RU 2009 5037
Ordinanza
sul gioco d’azzardo e le case da gioco
(Ordinanza sulle case da gioco, OCG)
Modifica dell’11 settembre 2009
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 24 settembre 20041 sul gioco d’azzardo e le case da gioco è modificata come segue:
Art. 82 Aliquota della tassa per le case da gioco
(art. 41 cpv. 2 e 3 LCG)
Per le case da gioco l’aliquota di base della tassa è del 40 per cento. È riscossa sui prodotti lordi dei giochi che arrivano fino a 10 milioni di franchi.
Per ogni ulteriore milione di franchi del prodotto lordo dei giochi, l’aliquota della tassa aumenta dello 0,5 per cento fino a raggiungere l’aliquota massima dell’80 per cento.
Art. 83
Abrogato
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.
11 settembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |