RU 2009 5097
Ordinanza
concernente l’entrata e il rilascio del visto
(OEV)
Modifica del 30 settembre 2009
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 22 ottobre 20081 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modificata come segue:
Art. 33 cpv. 2
D’intesa con il DFGP, il DFAE può concludere con gli Stati Schengen accordi di rappresentanza per la procedura di rilascio del visto. Al riguardo tiene conto degli impegni internazionali, nonché del complesso delle relazioni della Svizzera con gli Stati in questione.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2009.
30 settembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |