RU 2009 5091
Legge federale
sulle misure per la salvaguardia
della sicurezza interna
(LMSI)
Modifica del 3 ottobre 2008
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 agosto 20071,
decreta:
I
La legge federale del 21 marzo 19972 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 4 lett. f
Sono misure preventive:
f. le misure atte a prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive,
Art. 24a cpv.2, frase introduttiva
Nel sistema d’informazione possono essere registrate informazioni su persone contro cui sono stati pronunciati divieti di recarsi in un Paese determinato, misure secondo il diritto cantonale volte a prevenire gli atti violenti in occasione di manifestazioni sportive o altre misure quali divieti di accedere agli stadi, se la misura:
Art. 24b
Abrogato
Art. 24c cpv.1 lett. a
Una persona può essere assoggettata, per un periodo determinato, al divieto di lasciare la Svizzera per recarsi in un Paese determinato se:
a. essa è colpita da un divieto di accedere a un’area determinata, poiché è comprovato che ha partecipato ad atti violenti contro persone o oggetti in occasione di manifestazioni sportive; e
Art. 24d e 24e
Abrogati
Art. 24f Età minima
Le misure secondo l’articolo 24c sono pronunciate solo contro persone che hanno compiuto i 12 anni.
Art. 24g Effetto sospensivo
Il ricorso contro una decisione sulle misure secondo l’articolo 24c ha effetto sospensivo solo se non ne risulta pregiudicato lo scopo della misura e se l’autorità di ricorso o il giudice lo accorda espressamente in una decisione incidentale.
Art. 24h
Abrogato
II
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2008 | Consiglio nazionale, 3 ottobre 2008 |
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Il presidente: Christoffel Brändli | Il presidente: André Bugnon |
Il segretario: Philippe Schwab | Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz |
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore
Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 22 gennaio 2009.3
La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.
30 settembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |