RU 2009 5973
Legge federale
concernente modifiche del diritto dei trasporti
del 19 dicembre 2008
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 giugno 20071,
decreta:
I
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie In tutta la legge i titoli marginali divengono rubriche. I numeri e le lettere non sono ripresi.
Art. 9b cpv. 4
Il Consiglio federale stabilisce i principi per il calcolo e disciplina la pubblicazione. Nello stabilire questi principi fa in modo che i prezzi di traccia siano uguali sulle tratte comparabili e che le capacità ferroviarie siano sfruttate in modo ottimale.
Art. 17, rubrica
Esigenze del traffico, dell’ambiente e della sicurezza
Art. 17a Registro dei veicoli omologati
L’Ufficio federale gestisce un registro pubblico di tutti i veicoli immatricolati in Svizzera e ammessi conformemente alla presente legge e alle disposizioni di esecuzione. Il Consiglio federale può delegare a terzi la gestione di questo registro.
I proprietari di tali veicoli sono obbligati ad annunciarli all’Ufficio federale per la registrazione.
Il Consiglio federale può designare categorie di veicoli esentate dall’obbligo di registrazione.
Il Consiglio federale può stabilire che i dati necessari alla vigilanza o all’esercizio siano comunicati alle autorità e alle ferrovie estere.
Titolo prima dell’art. 40b3
Capo IVa: Responsabilità
Art. 40b Principi
Se i rischi caratteristici legati all’esercizio della ferrovia causano la morte o il ferimento di una persona o un danno materiale, il titolare dell’impresa ferroviaria risponde del danno.
Il titolare dell’impresa ferroviaria risponde dei danni causati:
4 agli oggetti che si trovano sotto la custodia del viaggiatore, esclusivamente in virtù della legge del 18 giugno 19935 sul trasporto viaggiatori;
agli oggetti trasportati, esclusivamente in virtù della legge del 19 dicembre 20086 sul trasporto di merci.
Per quanto la responsabilità nei casi di cui al capoverso2 non sia disciplinata dalla legge del 18 giugno 1993 sul trasporto viaggiatori o dalla legge del 19 dicembre 2008 sul trasporto di merci, si applicano esclusivamente le disposizioni del Codice delle obbligazioni7 relative ai contratti.8
Art. 40c Esonero
Il titolare è liberato dalla responsabilità se un fatto che non gli è imputabile ha contribuito a produrre il danno in misura tale da dover esserne ritenuto la causa principale.
Sono fatti di tale genere in particolare:
la forza maggiore; o
la colpa grave del danneggiato o di un terzo.
Art. 40d Utilizzazione dell’infrastruttura
Il titolare di un’impresa ferroviaria che utilizza l’infrastruttura di un’altra impresa ferroviaria risponde nei confronti dei danneggiati.
Ha diritto di regresso verso il titolare dell’impresa che esercita l’infrastruttura se questa ha concorso a causare il verificarsi del danno.
Se non è possibile determinare quale impresa ferroviaria abbia causato il danno, risponde il titolare dell’impresa che esercita l’infrastruttura.
Con l’entrata in vigore il 1° gen. 2010 del n. II13 della LF del20 mar. 2009 sulla
Art. 40e Convenzioni
Ogni convenzione che escluda o restringa la responsabilità civile disciplinata dalla presente legge è nulla.
Ogni convenzione che stabilisce un risarcimento manifestamente insufficiente è impugnabile entro un anno dalla sua conclusione.
Art. 40f Applicazione del Codice delle obbligazioni
Salvo disposizione contraria della presente legge, la responsabilità è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni9 sugli atti illeciti.
2. Legge federale del 5 ottobre 199010 sui binari di raccordo ferroviario Sostituzione di un’espressione Negli articoli18 e 20 l’espressione «autorità di vigilanza» è sostituita dall’espressione «UFT».
Art. 1 lett. a
La presente legge disciplina:
a. i rapporti dei raccordati e dei coutenti con i gestori dell’infrastruttura e le imprese ferroviarie;
Art. 2 lett. e, ebis, i e l
Ai sensi della presente legge si intende per:
gestore dell’infrastruttura: l’impresa ferroviaria che dispone di una concessione dell’infrastruttura ai sensi dell’articolo5 della legge federale del 20 dicembre 195711 sulle ferrovie (Lferr);
ebis. 12 impresa ferroviaria: l’impresa ferroviaria che dispone di una concessione o di un’autorizzazione ai sensi degli articoli 4–6 della legge del 18 giugno 199313 sul trasporto viaggiatori o di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 9 Lferr;
abrogata
punto di consegna: il punto dove i carri ferroviari sono consegnati dall’impresa ferroviaria al raccordato o viceversa.
Con l’entrata in vigore il 1° gen. 2010 del n. II16 della LF del20 mar. 2009 sulla
Art. 3 Obbligo di concedere il raccordo
Il gestore dell’infrastruttura deve concedere il raccordo alla sua rete se questo non compromette lo svolgimento e la sicurezza dell’esercizio ferroviario nonché l’estensione futura degli impianti ferroviari e ne è comprovato il bisogno. Egli non può imporre condizioni sproporzionate per la concessione del raccordo.
Art. 6 Contratto di raccordo
Il gestore dell’infrastruttura e il raccordato regolano i loro rapporti in un contratto di raccordo che disciplina in particolare la costruzione, l’esercizio e la manutenzione dei binari di raccordo.
Al contratto di raccordo è allegato un piano di situazione che informa sui fondi toccati dal binario di raccordo, sul punto di congiunzione nonché sull’ubicazione delle strutture importanti. Il piano descrive inoltre i rapporti di proprietà nonché i diritti reali ed eventuali diritti obbligatori in relazione con il binario di raccordo.
Il gestore dell’infrastruttura consegna al raccordato le prescrizioni in materia di esercizio al più tardi al momento della firma del contratto.
Art. 7 e 8
Abrogati
Art. 9 Contratto dei raccordati tra di loro e con i coutenti
1I raccordati a valle e a monte, nonché i raccordati e i coutenti disciplinano mediante contratti scritti l’utilizzazione in comune dei binari di raccordo.
Il raccordato è obbligato a mantenere in buono stato il binario di raccordo. Nella misura corrispondente al loro interesse al binario di raccordo, i raccordati a monte e i coutenti partecipano ai costi della manutenzione.
Art. 10 cpv.1
Se il raccordo con la rete ferroviaria non può essere effettuato a condizioni più appropriate, ogni raccordato deve accettare, dietro pieno indennizzo, i raccordi a monte e l’utilizzazione del suo binario di raccordo da parte delle imprese ferroviarie e dei raccordati a monte.
Art. 11 cpv.1 lett. b
Salvo convenzione contraria, il raccordato assume le spese di:
b. adattamento e sistemazione di impianti del gestore dell’infrastruttura resi necessari dalla costruzione, dallo smantellamento, dalla sistemazione e dall’esercizio del binario di raccordo; il gestore dell’infrastruttura partecipa alle spese in quanto ne tragga un vantaggio.
Art. 12 cpv.1 e 2
Il Consiglio federale stabilisce le prescrizioni in materia di sicurezza previste dalla legislazione ferroviaria e da quella sugli impianti elettrici che sono applicabili alla costruzione, all’esercizio e alla manutenzione dei binari di raccordo.
La responsabilità dei raccordati e dei coutenti è retta dagli articoli 40b–40f Lferr14.
Art. 14 Competenze del gestore dell’infrastruttura
Il gestore dell’infrastruttura può controllare in ogni momento il binario di raccordo e l’esercizio; se necessario, può chiedere all’Ufficio federale dei trasporti (UFT) adattamenti o completamenti.
Art. 15 cpv.1, frase introduttiva, lett. a e b
Il gestore dell’infrastruttura può imporre l’adattamento o la soppressione dei dispositivi di raccordo se:
modifiche di costruzione e di esercizio dell’infrastruttura lo esigono;
la sicurezza dell’esercizio dell’infrastruttura lo impone;
Art. 17 Autorità di vigilanza
L’autorità di vigilanza è l’UFT. Il Consiglio federale può delegare a terzi la vigilanza.
L’UFT può esigere in ogni momento modifiche o adattamenti del contratto, dei piani o delle prescrizioni in materia di esercizio. Può disciplinare e sorvegliare la formazione specifica del personale del raccordato e dei coutenti.
Il controllo della sicurezza tecnica nell’ambito della pianificazione, della costruzione e dell’esercizio di binari di raccordo è disciplinato dalle pertinenti procedure.
Il gestore dell’infrastruttura, le imprese ferroviarie e i raccordati mettono gratuitamente a disposizione dell’UFT il personale e il materiale necessari alla vigilanza e gli forniscono tutte le informazioni necessarie.
Art. 19 cpv.2
È fatta salva la procedura di approvazione prevista dall’articolo 18m Lferr15.
Art. 21 cpv.1, frase introduttiva
L’UFT decide le controversie concernenti:
Art. 24a Disposizione transitoria della modifica del 19 dicembre 2008
I contratti esistenti in materia di binari di raccordo devono essere adeguati entro cinque anni dall’entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008.
3. Legge federale del 4 ottobre 198516 sul trasporto pubblico
Art. 19 cpv.2 e 3
L’impresa risponde della perdita o del danneggiamento del bagaglio a mano se:
il danno è dovuto a un incidente che ha causato la morte o il ferimento del viaggiatore che aveva il bagaglio a mano sotto la sua custodia e l’impresa risponde del danno corporale; o
ha causato il danno in altro modo e non prova che non le è imputabile alcuna colpa.
Il viaggiatore è responsabile di tutti i danni cagionati dal bagaglio a mano se non prova che non gli è imputabile alcuna colpa.
4. Legge del 23 giugno 200617 sugli impianti a fune
Art. 20 Responsabilità
La responsabilità del gestore di un impianto a fune è retta dagli articoli 40b–40f della legge federale del 20 dicembre 195718 sulle ferrovie.
5. Legge del 18 giugno 199319 sul trasporto viaggiatori
Art. 5 cpv.1
La responsabilità extracontrattuale delle imprese titolari di una concessione è retta dagli articoli 40b–40f della legge federale del 20 dicembre 195720 sulle ferrovie.
6. Legge federale del 3 ottobre 197521 sulla navigazione interna
Titolo prima dell’art. 30a
Capo sesto: Responsabilità e assicurazione
Art. 30a Responsabilità
La responsabilità delle compagnie di navigazione concessionarie è retta dagli articoli 40b–40f della legge federale del 20 dicembre 195722 sulle ferrovie.
Titolo prima dell’art. 31
Abrogato
II
La legge federale del 28 marzo 190523 sulla responsabilità delle imprese di strade ferrate e di piroscafi, e della Posta svizzera è abrogata.
III
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2008 | Consiglio nazionale, 19 dicembre 2008 |
|---|---|
Il presidente: Alain Berset | La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi |
Il segretario: Philippe Schwab | Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz |
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore
Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 16 aprile 2009.24
La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.
4 novembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |