Fonte

RU 2009 5279

Ordinanza
su le banche e le casse di risparmio
(Ordinanza sulle banche, OBCR)

Modifica del 14 ottobre 2009

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 17 maggio 19721 sulle banche è modificata come segue:

Titolo prima dell’art.1

1. Campo di applicazione dell’ordinanza

Art. 3a cpv. 4 lett. d

Non sono considerati depositi del pubblico i depositi di:

d. deponenti presso associazioni, fondazioni o società cooperative sempre che esse non esercitino alcuna attività nel settore finanziario, che abbiano scopi ideali o di mutuo soccorso, che utilizzino i depositi esclusivamente a tale fine e che la scadenza dei depositi sia di almeno sei mesi; o

Art. 33

Abrogato

Art. 62b Disposizioni transitorie della modifica del 14 ottobre 2009

Associazioni, fondazioni e società cooperative che a seguito dell’entrata in vigore della presente modifica dell’ordinanza detengono illegittimamente depositi del pubblico ai sensi dell’articolo1 capoverso 2 della legge, devono rimborsarli entro due anni dall’entrata in vigore della modifica.

In casi motivati l’autorità di vigilanza può prorogare il termine.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

14 ottobre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova