Fonte

RU 2009 5699

Ordinanza
concernente le multe disciplinari
(OMD)

Modifica del 14 ottobre 2009

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’allegato1 dell’ordinanza del 4 marzo 19961 concernente le multe disciplinari è modificato come segue:

Elenco delle multe

Art. N. 300 .2, 300.3, 312.2 e 313

Fr.

3. Conducenti di veicoli a motore; norme per i veicoli in movimento 300. … 2. Superare i carichi massimi per asse autorizzati, dopo la detrazione del margine di incertezza dovuto alla misura e agli apparecchi definito dall’USTRA, quando il peso autorizzato del veicolo o della combinazione di veicoli non è rispettato (art. 9 cpv. 2 e 30 cpv. 2 LCStr, art. 67 cpv. 2 e 3 ONC)

  1. di non oltre 100 kg 100

  2. di oltre 100 kg ma di non oltre il 2 per cento per veicoli con peso totale superiore a 3500 kg 250 3. Superare i carichi massimi per asse autorizzati, dopo la detrazione del margine di incertezza dovuto alla misura e agli apparecchi definito dall’USTRA, quando il peso autorizzato del veicolo e della combinazione di veicoli è rispettato (art. 9 cpv. 2 e 30 cpv. 2 LCStr, art. 67 cpv. 2 e 3 ONC)

  3. di oltre il 2 per cento ma di non oltre il 5 per cento 40

  4. di oltre il 5 per cento 100 312. … 2. Trasporto di fanciulli non assicurati di età inferiore ai 12 anni Fr.

313. 1. Omissione di portare il casco di protezione quale conducente di motoveicoli, di quadricicli leggeri a motore, di quadricicli a motore e di tricicli a motore (art. 3b ONC) 60 2. Trasporto di fanciulli di età inferiore ai 12 anni senza casco di protezione su motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (art. 3b cpv. 1 ONC) 60

II

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2010.

14 ottobre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova