RU 2009 4831
Regolamento (CEE)
N. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all’applicazione
dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori
autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità.
Nella versione dell’Allegato II all’Accordo tra la Comunità europea
ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera,
dall’altra, sulla libera circolazione delle persone.
Modificato dal protocollo del 27 maggio 2008 relativo all’estensione
alla Bulgaria e alla Romania dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° giugno 2009
Vista la Sezione 2 (Libera circolazione delle persone – Sicurezza sociale), del regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto delle società, politica della concorrenza, agricoltura (compresa la normativa veterinaria e fitosanitaria), politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, energia, ambiente, cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, unione doganale, relazioni esterne, politica estera e di sicurezza comune e istituzioni, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania, nella versione del Protocollo all’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all’Unione europea1, il regolamento (CEE) n. 1408/712 è modificato come segue:
a) Nell’articolo 82 (B), paragrafo1, «150» è sostituito da «162». b) L’allegato I, parte I «Lavoratori subordinati e/o lavoratori autonomi (art.1, lett. a), punti ii) e iii) del regolamento)» è modificato come segue: i) dopo i termini «Senza oggetto» della rubrica «A. Belgio» si inserisce:
È considerata lavoratore autonomo ai sensi dell’articolo1, lettera a), punto ii) del regolamento qualsiasi persona che lavori senza un contratto di lavoro ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, punti 5 e 6 del Codice di sicurezza sociale»;
«R. Austria», «S. Polonia», «T. Portogallo», «U. Slovenia», «V. Slovacchia», «W. Finlandia», «X. Svezia» e «Y. Regno Unito», comprese «Q. Malta», «R. Paesi Bassi», «S. Austria», «T. Polonia», «U. Portogallo», «W. Slovenia», «X. Slovacchia», «Y. Finlandia», «Z. Svezia» e
iii) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «U. Portogallo» si inserisce:
c) L’allegato I, Parte II «Familiari (Art.1, lett. f), seconda frase del regolamento)» è modificato come segue: i) dopo i termini «Senza oggetto» della rubrica «A. Belgio» si inserisce:
«R. Austria», «S. Polonia», «T. Portogallo», «U. Slovenia», «V. Slovacchia», «W. Finlandia», «X. Svezia» e «Y. Regno Unito», comprese «Q. Malta», «R. Paesi Bassi», «S. Austria», «T. Polonia», «U. Portogallo», «W. Slovenia», «X. Slovacchia», «Y. Finlandia», «Z. Svezia» e
iii) dopo i termini «Senza oggetto» della rubrica «U. Portogallo» si inserisce:
Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III,
capitolo 1 del regolamento, il termine familiare designa il coniuge, un genitore a
carico o un figlio di età inferiore a 18 anni (o di età inferiore a 26 anni e a carico).»;
L’allegato II, parte I «Regimi speciali di lavoratori autonomi esclusi dal campo d’applicazione del regolamento in virtù dell’articolo1, lettera j), quarto comma» è modificato come segue:
dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «A. Belgio» si inserisce:
«R. Austria», «S. Polonia», «T. Portogallo», «U. Slovenia», «V. Slovacchia», «W. Finlandia», «X. Svezia» e «Y. Regno Unito», comprese «Q. Malta», «R. Paesi Bassi», «S. Austria», «T. Polonia», «U. Portogallo», «W. Slovenia», «X. Slovacchia», «Y. Finlandia», «Z. Svezia» e iii) dopo i termini «Senza oggetto.» della rubrica «U. Portogallo» si inserisce:
e) L’allegato II, parte II «Assegni speciali di nascita o di adozione esclusi dal campo d’applicazione del regolamento in virtù dell’articolo1, lettera u), punto i)» è modificato come segue:
Indennità forfettaria di maternità (Legge sugli assegni familiari per i figli).»;
«R. Austria», «S. Polonia», «T. Portogallo», «U. Slovenia», «V. Slovacchia», «W. Finlandia», «X. Svezia» e «Y. Regno Unito», comprese «Q. Malta», «R. Paesi Bassi», «S. Austria», «T. Polonia», «U. Portogallo», «W. Slovenia», «X. Slovacchia», «Y. Finlandia», «Z. Svezia» e iii) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «U. Portogallo» si inserisce:
Assegno di nascita.»;
f) L’allegato II, parte III «Prestazioni speciali a carattere non contributivo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo2 ter che non rientrano nel campo d’applicazione del regolamento» è modificato come segue:
«R. Austria», «S. Polonia», «T. Portogallo», «U. Slovenia», «V. Slovacchia», «W. Finlandia», «X. Svezia» e «Y. Regno Unito», comprese «Q. Malta», «R. Paesi Bassi», «S. Austria», «T. Polonia», «U. Portogallo», «W. Slovenia», «X. Slovacchia», «Y. Finlandia», «Z. Svezia» e
g) L’allegato IIbis «Prestazioni speciali a carattere non contributivo (Art. 10bis del regolamento)» è modificato come segue:
Pensioni sociali di vecchiaia (art. 89 del Codice di sicurezza sociale).»;
«R. Austria», «S. Polonia», «T. Portogallo», «U. Slovenia», «V. Slovacchia», «W. Finlandia», «X. Svezia» e «Y. Regno Unito», comprese «Q. Malta», «R. Paesi Bassi», «S. Austria», «T. Polonia», «U. Portogallo», «W. Slovenia», «X. Slovacchia», «Y. Finlandia», «Z. Svezia» e iii) dopo l’ultima voce della rubrica «U. Portogallo» si inserisce:
Indennità mensile per persone con disabilità (Ordinanza di emergenza n. 102/1999 concernente la protezione speciale e l’occupazione delle persone con disabilità, approvata con legge n. 519/2002).»;
L’allegato III, parte A «Disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale che rimangono applicabili nonostante l’articolo 6 del regolamento (art. 7, par.2, lett. c) del regolamento)» è modificato come segue:
dopo la voce della rubrica «1. Belgio – Germania» si inserisce:
«2. Bulgaria – Germania (a) Articolo 28, paragrafo1, lettera b) della convenzione sulla sicurezza sociale del 17 dicembre 1997. (b) Paragrafo 10 del protocollo finale di detta convenzione.
3. Bulgaria – Austria
Articolo 38, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 aprile
2005.
4. Bulgaria – Slovenia
Articolo 32, paragrafo della convenzione sulla sicurezza sociale del 18 dicembre2
1957.».
(ii) la numerazione della rubrica «Repubblica Ceca – Germania» passa da «2» a «5» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «6. Repubblica Ceca – Cipro» «7. Repubblica Ceca – Lussemburgo» «8. Repubblica Ceca – Austria» «9. Repubblica Ceca – Slovacchia» «10. Danimarca – Finlandia» «11. Danimarca – Svezia» «12. Germania – Grecia» «13. Germania – Spagna» «14. Germania – Francia» «15. Germania – Lussemburgo» «16. Germania – Ungheria» «17. Germania – Paesi Bassi» «18. Germania – Austria» «19. Germania – Polonia»
iii) dopo la voce della rubrica «19. Germania – Polonia» si inserisce:
«20. Germania – Romania
Articolo 28, paragrafo1, lettera b) della convenzione sulla sicurezza sociale dell’8 aprile 2005.
Paragrafo 13 del protocollo finale di detta convenzione.»;
iv) la numerazione della rubrica «Germania – Slovenia» passa da «17» a «21» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «22. Germania – Slovacchia» «23. Germania – Regno Unito» «24. Spagna – Portogallo»; «25. Irlanda – Regno Unito» «26. Italia – Slovenia» «27. Lussemburgo – Slovacchia» «28. Ungheria – Austria» «29. Ungheria – Slovenia» «30. Paesi Bassi – Portogallo»; «31. Austria – Polonia» «32. Austria – Slovenia» «33. Austria – Slovacchia» «34. Polonia – Regno Unito»; «35. Finlandia – Svezia»
v) è aggiunto il seguente testo dopo l’ultima voce:
«Bulgaria – Svizzera Nulla Romania – Svizzera Nessuna convenzione».
Allegato III, Parte B «Disposizioni di convenzioni il cui beneficio non è esteso a tutte le persone cui si applica il regolamento» è modificato come
prima della voce della rubrica «1. Repubblica Ceca – Cipro» si inserisce:
«1. Bulgaria – Austria
Articolo 38, paragrafo 3 della convenzione sulla sicurezza sociale del 14 aprile
2005.», ii) la numerazione della rubrica «Repubblica Ceca – Cipro» passa da «1» a «2» e le rubriche successive sono rinumerate come segue: «3. Repubblica Ceca – Austria» «4. Germania – Ungheria» «5. Germania – Slovenia» «6. Italia – Slovenia» «7. Ungheria – Austria» «8. Ungheria – Slovenia» «9. Austria – Polonia» «10. Austria – Slovenia» «11. Austria – Slovacchia»
iii) è aggiunto il seguente testo dopo l’ultima voce:
«Bulgaria – Svizzera Nulla Romania – Svizzera Nessuna convenzione».
