Fonte

RU 2009 5701

Ordinanza
sulle norme della circolazione stradale
(ONC)

Modifica del 14 ottobre 2009

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 13 novembre 19621 sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue:

Art. 3a cpv.1 e 4

Nei veicoli provvisti di cinture di sicurezza il conducente e i passeggeri devono, durante la corsa, allacciarsi con la cintura di sicurezza. I conducenti devono accertarsi che i fanciulli al di sotto dei 12 anni siano assicurati correttamente.

Nei posti provvisti di cintura di sicurezza, i fanciulli al di sotto dei 12 anni la cui altezza è inferiore a 150 cm devono essere assicurati con un dispositivo di sicurezza per fanciulli (ad es. seggiolino) omologato in base al regolamento ECE n. 44 di cui all’allegato2 dell’ordinanza del 19 giugno 19952 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV); l’impiego di tali dispositivi non è obbligatorio per i fanciulli di almeno quattro anni che viaggiano su sedili appositamente previsti per fanciulli o su autobus.

Art. 3b cpv.1

I conducenti e i passeggeri di motoveicoli con o senza carrozzino laterale, di quadricicli leggeri a motore, di quadricicli a motore e di veicoli a motore a tre ruote devono, durante la corsa, portare un casco di protezione omologato conformemente alle disposizioni del regolamento ECE n. 223. I conducenti devono accertarsi che i fanciulli di età inferiore a 12 anni che viaggiano con loro portino un tale casco di protezione.

Art. 5 cpv.2 lett. a

Sulle autostrade e semiautostrade la velocità massima è limitata a 100 km/h per:

a. autobus, esclusi gli autobus snodati nonché gli autobus del servizio di linea in concessione con posti in piedi autorizzati;

Art. 61 cpv.2 e 3

Sui seguenti veicoli, i fanciulli fino a 7 anni devono essere sorvegliati da un passeggero di età superiore a 14 anni oppure viaggiare in un seggiolino per fanciulli sicuro:

  1. sui veicoli a motore agricoli e i loro rimorchi;

  2. sui trattori industriali con una velocità massima di 40 km/h, sui carri con motore e sui carri di lavoro come anche i loro rimorchi, nella misura in cui sono utilizzati per trasporti agricoli.

Sui veicoli di cui al capoverso2 possono essere trasportate per brevi tratti persone nel quadro dell’articolo 86 capoverso1 lettera c anche sul ponte di carico e sul carico, quando è garantita un’adeguata protezione e i posti autorizzati non sono sufficienti.

Art. 67 cpv. 8

I carichi per asse autorizzati ai sensi dei capoversi2, 3, 6 e 7 possono essere superati al massimo del2 per cento, se è rispettato il peso effettivo dei veicoli e delle combinazioni di veicoli ai sensi dei capoversi1 e 3.

Art. 73 cpv. 5

Carichi e parti di carichi che possono essere facilmente spostati dal vento, devono essere trasportati in veicoli o contenitori chiusi oppure essere ricoperti adeguatamente; quanto precede non si applica ai veicoli con una velocità massima, per tipo di costruzione, di 40 km/h.

Art. 80 cpv.1 lett. c

Eccezioni alle dimensioni e ai pesi massimi legali (art. 64–67) sono ammesse soltanto:

c. per il trasporto di componenti delle gru, segnatamente contrappesi, da e verso il luogo di lavoro della gru.

Art. 85 cpv.3

Concerne soltanto il testo francese.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2010.

14 ottobre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) – Svizzera, AS 2009 5701 | Lexipedia