Fonte

RU 2009 5521

Decreto federale
che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note
tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento
del regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti
e i documenti di viaggio biometrici
(Sviluppo dell’acquis di Schengen)

del 13 giugno 2008

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso1 e 166 capoverso2 della Costituzione federale1 (Cost.); visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 giugno 20072,
decreta:

Art. 1

Lo scambio di note del 28 marzo 20083 tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio del 13 dicembre 20044 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri è approvato.

Il Consiglio federale è autorizzato a informare la Comunità europea dell’adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con lo scambio di note di cui al capoverso1, conformemente all’articolo7 paragrafo2 lettera b dell’Accordo del 26 ottobre 20045 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

GU L 385 del 29 dic. 2004, pag.1

Art. 2

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 22 giugno 20016 sui documenti d’identità

Art. 2 cpv.1 lett. a, 2bis–2quater e 4

Ogni documento d’identità deve contenere i seguenti dati:

a. concerne soltanto il testo francese.

Il documento d’identità può essere provvisto di un microchip. Il microchip può contenere un’immagine del viso e le impronte digitali del titolare del documento. Possono esservi registrati anche gli altri dati secondo i capoversi1, 3, 4 e 5.

Il Consiglio federale determina quali tipi di documenti d’identità sono provvisti di un microchip e quali dati devono essere registrati nello stesso.

Il documento d’identità può inoltre contenere un’identità elettronica utilizzabile a scopi d’autenticazione, di firma e di criptaggio.

Su domanda del richiedente, il documento d’identità può riportare un cognome d’affinità, un nome ricevuto in seno a un ordine religioso, un nome d’arte o un cognome dell’unione domestica registrata nonché indicazioni riguardanti caratteristiche particolari quali menomazioni, protesi o impianti.

Art. 2a Sicurezza e lettura del microchip

Il microchip è protetto contro le falsificazioni e la lettura non autorizzata. Il Consiglio federale stabilisce i relativi requisiti tecnici.

Il Consiglio federale può concludere con altri Stati trattati concernenti la lettura delle impronte digitali registrate nel microchip, purché gli Stati interessati dispongano di una protezione dei dati equivalente a quella svizzera.

Il Consiglio federale può autorizzare le imprese di trasporto, i gestori di aeroporti e altri servizi appropriati tenuti a verificare l’identità di persone a leggere le impronte digitali registrate nel microchip.

Titolo prima dell’art. 4

Sezione 2 Rilascio, allestimento, ritiro e perdita del documento

Art. 4 cpv.1

In Svizzera i documenti d’identità sono rilasciati dai servizi designati dai Cantoni. Il Consiglio federale può designare anche altri servizi. Il Cantone che dispone di più autorità di rilascio designa un servizio responsabile del rilascio dei documenti d’identità.

Art. 5 Domanda di rilascio

Chi vuole ottenere un documento d’identità deve presentarsi personalmente in Svizzera presso il servizio designato dal Cantone di domicilio o all’estero presso la rappresentanza svizzera e depositare la domanda di rilascio del documento d’identità. Per i minorenni e le persone interdette è necessario il consenso scritto del rappresentante legale.

Il Consiglio federale emana disposizioni sulla procedura di domanda e di rilascio, segnatamente per quanto concerne:

  1. i dati da utilizzare per il rilascio dei documenti d’identità e le fonti di tali dati;

  2. i requisiti che devono soddisfare le autorità di rilascio;

  3. l’infrastruttura tecnica.

Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo di presentarsi personalmente, tenendo conto delle norme internazionali e delle possibilità tecniche.

Art. 6 cpv.1, 2 e 5

L’autorità di rilascio verifica che le indicazioni siano corrette e complete e accerta l’identità del richiedente.

L’autorità di rilascio decide in merito alla domanda. Se acconsente al rilascio del documento, essa incarica il servizio competente di allestire il documento. Trasmette a tale servizio i dati necessari.

Il rilascio di un documento d’identità è rifiutato se il richiedente presenta la domanda all’estero, è perseguito o è stato condannato all’estero per un reato che in base al diritto svizzero costituisce un crimine o un delitto e vi sono motivi per presumere che intenda sottrarsi al procedimento penale o all’esecuzione della pena. Il rilascio non è rifiutato se la sanzione comminata avrebbe conseguenze incompatibili con l’ordine pubblico svizzero.

Art. 6a Servizi preposti all’allestimento dei documenti d’identità, appaltatori generali, prestatori di servizi e fornitori

I servizi preposti all’allestimento dei documenti d’identità e gli appaltatori generali interessati devono dimostrare di:

  1. possedere le conoscenze specialistiche e le qualifiche necessarie;

  2. garantire una produzione sicura, di alta qualità, puntuale e conforme alle pertinenti specifiche;

  3. garantire il rispetto della protezione dei dati; e

  4. disporre di sufficienti risorse finanziarie.

Gli aventi economicamente diritto, i titolari di quote, i membri del consiglio di amministrazione o di un organo analogo, i membri della direzione e le altre persone che hanno o possono avere un’influenza determinante sull’impresa o sulla produzione dei documenti d’identità devono godere di buona reputazione. Possono essere eseguiti controlli di sicurezza ai sensi dell’articolo6 dell’ordinanza del 19 dicembre 20017 sui controlli di sicurezza relativi alle persone.

L’Ufficio federale di polizia può esigere in ogni tempo i documenti necessari per la verifica dei requisiti di cui ai capoversi1 e 2. Se il servizio preposto all’allestimento dei documenti d’identità fa parte di un gruppo di imprese, tali requisiti si applicano all’intero gruppo.

Le disposizioni di cui ai capoversi 1–3 sono applicabili ai prestatori di servizi e ai fornitori se le loro prestazioni rivestono un’importanza determinante per la produzione dei documenti d’identità.

Il Consiglio federale stabilisce gli ulteriori requisiti applicabili ai servizi preposti all’allestimento dei documenti d’identità, agli appaltatori generali, ai prestatori di servizi e ai fornitori.

Art. 6b Compiti dell’Ufficio federale di polizia

Oltre ai compiti previsti nella presente legge e nelle disposizioni esecutive, l’Ufficio federale di polizia adempie i compiti seguenti:

  1. vigila sul rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 6a;

  2. fornisce informazioni e impartisce istruzioni sui documenti d’identità svizzeri ai servizi nazionali ed esteri, fatti salvi gli interessi inerenti al mantenimento del segreto e alla protezione dei dati;

  3. fornisce ai privati informazioni sui documenti d’identità svizzeri e sul loro rilascio, fatti salvi gli interessi inerenti al mantenimento del segreto e alla protezione dei dati;

  4. fornisce informazioni e impartisce istruzioni ai servizi preposti all’allestimento dei documenti d’identità e agli appaltatori generali e vigila sul rispetto delle specifiche;

  5. segue gli sviluppi internazionali nel settore dei documenti d’identità ed è responsabile dell’attuazione degli standard internazionali;

  6. gestisce l’infrastruttura a chiave pubblica (ICP) per i documenti d’identità svizzeri;

  7. gestisce il servizio federale competente in materia di documenti d’identità e di legittimazione, fatte salve disposizioni speciali derogatorie.

Art. 9 cpv.2

La tariffa stabilita dal Consiglio federale dev’essere favorevole alle famiglie con figli.

Art. 11 cpv.1, frase introduttiva e lett. a, nonché cpv.2

L’Ufficio federale di polizia gestisce un sistema d’informazione. Tale sistema contiene i dati personali che figurano nel documento d’identità e quelli che vi sono registrati, nonché i dati seguenti:

a. autorità di rilascio e servizio preposto all’allestimento del documento d’identità;

Il trattamento dei dati serve per rilasciare i documenti d’identità e per impedirne il rilascio non autorizzato e l’impiego abusivo.

Art. 12 Trattamento e comunicazione dei dati

Per adempiere i compiti spettanti loro per legge, le autorità o i servizi seguenti possono inserire direttamente dati nel sistema d’informazione:

  1. l’Ufficio federale di polizia;

  2. le autorità di rilascio;

  3. i servizi preposti all’allestimento dei documenti d’identità.

Per adempiere i compiti spettanti loro per legge, le autorità o i servizi seguenti possono, mediante procedura di richiamo, consultare i dati del sistema d’informazione:

  1. l’Ufficio federale di polizia;

  2. le autorità di rilascio;

  3. il Corpo delle guardie di confine, esclusivamente per la verifica dell’identità;

  4. i servizi di polizia designati dalla Confederazione e dai Cantoni, esclusivamente per la verifica dell’identità;

  5. i servizi di polizia incaricati dai Cantoni di registrare le comunicazioni concernenti la perdita di documenti d’identità;

  6. il servizio di polizia della Confederazione designato competente per le richieste di verifica dell’identità provenienti dall’estero, esclusivamente per la verifica dell’identità.

