RU 2009 5279
Ordinanza
su le banche e le casse di risparmio
(Ordinanza sulle banche, OBCR)
Modifica del 14 ottobre 2009
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 17 maggio 19721 sulle banche è modificata come segue:
Titolo prima dell’art.1
1. Campo di applicazione dell’ordinanza
Art. 3a cpv. 4 lett. d
Non sono considerati depositi del pubblico i depositi di:
d. deponenti presso associazioni, fondazioni o società cooperative sempre che esse non esercitino alcuna attività nel settore finanziario, che abbiano scopi ideali o di mutuo soccorso, che utilizzino i depositi esclusivamente a tale fine e che la scadenza dei depositi sia di almeno sei mesi; o
Art. 33
Abrogato
Art. 62b Disposizioni transitorie della modifica del 14 ottobre 2009
Associazioni, fondazioni e società cooperative che a seguito dell’entrata in vigore della presente modifica dell’ordinanza detengono illegittimamente depositi del pubblico ai sensi dell’articolo1 capoverso 2 della legge, devono rimborsarli entro due anni dall’entrata in vigore della modifica.
In casi motivati l’autorità di vigilanza può prorogare il termine.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.
14 ottobre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |