo della norma EN può essere ottenuto presso electrosuisse, Associazione per
b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole volumi) e altre particolarità; norma europea EN 60456 e la relativa classificazione in base alla direttiva
GU L 136 del 21.6.1995, p.1.
7.1 L’indicazione del consumo di energia, dell’effetto pulente e dell’effetto di centrifugazione nonché l’etichettatura devono essere conformi:
alla direttiva 92/75/ CEE18; e
alla direttiva 95/12/CE19.
7.2 Se il consumo di energia specifico delle prove standard per il ciclo cotone a
°C è inferiore a 0,17 kWh/kg di biancheria, sull’etichetta energetica si può dichiarare l’efficienza energetica A+ invece di A. 7.3 Chiunque offre o commercializza lavatrici domestiche deve provvedere affinché l’etichetta energetica figuri sui modelli d’esposizione di detti apparecchi, sull’imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l’uso, offerte in Internet, ecc.).
GU L 297 del 13.10.1992, p. 16.
GU L 136 del 21.6.1995, p.1.
Appendice 2.5
Esigenze per l’efficienza energetica delle asciugabiancheria domestiche elettriche con raccordo alla rete 1.1 La presente appendice si applica alle asciugabiancheria domestiche elettriche con raccordo alla rete.
almeno le esigenze della classe di efficienza energetica A secondo la direttiva 95/13/CE della Commissione, del 23 maggio 199520, che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico.
sono misurati secondo la norma europea EN 6112121.
GU L 136 del 21.6.1995, p. 28. Il testo delle direttive è ottenibile presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, alle condizioni previste
Il testo della norma EN può essere ottenuto presso electrosuisse, Associazione per
b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole volumi), il principio di asciugatura e altre particolarità; norma europea EN 61121 e la relativa classificazione in base alla direttiva
alla direttiva 92/75/CEE23; e
alla direttiva 95/13/CE24.
GU L 136 del 21.6.1995, p. 28.
GU L 297 del 13.10.1992, p. 16.
GU L 136 del 21.6.1995, p. 28.
7.2 Chiunque offre o commercializza asciugabiancheria domestiche deve provvedere affinché l’etichetta energetica figuri sui modelli d’esposizione di detti apparecchi, sull’imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l’uso, offerte in Internet, ecc.).
Disposizione transitoria Gli apparecchi non conformi al numero 2 della presente appendice possono essere commercializzati al più tardi fino al 31 dicembre 2011.
Appendice 2.6
Esigenze per l’efficienza energetica delle lavasciugatrici domestiche combinate con raccordo alla rete 1.1 La presente appendice si applica alle lavasciugatrici domestiche combinate con raccordo alla rete.
almeno le esigenze della classe di efficienza energetica C secondo la direttiva 96/60/CE della Commissione, del 19 settembre 199625, recante modalità d’applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche.
sono misurati secondo la norma europea EN 5022926.
GU L 266 del 18.10.1996, p.1. Il testo delle direttive è ottenibile presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, alle condizioni previste
Il testo della norma EN può essere ottenuto presso electrosuisse, Associazione per
d. il nome e l’indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.
b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole volumi), il principio di asciugatura e altre particolarità; norma europea EN 50229 e la relativa classificazione in base alla direttiva
GU L 266 del 18.10.1996, p.1.
7.1 L’indicazione del consumo di energia e dell’effetto pulente nonché l’etichettatura devono essere conformi:
alla direttiva 92/75/ CEE28; e
alla direttiva 96/60/CE29.
7.2 Chiunque offre e commercializza lavasciugatrici domestiche combinate deve provvedere affinché l’etichetta energetica figuri sui modelli d’esposizione di detti apparecchi, sull’imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l’uso, offerte in Internet, ecc.).
GU L 297 del 13.10.1992, p. 16.
GU L 266 del 18.10.1996, p.1.
Appendice 2.7
Esigenze per l’efficienza energetica dei forni elettrici con raccordo alla rete 1.1 La presente appendice si applica ai forni elettrici con raccordo alla rete.
gli apparecchi che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia;
gli apparecchi portatili non destinati ad installazioni componibili fisse e con massa inferiore ai 18 kg.
almeno le esigenze della classe di efficienza energetica B secondo la direttiva 2002/40/CE della Commissione, dell’8 maggio 200230, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico.
sono misurati secondo la norma europea EN 5030431.
GU L 128 del 15.5.2002, p. 45. Il testo delle direttive è ottenibile presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, alle condizioni previste
Il testo della norma EN può essere ottenuto presso electrosuisse, Associazione per
b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole volumi), le caratteristiche della ventilazione e dell’isolamento nonché altre particolarità; norma europea EN 50304 e la relativa classificazione in base alla direttiva
GU L 128 del 15.5.2002, p. 45.
alla direttiva 92/75/CEE33; e
alla direttiva 2002/40/CE34.
7.2 Chiunque offre o commercializza forni elettrici deve provvedere affinché l’etichetta energetica figuri sui modelli d’esposizione di detti apparecchi, sull’imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l’uso, offerte in Internet, ecc.).
GU L 297 del 13.10.1992, p. 16.
GU L 128 del 15.5.2002, p. 45.
Appendice 2.8
Esigenze per l’efficienza energetica di apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio con raccordo alla rete nei modi stand-by e spento 1.1 In conformità al regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 200835, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio, la presente appendice si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio prodotte in serie che dipendono dall’energia proveniente dalla fonte di alimentazione principale per funzionare come previsto. 1.2. Sono escluse:
le apparecchiature di tecnologia dell’informazione che non sono conformi alla classe B della norma EN 55022:200636;
le apparecchiature di serie limitate che non sono commercializzate su larga scala.
Procedura d’omologazione energetica soddisfano le esigenze del regolamento (CE) n. 1275/200837. 2.2 Dal 1° gennaio 2010 gli apparecchi devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato II numero1 del regolamento (CE) n. 1275/2008 e dal 1° gennaio 2013 quelle secondo l’allegato II numero 2 di detto regolamento.
GU L 339 del 18.12.2008, p. 45. Il testo delle direttive e dei regolamenti è ottenibile presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, alle condizioni previste nell’O del 23 nov. 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni
Il testo delle norme EN e IEC può essere ottenuto presso electrosuisse, Associazione per
GU L 339 del 18.12.2008, p. 45.
La potenza assorbita e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurate secondo il numero 5 della norma IEC 6208738 della Commissione Elettrotecnica Internazionale.
le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni dello schermo, la risoluzione, la luminosità, i collegamenti e altre particolarità;
i risultati della procedura d’omologazione energetica;
Il testo della norma IEC può essere ottenuto presso electrosuisse, Associazione per
Disposizione transitoria Gli apparecchi domestici non conformi alla presente appendice possono essere offerti e commercializzati al più tardi fino al 31 dicembre 2010.
Appendice 2.9
Esigenze per l’efficienza energetica di set top box con raccordo alla rete 1.1 La presente appendice si applica agli apparecchi prodotti in serie per la ricezione, la decodifica e la registrazione di trasmissioni radiotelevisive nonché per i processi interattivi o per servizi simili. Si applica ai seguenti apparecchi:
set top box;
apparecchi televisivi con decoder digitale integrato;
apparecchi per la ricezione televisiva su Internet; e
convertitori digitali-analogici per la ricezione di segnali digitali con apparecchi televisivi e di registrazione analogici. gli apparecchi per la televisione ad alta definizione (HDTV) con una risoluzione di almeno 1280 x 720 pixel (720p).
soddisfano le seguenti esigenze: Potenza massima assorbita Modo Trasmissione di Trasmissione di Trasmissione Trasmissione di segnali via cavo segnali via terrestre di segnali segnali via Digital via satellite Subscriber Line (DSL) Standby 3.0 W 3.0 W 3.0 W 3.0 W (passivo) Standby 7.0 W 6.0 W 8.0 W 6.0 W (attivo) 2.2 Per funzioni aggiuntive per lo standby attivo si possono addizionare ai valori di cui al numero 2.1 i valori indicati nella tabella qui di seguito (supplemento), ma in ogni caso la potenza massima assorbita non deve superare i seguenti valori:
a. per i set top box ad eccezione dell’«High Definition» con MPEG2 e MPEG4 e PVR analogici: 15 W;
b. per gli apparecchi televisivi con ricevitore e decoder digitale integrato: 16 W. Funzione Supplemento (potenza input AC in W) Disco rigido interno 2.2 Interfaccia IEEE1394 0.8 Interfaccia Ethernet 100Mbit 0.4 Interfacce per la rete domestica 2.5 Interfaccia per ogni USB 0.3 Interfaccia per la tecnica domestica 0.4 Modem ADSL 2.0 Modem Docsis 4.5 LNB feed addizionale1.3 (alimentazione dell’LNB da 80 mA) Ricevitore/demodulatore aggiuntivo 2.0 Ricevitore IR alimentato (min. 15 mA) 0.25 2.3 Lo standby passivo è un modo in cui l’apparecchio è collegato alla rete elettrica, non riceve o trasmette dati, ma mediante il telecomando o un segnale interno può passare ad un altro modo. Lo standby attivo è un modo in cui l’apparecchio è collegato alla rete elettrica, non esegue le funzioni principali, può ricevere dati esterni e mediante il telecomando o un segnale interno o esterno può passare ad un altro modo di funzionamento.
La potenza assorbita e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurate secondo la norma IEC 6208739 della Commissione Elettrotecnica Internazionale.
Il testo della norma IEC può essere ottenuto presso electrosuisse, Associazione per
nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in
descrizione dell’apparecchio;
dichiarazione che l’apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate
tutti i dati necessari per identificare l’apparecchio in modo univoco;
le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le funzioni, i collegamenti, la risoluzione e altre particolarità;
le istruzioni per l’uso;
i risultati della procedura d’omologazione energetica;
i rapporti delle omologazioni, propri o allestiti da terzi.
Appendice 2.10
Esigenze per l’efficienza energetica di motori elettrici normalizzati con raccordo alla rete 1.1 La presente appendice si applica ai motori normalizzati trifase prodotti in serie con un numero di giri (ad es. come propulsori elettrici per pompe, ventilatori, compressori e nastri trasportatori), un motore a induzione con rotore a gabbia di scoiattolo (motore asincrono), una tensione nominale fino a 1000 V e una potenza nominale tra 0.75 kW e 375 kW con 2, 4 o 6 poli.
motori per l’impiego in zone a pericolo di esplosione;
motori speciali per la conversione di frequenza secondo la norma IEC 60034-2540 della Commissione Elettrotecnica Internazionale; e
motori completamente integrati nelle macchine (pompe, ventilatori, compressori).
2.1 I motori normalizzati di cui al numero1.1 possono essere commercializzati se soddisfano almeno le esigenze della norma IEC 60034-30 Rotating Electrical Machines della Commissione Elettrotecnica Internazionale. 2.2 Dal 1° gennaio 2010 i motori normalizzati devono soddisfare le esigenze della classe di efficienza energetica IE1 e dal 1° luglio 2011 quelle della classe di efficienza energetica IE2.
Il grado di rendimento e altre caratteristiche dei motori normalizzati designati nel numero1.1 sono misurati secondo la norma IEC 60034-30 della Commissione Elettrotecnica Internazionale.
Il testo delle norme IEC può essere ottenuto presso electrosuisse, Associazione per
nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in
descrizione del motore;
dichiarazione che l’apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate
tutti i dati necessari per identificare il motore in modo univoco;
le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, la potenza nominale, il numero dei poli, il grado di protezione, il tipo di servizio, altre particolarità, ecc.;
le istruzioni per l’uso;
i risultati della procedura d’omologazione energetica;
i rapporti delle omologazioni, propri o allestiti da terzi.
L’indicazione del grado di rendimento e della classe di efficienza energetica deve essere conforme alla norma IEC 60034-30 della Commissione Elettrotecnica Internazionale e figurare sulla targhetta dei dati tecnici.
Appendice 2.11
Esigenze per l’efficienza energetica di dispositivi di alimentazione esterni con raccordo alla rete (alimentatori) 1.1 La presente appendice si applica ai dispositivi di alimentazione esterni con raccordo alla rete prodotti in serie che:
servono a trasformare la corrente alternata entrante dalla rete elettrica in corrente alternata o continua a tensione più bassa;
producono allo stesso tempo solo una tensione fissa della corrente continua o alternata;
sono venduti insieme agli apparecchi o sono previsti per gli apparecchi che ricevono corrente per il tramite di un alimentatore;
sono fisicamente separati dall’unità alla quale forniscono corrente (apparecchio separato);
sono costantemente o temporaneamente collegati all’apparecchio al quale forniscono corrente per il suo funzionamento; e
dispongono di una potenza di uscita nominale di al massimo 250 W.
1.2 Sono esclusi dal campo di applicazione della presente appendice i dispositivi di alimentazione ininterrotta, i caricabatteria, i convertitori per lampade alogene, i dispositivi di alimentazione esterni per apparecchiature mediche.
soddisfano le esigenze del regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione, del 6 aprile 200941, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica a vuoto e al rendimento medio in modo attivo per gli alimentatori esterni.
GU L 93 del 7.4.2009, p. 3. Il testo delle direttive e dei regolamenti è ottenibile presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, alle condizioni previste nell’O del 23 nov. 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni 2.2 Dal 1° gennaio 2010 gli apparecchi devono soddisfare le esigenze secondo l’allegato I numero1 lettera a del regolamento (CE) n. 278/2009 e dal 1° maggio 2011 quelle secondo l’allegato I numero1 lettera b di detto regolamento.
La potenza assorbita e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero1.1 sono misurate secondo la norma IEC 6230142 della Commissione Elettrotecnica Internazionale.
le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali la tensione di uscita, la potenza di uscita, la spia luminosa e altre particolarità;
i risultati della procedura d’omologazione energetica di cui al numero 3;
Il testo della norma IEC può essere ottenuto presso electrosuisse, Associazione per