j) L’allegato IV, parte A «Legislazioni contemplate all’articolo 37, paragrafo 1 del regolamento, secondo le quali l’importo delle prestazioni di invalidità è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione» è modificato come «R. Austria», «S. Polonia», «T. Portogallo», «U. Slovenia», «V. Slovacchia», «W. Finlandia», «X. Svezia» e «Y. Regno Unito», comprese «Q. Malta», «R. Paesi Bassi», «S. Austria», «T. Polonia», «U. Portogallo», «W. Slovenia», «X. Slovacchia», «Y. Finlandia», «Z. Svezia» e
L’allegato IV, parte B «Regimi speciali per lavoratori autonomi ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 3 e dell’articolo 45, paragrafo 3 del regolamento
n. 1408/71» è modificato come segue:
«R. Austria», «S. Polonia», «T. Portogallo», «U. Slovenia», «V. Slovacchia», «W. Finlandia», «X. Svezia» e «Y. Regno Unito», comprese «Q. Malta», «R. Paesi Bassi», «S. Austria», «T. Polonia», «U. Portogallo», «W. Slovenia», «X. Slovacchia», «Y. Finlandia», «Z. Svezia» e
l) L’allegato IV, parte C «Casi previsti all’articolo 46, paragrafo1, lettera b) del regolamento, in cui si può rinunciare al calcolo delle prestazioni conformemente all’articolo 46, paragrafo2 del regolamento» è modificato come Tutte le richieste di pensioni per periodi assicurativi e di pensioni di vecchiaia e di invalidità a motivo di malattia generale, e di pensioni di reversibilità derivanti dalle summenzionate pensioni»;
«R. Austria», «S. Polonia», «T. Portogallo», «U. Slovenia», «V. Slovacchia», «W. Finlandia», «X. Svezia» e «Y. Regno Unito», comprese «Q. Malta», «R. Paesi Bassi», «S. Austria», «T. Polonia», «U. Portogallo», «W. Slovenia», «X. Slovacchia», «Y. Finlandia», «Z. Svezia» e iii) dopo la voce della rubrica «U. Portogallo» si inserisce:
m) L’allegato VI «Modalità particolari d’applicazione delle legislazioni di taluni Stati membri» è modificato come segue:
«R. Austria», «S. Polonia», «T. Portogallo», «U. Slovenia», «V. Slovacchia», «W. Finlandia», «X. Svezia» e «Y. Regno Unito», comprese «D. Danimarca», «E. Germania», «F. Estonia», «G. Grecia», «Q. Malta», «R. Paesi Bassi», «S. Austria», «T. Polonia», «U. Portogallo», «W. Slovenia», «X. Slovacchia», «Y. Finlandia», «Z. Svezia» e iii) dopo la voce della rubrica «U. Portogallo» si inserisce:
Per il calcolo dell’importo teorico di cui all’articolo 46, paragrafo2, lettera a) del regolamento, nei regimi in cui le pensioni sono calcolate sulla base di punti di pensionamento, l’istituzione competente prende in considerazione, per ciascuno degli anni di assicurazione compiuti sotto la legislazione degli altri Stati membri, un numero di punti di pensionamento pari al quoziente del numero di punti di pensionamento acquisito a norma della legislazione che tale istituzione applica per il numero di anni corrispondenti a tali punti.»;
n) L’allegato VII è sostituito dal seguente: «Allegato VII Casi in cui una persona è soggetta simultaneamente alla legislazione di due stati membri (Art. 14quater, par.1, lett. b) del regolamento) 1. Esercizio di un’attività autonoma in Belgio e di un’attività subordinata in un altro 2. Esercizio di un’attività autonoma in Bulgaria e di un’attività subordinata in un 3. Esercizio di un’attività autonoma nella Repubblica Ceca e di un’attività subordinata in un altro Stato membro. 4. Esercizio di un’attività autonoma in Danimarca e di un’attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Danimarca. 5. Per i regimi di assicurazione contro gli infortuni e di assicurazione vecchiaia per gli agricoltori: esercizio di un’attività agricola autonoma in Germania e di un’attività subordinata in un altro Stato membro. 6. Esercizio di un’attività autonoma in Estonia e di un’attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Estonia. 7. Per i regimi di assicurazione pensioni per i lavoratori autonomi: esercizio di un’attività autonoma in Grecia e di un’attività subordinata in un altro Stato membro. 8. Esercizio di un’attività autonoma in Spagna e di un’attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Spagna. 9. Esercizio di un’attività autonoma in Francia e di un’attività subordinata in un altro Stato membro, a eccezione del Lussemburgo.
10. Esercizio di un’attività autonoma nel settore agricolo in Francia e di un’attività subordinata in Lussemburgo. 11. Esercizio di un’attività autonoma in Italia e di un’attività subordinata in un altro 12. Esercizio di un’attività autonoma a Cipro e di un’attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente a Cipro. 13. Esercizio di un’attività autonoma a Malta e di un’attività subordinata in un altro 14. Esercizio di un’attività autonoma in Portogallo e di un’attività subordinata in un 15. Esercizio di un’attività autonoma in Romania e di un’attività subordinata in un 16. Esercizio di un’attività autonoma in Finlandia e di un’attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Finlandia. 17. Esercizio di un’attività autonoma in Slovacchia e di un’attività subordinata in un 18. Esercizio di un’attività autonoma in Svezia e di un’attività subordinata in un altro Stato membro da parte di una persona residente in Svezia. Esercizio di un’attività autonoma in Svizzera e di un’attività salariata in qualsiasi altro Stato cui si applica il presente Accordo.»;
o) L’allegato VIII «Regimi che prevedono per gli orfani unicamente assegni familiari o assegni supplementari o speciali (art. 78bis del regolamento)» è modificato come segue:
«R. Austria», «S. Polonia», «T. Portogallo», «U. Slovenia», «V. Slovacchia», «W. Finlandia», «X. Svezia» e «Y. Regno Unito», comprese «Q. Malta», «R. Paesi Bassi», «S. Austria», «T. Polonia», «U. Portogallo», «W. Slovenia», «X. Slovacchia», «Y. Finlandia», «Z. Svezia» e iii) dopo il termine «Nulla.» della rubrica «U. Portogallo» si inserisce:
Nulla.».
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