I dati del sistema d’informazione possono essere trasmessi allo scopo di identificare vittime di incidenti, di catastrofi naturali e di atti violenti nonché persone scomparse. La trasmissione di informazioni ad altre autorità è retta dai principi dell’assistenza amministrativa.

Le autorità competenti di cui al capoverso2 lettere c e d possono anche, mediante procedura di richiamo, consultare i dati del sistema d’informazione basandosi sul nome e sui dati biometrici dell’interessato, sempre che questi non possa esibire un documento d’identità.

Art. 13 Obbligo di notifica

L’autorità di decisione notifica alla competente autorità di rilascio i dati seguenti:

  1. la decisione relativa al blocco dei documenti e la sua revoca;

  2. il deposito di documenti e la sua revoca;

  3. le misure di protezione per minorenni o persone interdette riferite al rilascio di documenti d’identità, nonché la loro revoca;

  4. la perdita o la revoca della cittadinanza.

L’autorità di rilascio inserisce i dati nel sistema d’informazione della Confederazione.

Art. 16 Esecuzione

Il Consiglio federale disciplina l’esecuzione della presente legge. Per quanto necessario, tiene conto delle disposizioni dell’Unione europea e delle raccomandazioni e norme dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (OACI) concernenti i documenti d’identità.

Disposizione transitoria della modifica del 13 giugno 2008 Per due anni al massimo dall’entrata in vigore della presente modifica le carte d’identità senza microchip possono ancora essere richieste in Svizzera presso il Comune di domicilio secondo la procedura previgente; i Cantoni stabiliscono la data a partire dalla quale le carte d’identità possono essere richieste soltanto presso le autorità di rilascio.

2. Legge federale del 16 dicembre 20058 sugli stranieri

Art. 59 cpv. 4–6

La registrazione dei dati biometrici e la trasmissione dei dati del documento di viaggio al servizio incaricato del suo allestimento possono essere parzialmente o interamente affidate a terzi. L’articolo 6a della legge del 22 giugno 20019 sui documenti d’identità si applica per analogia.

I documenti di viaggio per stranieri possono essere provvisti di un microchip. Il microchip può contenere un’immagine digitalizzata del viso e le impronte digitali del titolare del documento. Possono esservi registrati anche gli altri dati di cui all’articolo 111 capoverso2 lettere a, c ed e. L’articolo 2a della legge del 22 giugno 2001 sui documenti d’identità si applica per analogia.

Il Consiglio federale determina quali tipi di documenti di viaggio per stranieri sono provvisti di un microchip e quali dati devono essere registrati nello stesso.

Art. 111 cpv.1, 2 lett. a, 4 e 5

L’Ufficio federale gestisce un sistema d’informazione per il rilascio a stranieri di documenti di viaggio svizzeri e permessi di ritorno (ISR).

L’ISR contiene i dati seguenti:

a. cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita, cittadinanza, indirizzo, statura, immagine del viso, impronte digitali, cognome e nome dei genitori, cognome dei genitori prima del matrimonio, firma, numero del fascicolo e numero personale;

I dati registrati in virtù del capoverso2 sono trattati dai collaboratori dell’Ufficio federale incaricati del rilascio di documenti di viaggio svizzeri e permessi di ritorno.

L’Ufficio federale può rendere accessibili i dati registrati in virtù del capoverso 2 alle seguenti autorità o servizi, mediante procedura di richiamo, sempreché tali autorità o servizi ne abbisognino per l’adempimento dei loro compiti:

  1. il servizio incaricato dell’allestimento dei documenti di viaggio;

  2. concerne soltanto il testo francese.

  3. concerne soltanto il testo francese.

Art. 3

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv.1 lett. d n. 3

Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore delle leggi federali elencate nell’articolo2.

Consiglio degli Stati, 13 giugno 2008 Consiglio nazionale, 13 giugno 2008 Il presidente: Christoffel Brändli Il presidente: André Bugnon Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Esito della votazione popolare ed entrata in vigore

Il presente decreto è stato accettato dal popolo il 17 maggio 2009.10

Conformemente all’articolo3 capoverso2, le modifiche della legge all’articolo 2 numero1 entrano in vigore il 1° marzo 2010.

21 ottobre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova