Fonte

RU 2009 6017

Ordinanza
sulla videosorveglianza nei trasporti pubblici
(Ordinanza sulla videosorveglianza TP, OVsor-TP)

del 4 novembre 2009

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 16b capoverso 6 della legge federale del 20 dicembre 19571 sulle ferrovie; visto l’articolo 55 capoverso 6 della legge del 20 marzo 20092 sul trasporto di viaggiatori (LTV),
ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la sorveglianza mediante videocamere dei veicoli (art.2 cpv.2 lett. b LTV) nonché delle costruzioni, degli impianti e delle installazioni (infrastruttura) delle imprese di trasporti pubblici.

Art. 2 Scopo della videosorveglianza

La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere i viaggiatori, l’esercizio e l’infrastruttura.

La videosorveglianza è intesa segnatamente a:

  1. proteggere il personale, i viaggiatori, i clienti e i visitatori dalle aggressioni e dalle molestie;

  2. garantire la sicurezza degli oggetti di valore;

  3. prevenire i danneggiamenti;

  4. permettere il rilevamento dei viaggiatori per scopi inerenti alla sicurezza dell’esercizio.

Art. 3 Impiego

La decisione di impiegare apparecchi video compete alle imprese. La sfera segreta delle persone non può essere sorvegliata (art. 179quater del Codice penale3.

La videosorveglianza dev’essere segnalata.

RS 742.147.2

Art. 4 Elaborazione delle registrazioni

Le registrazioni che contengono dati personali sono esaminate al più tardi il giorno feriale successivo alla registrazione. Se per motivi legati all’esercizio o per motivi tecnici non è possibile rispettare tale termine, le registrazioni sono esaminate al più tardi il terzo giorno feriale successivo alla registrazione.

Per quanto tecnicamente possibile le registrazioni sono conservate durante almeno

ore.

Fatto salvo l’articolo5, le registrazioni sono distrutte al più tardi dopo 100 giorni.

Art. 5 Comunicazione di registrazioni

Le registrazioni possono essere comunicate soltanto alle autorità seguenti:

  1. autorità federali e cantonali preposte al perseguimento penale;

  2. autorità alle quali le imprese presentano una denuncia o presso cui fanno valere pretese.

La comunicazione è ammessa soltanto nella misura in cui sia necessaria allo svolgimento del procedimento.

In caso di comunicazione di registrazioni, le stesse possono essere conservate fino a quando il procedimento è chiuso con decisione passata in giudicato.

Art. 6 Protezione e sicurezza dei dati

Le imprese prendono le misure necessarie per impedire l’accesso ai dati personali a terzi non autorizzati. Esse disciplinano il diritto d’accesso ai dati.

Per il resto si applicano le disposizioni della legge federale del 19 giugno 19924 sulla protezione dei dati, in particolare gli articoli 16–25bis.

Art. 7 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 5 dicembre 20035 sulla videosorveglianza FFS è abrogata.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

4 novembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova