Fonte

RU 2009 5837

Ordinanza
sugli impianti di telecomunicazione
(OIT)

Modifica del 4 novembre 2009

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 14 giugno 20021 sugli impianti di telecomunicazione è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza, l’espressione «Ufficio federale» è sostituita con l’abbreviazione «UFCOM».

Art. 4, nota a piè pagina

L’elenco dei titoli delle norme e il loro testo possono essere richiesti al Centro informativo svizzero per norme tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo, o presso l’ASUT, Klösterlistutz 8, 3013 Berna.

Art. 5a Impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo basati sulla tecnologia CPL

Allo scopo di evitare interferenze, l’UFCOM può emanare prescrizioni tecniche e amministrative concernenti l’installazione e l’esercizio d’impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo che utilizzano la rete elettrica, compresi gli impianti domestici, per trasmettere dati (corrente portante in linea, CPL).

Art. 12 cpv.1

Senza pregiudizio delle disposizioni previste dalle procedure di valutazione della conformità (allegati II–V), la persona responsabile dell’offerta e dell’immissione in commercio degli impianti di telecomunicazione deve poter presentare la documentazione tecnica che provi la loro conformità alle esigenze fondamentali.

Art. 16 lett. e–eter

Non sono soggetti alla valutazione della conformità:

  1. gli impianti di radiocomunicazione per radioamatori non disponibili in commercio;

  2. ebis. i kit di montaggio (art.2 cpv. 4) per radioamatori, a prescindere dal fatto che siano disponibili o meno in commercio;

  3. eter. gli impianti di radiocomunicazione per radioamatori disponibili in commercio, che sono stati modificati per uso proprio da un radioamatore autorizzato conformemente all’articolo 33 capoversi 4 o 5 dell’ordinanza del 9 marzo 20072 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione;

Art. 18 cpv. 3

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 20a Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione usati

In caso di modifiche sostanziali delle norme o prescrizioni tecniche applicabili, l’UFCOM emana se necessario prescrizioni tecniche e amministrative relative all’installazione e all’esercizio di impianti di telecomunicazione usati.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

4 novembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova