RU 2009 3525
Ordinanza
sull’assicurazione malattie
(OAMal)
Modifica del 24 giugno 2009
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 33 lett. b, h e i
Sentita la commissione competente, il dipartimento designa:
le prestazioni di cui agli articoli 25 capoverso 2 e 25a capoversi1 e 2 della legge, non dispensate dai medici o dai chiropratici;
la procedura di valutazione dei bisogni di cure;
il contributo alle cure previsto dall’articolo 25a capoversi1 e 4 della legge, differenziato in funzione del bisogno di cure.
Art. 36a cpv. 3 lett. a
Un progetto pilota deve adempiere le esigenze seguenti:
a. la sua durata è di quattro anni a partire dall’approvazione da parte del Dipartimento; la durata del progetto può essere prorogata una volta di quattro anni al massimo; le domande per nuovi progetti pilota possono essere depositate entro il 31 dicembre 2012;
Art. 47 cpv.1 lett. b
I fisioterapisti devono attestare:
b. un’attività pratica di due anni effettuata presso un fisioterapista o un’organizzazione di fisioterapia autorizzati conformemente alla presente ordinanza o in un servizio ospedaliero specializzato in fisioterapia oppure in un gabinetto medico specializzato sotto la direzione di un fisioterapista che adempie le condizioni d’autorizzazione stabilite nella presente ordinanza.
Art. 52a Organizzazioni di fisioterapia
Le organizzazioni di fisioterapia sono autorizzate se:
sono riconosciute giusta la legislazione del Cantone in cui esercitano;
hanno definito il loro campo d’attività quanto al territorio, all’orario, al tipo di cure e di pazienti;
le loro prestazioni sono fornite da persone che adempiono le condizioni di cui all’articolo 47;
dispongono delle attrezzature corrispondenti al loro campo di attività;
partecipano alle misure di controllo di qualità di cui all’articolo 77, intese a garantire, nell’ambito del loro campo di attività, l’effettuazione di cure di buona qualità e adeguate.
Art. 59a e 90b
Abrogati
II
Disposizione transitoria relativa alla modifica del 24 giugno 2009 Per i progetti pilota di cui all’articolo 36a approvati prima dell’entrata in vigore della modifica del 24 giugno 2009 la durata di quattro anni è ridotta del tempo già trascorso al momento dell’entrata in vigore della presente modifica.
III
Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2009.
L’articolo 33 lettere b, h e i, così come l’abrogazione dell’articolo 59a, entrano in vigore il 1° luglio 2010.
24 giugno 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |