RU 2009 5189
Ordinanza
sull’assicurazione militare
(OAM)
Modifica del 30 settembre 2009
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 10 novembre 19931 sull’assicurazione militare è modificata come segue:
Art. 19 cpv. 3
Gli articoli 6quater e 34d dell’ordinanza del 31 ottobre 19472 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) concernenti i contributi dovuti dagli assicurati attivi dopo i 65 rispettivamente dopo i 64 anni e il salario di poco conto non sono applicabili.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.
30 settembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |