RU 2009 471
Decreto federale
concernente l’iniziativa popolare
«Per l’imprescrittibilità dei reati di pornografia infantile»
del 13 giugno 20081
La Costituzione federale2 è modificata come segue:
Art. 123b Imprescrittibilità dell’azione penale e della pena per gli autori di reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi
L’azione penale e la pena per i reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi sono imprescrittibili.
Esito della votazione popolare ed entrata in vigore
La presente modifica costituzionale è stata accettata dal popolo e dai Cantoni il 30 novembre 20083.
Conformamente all’articolo 15 capoverso3 della legge federale del 17 dicembre 19764 sui diritti politici, essa è entrata in vigore il 30 novembre 2008.
23 gennaio 2009 Cancelleria federale