RU 2009 5699
Ordinanza
concernente le multe disciplinari
(OMD)
Modifica del 14 ottobre 2009
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’allegato1 dell’ordinanza del 4 marzo 19961 concernente le multe disciplinari è modificato come segue:
Elenco delle multe
Art. N. 300 .2, 300.3, 312.2 e 313
Fr.
3. Conducenti di veicoli a motore; norme per i veicoli in movimento 300. … 2. Superare i carichi massimi per asse autorizzati, dopo la detrazione del margine di incertezza dovuto alla misura e agli apparecchi definito dall’USTRA, quando il peso autorizzato del veicolo o della combinazione di veicoli non è rispettato (art. 9 cpv. 2 e 30 cpv. 2 LCStr, art. 67 cpv. 2 e 3 ONC)
di non oltre 100 kg 100
di oltre 100 kg ma di non oltre il 2 per cento per veicoli con peso totale superiore a 3500 kg 250 3. Superare i carichi massimi per asse autorizzati, dopo la detrazione del margine di incertezza dovuto alla misura e agli apparecchi definito dall’USTRA, quando il peso autorizzato del veicolo e della combinazione di veicoli è rispettato (art. 9 cpv. 2 e 30 cpv. 2 LCStr, art. 67 cpv. 2 e 3 ONC)
di oltre il 2 per cento ma di non oltre il 5 per cento 40
di oltre il 5 per cento 100 312. … 2. Trasporto di fanciulli non assicurati di età inferiore ai 12 anni Fr.
313. 1. Omissione di portare il casco di protezione quale conducente di motoveicoli, di quadricicli leggeri a motore, di quadricicli a motore e di tricicli a motore (art. 3b ONC) 60 2. Trasporto di fanciulli di età inferiore ai 12 anni senza casco di protezione su motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore (art. 3b cpv. 1 ONC) 60
II
La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2010.
14 ottobre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |