RU 2009 5435
Ordinanza
sulla protezione dei vegetali
(OPV)
Modifica del 4 novembre 2009
Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 40 capoverso 3 dell’ordinanza del 28 febbraio 20011 sulla protezione dei vegetali,
ordina:
I
Sostituzione di un’espressione Negli allegati 2 parte B, 3 parte B e 4 parte B dell’ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali l’espressione «Cantoni di VD e VS e i Comuni del distretto di Broye del Cantone di FR» è sostituita con l’espressione «Cantone del VS».
II
La presente modifica entra in vigore il 15 novembre 2009.
4 novembre 2009 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard