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Ordinanza sui binari di raccordo

AS 2009 6013 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 4 nov 2009

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2009-6013/it/ordinanza-sui-binari-di-raccordo

Consultato il 30 ago 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Modifica: Ordinanza sui binari di raccordo (RS 742.141.51)

RU 2009 6013

Ordinanza
sui binari di raccordo
(OBR)

Modifica del 4 novembre 2009

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 26 febbraio 19921 sui binari di raccordo è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 22 della legge federale del 5 ottobre 19902 sui binari di raccordo ferroviario (legge); visto l’articolo 97 della legge federale del 20 dicembre 19573 sulle ferrovie; visti gli articoli 18 e 38 della legge federale del 22 marzo 19854 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata, Sostituzione di un’espressione In tutta l’ordinanza l’espressione «Ufficio federale» è sostituita con «UFT».

Art. 2 Prescrizioni in materia di sicurezza

Le prescrizioni in materia di sicurezza previste dalla legislazione ferroviaria e da quella sugli impianti elettrici sono applicabili anche alla pianificazione, alla costruzione, all’esercizio e alla manutenzione dei binari di raccordo.

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni può stabilire deroghe sulla base di condizioni particolari.

Art. 2a Vigilanza

L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) può delegare a terzi le attività di vigilanza.

Art. 3 Svolgimento dell’esercizio ferroviario e estensione futura degli impianti ferroviari

Lo svolgimento dell’esercizio ferroviario e l’estensione futura degli impianti ferroviari non sono compromessi segnatamente se il raccordo corrisponde alle concezioni del gestore dell’infrastruttura in materia di costruzione ed esercizio.

Art. 6 Decisione di massima circa il raccordo

L’autorità pianificatoria o il raccordando che intende presentare una domanda di costruzione per un binario di raccordo chiede al gestore dell’infrastruttura di pronunciarsi sulla concessione del raccordo.

Se il gestore dell’infrastruttura rifiuta la concessione del raccordo, l’autorità o il raccordando può, entro 30 giorni, esigere che l’UFT emani una decisione formale sull’obbligo di concedere il raccordo.

Art. 8 Consenso dell’UFT

L’approvazione del piano d’utilizzazione e il rilascio del permesso di costruzione da parte dell’autorità competente presuppongono il consenso dell’UFT. A tal fine, l’autorità competente trasmette all’UFT i documenti dell’esposizione pubblica dei piani nonché le eventuali opposizioni.

L’UFT sente il gestore dell’infrastruttura interessato.

L’UFT dà o nega il proprio consenso mediante decisione formale indipendente e la comunica al gestore dell’infrastruttura e all’autorità competente.

Art. 10 cpv.1

La domanda di rilascio dell’autorizzazione d’esercizio deve essere presentata all’UFT il più tardi tre mesi prima della data prevista per l’inizio dell’esercizio.

Art. 11

Abrogato

Art. 12 cpv.1

Se è necessario procedere all’adeguamento del dispositivo di raccordo, il gestore dell’infrastruttura deve informarne il più presto possibile il raccordato. L’eliminazione del raccordo deve essere comunicata e motivata per scritto al raccordato, di regola con preavviso di un anno.

Art. 14 cpv.2

Gli aiuti finanziari possono essere concessi soltanto se il volume di trasporto annuo sul raccordo è di almeno 12 000 tonnellate o 720 vagoni.

Art. 15 Importo

Gli aiuti finanziari si situano tra il 40 e il 60 per cento dei costi computabili. Il contributo della Confederazione non può superare 30 franchi per tonnellata trasbordata all’anno sui binari di collegamento o 4400 franchi per metro di binario principale.

Per determinare l’aliquota, l’UFT considera il volume di trasporto annuo preventivato o il numero annuo preventivato di carri completi e l’importo dei costi computabili. Per i binari principali dei Comuni, può essere considerato anche il numero presumibile dei raccordati.

La Confederazione riduce i suoi aiuti finanziari se, sommati ad altre prestazioni dei poteri pubblici e del gestore dell’infrastruttura o delle imprese ferroviarie, superano il 90 per cento dei costi computabili.

Gli aiuti finanziari inferiori a 30 000 franchi non sono versati.

Art. 16 cpv.2 e 3 lett. b

Abrogato

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 18 cpv.1 lett. d

La domanda d’aiuto finanziario deve essere presentata all’UFT, corredata dei seguenti documenti:

d. il volume di trasporto annuo preventivato o il numero annuo preventivato di carri completi.

Art. 19 cpv.1 lett. c

L’UFT emana una decisione d’assegnazione, che stabilisce in particolare:

c. il volume di trasporto preventivato (art. 15 cpv. 2).

Art. 22 Sorveglianza e notifica

L’UFT sorveglia l’osservanza delle condizioni cui è subordinato l’aiuto finanziario.

L’impresa ferroviaria comunica annualmente all’UFT il volume di trasporto sui binari di raccordo e il numero di carri completi.

L’impresa ferroviaria comunica all’UFT i binari di raccordo definitivamente abbandonati.

Art. 23 Restituzione

Si esige la restituzione integrale dell’aiuto finanziario se durante cinque anni:

  1. un binario di raccordo non viene utilizzato dopo il rilascio dell’autorizzazione d’esercizio;

  2. non è raggiunto il volume di trasporto minimo secondo l’articolo 14 capoverso2.

Si esige la restituzione proporzionale dell’aiuto finanziario se:

  1. entro cinque anni dall’inizio dell’esercizio, il volume di trasporto stabilito nella decisione di assegnazione non è raggiunto; l’importo da restituire è calcolato in funzione della percentuale non utilizzata del volume di trasporto stabilito;

  2. il binario di raccordo è definitivamente abbandonato; l’importo da restituire si riduce del 5 per cento per ogni anno d’esercizio concluso.

Sugli importi da restituire secondo i capoversi1 e 2 lettera a è riscosso un interesse annuo del 5 per cento a decorrere dal versamento.

Su richiesta del raccordato, l’UFT può, in casi giustificati, prorogare i termini di cui ai capoversi1 e 2. Sente dapprima le imprese ferroviarie e il gestore dell’infrastruttura interessati.

Nei casi di rigore, d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze, si può rinunciare totalmente o parzialmente alla restituzione.

Footnotes

  1. [1] RS 742.141.51
  2. [2] RS 742.141.5
  3. [3] RS 742.101
  4. [4] RS 725.116.2

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

4 novembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova