Fonte

RU 2009 5037

Ordinanza
sul gioco d’azzardo e le case da gioco
(Ordinanza sulle case da gioco, OCG)

Modifica dell’11 settembre 2009

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 24 settembre 20041 sul gioco d’azzardo e le case da gioco è modificata come segue:

Art. 82 Aliquota della tassa per le case da gioco

(art. 41 cpv. 2 e 3 LCG)

Per le case da gioco l’aliquota di base della tassa è del 40 per cento. È riscossa sui prodotti lordi dei giochi che arrivano fino a 10 milioni di franchi.

Per ogni ulteriore milione di franchi del prodotto lordo dei giochi, l’aliquota della tassa aumenta dello 0,5 per cento fino a raggiungere l’aliquota massima dell’80 per cento.

Art. 83

Abrogato

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

11 settembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova