RU 2009 6149
Ordinanza
sugli acquisti pubblici
(OAPub)
Modifica del 18 novembre 2009
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza sugli acquisti pubblici dell’11 dicembre 19951 è modificata come segue:
Titolo Ingresso visti gli articoli2 capoversi2 e 3, 7 capoverso2, 10 capoverso3, 13 capoversi2 e 3, 17, 19 capoverso2, 20 capoverso2, 24 capoverso1 e 35 capoverso1 della legge federale del 16 dicembre 19942 sugli acquisti pubblici (legge); visto l’articolo 39 capoverso2 della legge federale del 4 ottobre 19913 sui politecnici federali; visto l’articolo 71 capoverso 7 della legge del 21 giugno 19324 sulle bevande distillate; visti gli articoli3 e 8 dell’Accordo del 21 giugno 19995 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (Accordo bilaterale); visto l’articolo3 dell’allegato R alla Convenzione del 4 gennaio 19606 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS),
Art. 2c Aggiudicazione comune
Se più committenti sottoposti al diritto federale e al diritto cantonale procedono a un’aggiudicazione in comune e il committente della Confederazione assume la quota di finanziamento più elevata è applicabile il diritto federale.
Se più committenti della Confederazione sottoposti alla legge o alla presente ordinanza e ai quali si applicano valori soglia diversi procedono a un’aggiudicazione in comune, il valore soglia più basso è determinante per l’intera aggiudicazione.
Art. 2d Aggiudicazione da parte di un terzo
Se un terzo effettua l’aggiudicazione per un committente sono applicabili le medesime norme di diritto degli acquisti pubblici applicate al committente da lui rappresentato.
Art. 3 Forniture, prestazioni di servizi e prestazioni edili
(art. 5) 7
Per forniture si intendono i beni menzionati nell’allegato1.
Per prestazioni di servizi si intendono quelle menzionate nell’allegato 1a.
Per prestazioni edili si intendono i lavori edilizi e di genio civile menzionati nell’allegato2.
Art. 5 cpv.2
La direzione competente per l’acquisto decide in merito ad eccezioni motivate.
Art. 7 cpv.2
Se la prestazione è fornita all’estero l’offerente deve almeno garantire l’osservanza degli accordi di base dell’Organizzazione internazionale del lavoro di cui all’alle-
Art. 8 Organo di pubblicazione
(art. 24 cpv. 1)
Le pubblicazioni avvengono sulla piattaforma Internet per le commesse pubbliche gestita dall’associazione simap.ch8 (www.simap.ch).
La consultazione di tale piattaforma Internet è gratuita.
Art. 10 cpv.1
Se il committente predispone un sistema di verifica secondo l’articolo10 della legge, esso è tenuto a indicarlo nell’organo di pubblicazione. Ripete ogni anno la pubblicazione, unitamente agli elenchi.
I rimandi tra parentesi si riferiscono agli articoli della legge federale sugli acquisti pubblici che la disposizione dell’ordinanza esegue. Essi figurano soltanto per disposizioni meramente esecutive in cui il relativo articolo di legge non è menzionato nel testo dell’ordinanza.
Associazione per un sistema informativo sulle commesse pubbliche in Svizzera.
Art. 13 cpv.1, frase introduttiva nonché lett. l
Il committente può aggiudicare la commessa direttamente e senza bando se è data una delle condizioni seguenti:
l. il committente aggiudica la pianificazione successiva o il coordinamento delle prestazioni per l’attuazione della pianificazione al vincitore che ha elaborato la soluzione di un compito di pianificazione nel quadro di una procedura preliminare. In merito devono essere adempite le seguenti condizioni: 1. la procedura preliminare è stata eseguita in conformità alle disposizioni della legge, 2. le proposte di soluzione sono state valutate da un comitato composto per la maggioranza di membri indipendenti, 3. il committente si è riservato nel bando la facoltà di aggiudicare la pianificazione successiva o il coordinamento mediante trattativa privata.
Art. 14 Clausola bagatellare
Se nell’ambito della realizzazione di un’opera edile il committente aggiudica diverse commesse edili il cui valore complessivo raggiunge il valore soglia determinante, esso non è tenuto ad aggiudicare le commesse secondo le disposizioni della legge se:
il valore di ogni singola commessa non raggiunge2 milioni di franchi; e
il valore totale di tali commesse non eccede il 20 per cento del valore complessivo dell’opera edile.
Art. 14a Determinazione del valore della commessa
Il committente stima il valore complessivo massimo presumibile dell’aggiudicazione.
Esso tiene conto in merito di tutte le prestazioni strettamente correlate dal profilo materiale o legale.
Esso calcola tutte le componenti dell’indennità, compresi in particolare anche tutti i premi, gli emolumenti, le commissioni e gli interessi da versare.
Art. 15 Valore della commessa in caso di contratto di durata determinata o indeterminata
Se il committente acquista servizi oggetti di un contratto, il valore della commessa equivale:
per contratti di durata determinata: il valore complessivo;
per contratti di durata indeterminata: il canone/valore mensile moltiplicato per 48.
In caso di dubbio va applicato il metodo di calcolo di cui al capoverso1 lettera b.
Art. 15a Durata del contratto nel caso di prestazioni periodiche
In caso di prestazioni periodiche il contratto può essere concluso per cinque anni al massimo.
In casi motivati può essere convenuta una durata del contratto più lunga o una proroga moderata di un contratto esistente.
Art. 16 cpv. 7
Il committente fa notare se la commessa sottostà o meno all’Accordo GATT9.
Art. 16a Descrizione della prestazione
Il committente descrive con sufficiente chiarezza e completezza i requisiti della prestazione richiesta, in particolare le sue specificazioni tecniche ai sensi dell’articolo12 della legge.
Esso può anche limitarsi a descrivere soltanto lo scopo dell’acquisto.
Esso indica in ogni caso i requisiti imprescindibili della prestazione.
Se nella descrizione delle prestazioni menziona marchi oppure requisiti di qualità regionali o nazionali, il committente segnala esplicitamente la possibilità di offrire prestazioni equivalenti.
Art. 19a Riduzione dei termini
Il committente può ridurre il termine minimo di presentazione delle offerte da 40 a
giorni, se in un precedente bando di prestazioni ricorrenti ha indicato che avrebbe ridotto i termini per i bandi successivi.
Esso può anche ridurre il termine minimo di presentazione delle offerte da 40 a
giorni, ed eccezionalmente a dieci giorni, se ha previamente pubblicato un annuncio che anticipava il bando. Tale annuncio anticipato deve:
contenere le esigenze minime ai sensi dell’allegato 5a; e
essere stato pubblicato almeno 40 giorni ma al massimo dodici mesi prima del bando concreto.
Il committente può ridurre fino a dieci giorni i termini minimi di cui all’articolo 19 se può motivare a sufficienza che l’acquisto è urgente e che non potrebbe essere eseguito tempestivamente senza la riduzione del termine.
Art. 20 Eccezioni alle prescrizioni formali
(art. 19 cpv. 2)
Il committente può autorizzare gli offerenti a presentare le loro richieste di partecipazione, le loro offerte come pure altre richieste in una forma usuale nelle relazioni commerciali, segnatamente per via elettronica. Se del caso esso lo segnala nella documentazione relativa la bando.
Il committente garantisce la sicurezza dei dati dalla loro ricezione e fa in modo che questi vengano attribuiti al mittente corretto.
Art. 21a Ricusazione
Il committente esclude gli offerenti da una procedura se:
essi hanno partecipato ai lavori preliminari dell’acquisto e il vantaggio concorrenziale che ne hanno tratto non può essere compensato con mezzi adeguati; e
l’esclusione non pregiudica la concorrenza efficace tra gli offerenti.
Sono in particolare mezzi adeguati per compensare il vantaggio concorrenziale:
la trasmissione di tutte le indicazioni essenziali sui lavori preliminari;
la comunicazione dei partecipanti ai lavori preliminari;
la proroga dei termini minimi.
Art. 22 Offerte globali, lotti e offerte parziali
Il committente esige di principio un’offerta globale per le prestazioni che intende acquisire.
Il committente può ripartire le prestazioni che intende acquisire in prestazioni parziali (lotti) e aggiudicarle a uno o più offerenti. Esso indica i singoli lotti nel bando.
Se il committente ripartisce le prestazioni in lotti, gli offerenti possono presentare un’offerta per uno o più lotti (offerta parziale). Al posto o a complemento di un’offerta parziale, gli offerenti possono presentare anche un’offerta globale, sempre che il committente non abbia escluso questa possibilità nel bando.
Il committente indica nel bando se esige che le offerte parziali vengano presentate insieme a un’offerta globale.
Il committente indica nel bando se si riserva il diritto di aggiudicare una commessa parziale agli offerenti che hanno presentato offerte globali o il diritto di esigere che questi collaborino con terzi.
Art. 22a Varianti
Gli offerenti possono decidere liberamente se inoltrare, oltre all’offerta globale, anche offerte con varianti. Eccezionalmente il committente può limitare o escludere questa possibilità nel bando.
Si considera variante un’offerta mediante la quale lo scopo dell’acquisto può essere raggiunto con modalità diverse da quelle previste dal committente. Le differenze nel tipo di prezzo non sono considerate varianti.
Art. 23, rubrica nonché cpv. e 31
Diritto degli offerenti a un’indennità
Gli offerenti non hanno in linea di massima diritto ad alcuna indennità. Questo vale segnatamente per l’elaborazione dell’offerta.
Se il committente esige prestazioni preliminari che vanno oltre il dispendio procedurale usuale e sono solitamente fornite a pagamento, gli offerenti hanno diritto a un’indennità adeguata. In simili casi il committente indica nel bando se e in quale modo indennizza la fornitura tali di prestazioni preliminari.
Art. 23a Diritti della proprietà intellettuale preesistenti
I diritti della proprietà intellettuale preesistenti permangono in linea di massima al loro titolare.
Il bando indica se diritti della proprietà intellettuale preesistenti devono essere trasferiti integralmente o parzialmente al committente.
Art. 25 Rettifica e valutazione delle offerte
Il committente rettifica le offerte dal profilo tecnico e contabile secondo un parametro uniforme affinché siano oggettivamente comparabili.
Se contatta in merito l’offerente, il committente registra lo svolgimento e il contenuto della presa di contatto in maniera ricostruibile.
Il committente valuta le offerte rettificate fondandosi sui criteri di aggiudicazione.
Se riceve un’offerta di prezzo straordinariamente inferiore a confronto delle altre offerte, il committente può informarsi dall’offerente se esiste un motivo di esclusione ai sensi dell’articolo11 della legge.
Art. 26a Dialogo
Nel caso di acquisti complessi o dell’acquisto di prestazioni intellettuali il committente può sviluppare ulteriormente nel quadro di un dialogo le soluzioni o le metodologie proposte dagli offerenti, sempre che lo abbia indicato nel bando.
Il committente comunica al più tardi nella documentazione del bando se e in quale modo indennizza la partecipazione al dialogo e l’utilizzazione delle soluzioni e delle metodologie proposte o ulteriormente sviluppate.
Esso designa gli offerenti con i quali intende condurre il dialogo e comunica loro preliminarmente quanto segue:
la soluzione o la metodologia scelta;
i contenuti possibili del dialogo;
i termini e le modalità di inoltro dell’offerta definitiva di soluzione o di metodologia sviluppata nel quadro del dialogo.
Esso registra in maniera ricostruibile lo svolgimento e il contenuto del dialogo e documenta in particolare il dispendio di tempo vincolato alla conduzione del dialogo che ne risulta per l’offerente.
Art. 27 Sistema di valutazione
(art. 21)
Il committente stabilisce l’ordine di successione di tutti i criteri di aggiudicazione e li pondera. Esso può rinunciare alla ponderazione se oggetto dell’acquisto sono soluzioni, modi di procedere o metodologie.
Oltre ai criteri di aggiudicazione menzionati dalla legge il committente può in particolare utilizzare anche i seguenti criteri: sostenibilità, contenuto innovativo, funzionalità, prontezza di servizio, competenza specialistica, efficienza della metodica e costi attesi sull’intera durata di vita.
In caso di offerte equivalenti il committente tiene conto della misura nella quale l’offerente offre posti di formazione.
Art. 28 Pubblicazione dell’aggiudicazione
Al più tardi 30 giorni dopo l’aggiudicazione, segnatamente anche dopo l’aggiudicazione mediante trattativa privata, il committente ne pubblica i risultati con le seguenti indicazioni:
tipo della procedura d’aggiudicazione;
genere ed entità della prestazione ordinata;
nome e indirizzo del committente;
data dell’aggiudicazione;
nome e indirizzo dell’offerente cui è aggiudicata la commessa;
prezzo dell’offerta scelta; eccezionalmente il committente può indicare i prezzi minimi e massimi delle offerte considerate per la procedura di aggiudicazione.
Art. 29 cpv.2
Se ha autorizzato una diversa forma per le richieste degli offerenti (art. 20 cpv. 1), il committente può concludere il contratto anche in tale forma.
Art. 29a Termini di pagamento
Il committente concorda con l’offerente un termine di pagamento, normalmente di
giorni a contare dalla ricezione della fattura.
Il Dipartimento federale delle finanze può emanare istruzioni per disciplinare i termini di pagamento.
Art. 32 Campo d’applicazione
Alle disposizioni del presente capitolo sottostanno:
tutte le autorità e le unità amministrative ai sensi dell’articolo6 dell’ordinanza del 25 novembre 199810 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, i servizi postali e automobilistici della Posta svizzera nonché i committenti di cui all’articolo 2a per commesse: 1. inferiori ai valori soglia di cui all’articolo6 della legge e all’articolo 2a capoverso3 della presente ordinanza, 2. non sottoposte alla legge per altri motivi;
le aziende d’armamento, per commesse pubbliche che sottostanno alla presente ordinanza ma non alla legge;
le FFS.
Art. 34 cpv.2
Alle aggiudicazioni nell’ambito della procedura libera o di quella selettiva si applicano le disposizioni della legge e le disposizioni del capitolo 2 della presente ordinanza, ad eccezione della sezione 3.
Art. 35 cpv.2
Il committente deve se possibile procurarsi almeno tre offerte. Almeno una di queste tre offerte deve provenire da un offerente esterno.
Art. 36 cpv.2 lett. b–e nonché3
Inoltre, i committenti possono aggiudicare una commessa direttamente e senza bando di concorso se:
si tratta di una commessa edile o di una commessa di prestazioni inferiore a 150 000 franchi;
si tratta di una commessa di forniture inferiore a 50 000 franchi;
per eseguire o integrare una commessa aggiudicata in precedenza in una procedura di bando o in una procedura mediante invito si rendono necessarie prestazioni supplementari e il cambiamento di offerente non è possibile per motivi tecnici o economici oppure provocherebbe al committente notevoli difficoltà o un aumento sproporzionato dei costi;
abrogata 3 Se unitamente a beni si acquistano prestazioni di servizi, si applica il valore soglia per l’acquisto di beni.
Art. 39 Decisioni di aggiudicazione
Le decisioni emanate nell’ambito di una procedura di aggiudicazione conformemente al presente capitolo non possono essere impugnate.
Art. 50 cpv.5
La composizione della giuria, inclusi i sostituti, nonché gli esperti cui si fa capo sin dall’inizio devono essere resi noti nel bando e nel programma di concorso.
Art. 51 cpv.1
La giuria approva il programma di concorso e giudica i lavori presentati. Essa documenta la valutazione in maniera ricostruibile. Essa decide sulla classificazione e l’assegnazione dei premi.
Art. 69 Sorveglianza
Gli organi interni di controllo del committente sorvegliano il rispetto della presente ordinanza.
Art. 72b Disposizione transitoria della modifica del 18 novembre 2009
Il nuovo diritto è applicabile:
alle procedure di aggiudicazione che sono indette pubblicamente dopo l’entrata in vigore della modifica del 18 novembre 2009 della presente ordinanza;
alle procedure di aggiudicazione senza bando pubblico il cui primo invito a presentare un’offerta è effettuato dopo l’entrata in vigore della modifica del 18 novembre 2009 della presente ordinanza.
II
Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 1 conformemente alla versione qui annessa. L’attuale allegato 1 diventa l’allegato 1a ed è sostituito dalla versione qui annessa.
L’allegato2 è sostituito dalla versione qui annessa.
Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 2a conformemente alla versione qui annessa.
Gli allegati4 e 5 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.
Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 5a conformemente alla versione qui annessa.
L’allegato6 è sostituito dalla versione qui annessa.
III
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza FUSC del 15 febbraio 200611
Art. 2 lett. g
abrogata 2. Ordinanza del 22 novembre 200612 concernente l’organizzazione degli acquisti pubblici della Confederazione Titolo Ingresso
Art. 22 cpv.1
Art. 26 Conservazione dei documenti
In assenza di disposizioni più restrittive, i servizi d’acquisto e i servizi richiedenti conservano tutti i documenti relativi alla procedura d’aggiudicazione per almeno tre anni dal giudicato della sua conclusione.
IV
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.
18 novembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
Allegato 1
(art.3 cpv.1 e 32 lett. b) Beni A. Beni nel campo d’applicazione della legge e del capitolo 2 della presente ordinanza Sono considerati beni che rientrano nel campo d’applicazione della legge e del capitolo 2 della presente ordinanza:
per gli acquisti da parte di committenti militari menzionati negli accordi internazionali validi per la Svizzera: i beni menzionati nell’elenco qui appresso del materiale civile di difesa e di protezione civile;
per gli acquisti da parte di altri committenti: tutti i beni.
Elenco dei materiali civili per la difesa e la protezione civile 1. Sale; zolfo; terre e pietre; gesso, calce e cementi Capitolo 25 2. Minerali metallurgici, scorie e ceneri Capitolo 26 3. Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro Capitolo 27 distillazione; sostanze bituminose; cere minerali 4. Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici Capitolo 28 di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare e di isotopi ex 28.09: esplosivi ex 28.13: esplosivi ex 28.14: gas lacrimogeni ex 28.28: esplosivi ex 28.32: esplosivi ex 28.39: esplosivi ex 28.50: prodotti tossici ex 28.51: prodotti tossici ex 28.54: esplosivi 5. Prodotti chimici organici Capitolo 29 ex 29.03: esplosivi ex 29.04: esplosivi ex 29.07: esplosivi ex 29.08: esplosivi ex 29.11: esplosivi ex 29.12: esplosivi ex 29.13: prodotti tossici ex 29.14: prodotti tossici ex 29.15: prodotti tossici ex 29.21: prodotti tossici ex 29.22: prodotti tossici ex 29.23: prodotti tossici ex 29.26: esplosivi ex 29.27: prodotti tossici ex 29.29: esplosivi 6. Prodotti farmaceutici Capitolo 30 7. Concimi Capitolo 31 8. Estratti concianti e tintorii; tannini e loro derivati; sostanze Capitolo 32 coloranti, colori, pitture, vernici e tinture; mastici; inchiostri 9. Olii essenziali resinosi, prodotti di profumeria o cosmetica Capitolo 33 10. Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparati per il bucato, Capitolo 34 preparati lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per la manutenzione, candele e prodotti affini, paste per modellare e cere per l’odontoiatria 11. Sostanze albuminose; colle; enzimi Capitolo 35 12. Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; Capitolo 36 leghe piroforiche; sostanze infiammabili ex 36.01: polveri ex 36.02: esplosivi preparati ex 36.04: detonanti ex 36.08: esplosivi 13. Prodotti per la fotografia e la cinematografia Capitolo 37 14. Prodotti vari delle industrie chimiche Capitolo 38 ex 38.19: prodotti tossici 15. Materie plastiche, eteri ed esteri della cellulosa e lavori Capitolo 39 di dette materie ex 39.03: esplosivi 16. Caucciù naturale o sintetico, fatturati per caucciù (factis) Capitolo 40 e lavori di caucciù ex 40.11: pneumatici 17. Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali Capitolo 43 18.
Legno, carbone di legna, lavori di legno Capitolo 44 19. Sughero e lavori di sughero Capitolo 45 20. Lavori di intreccio, da stuoiaio e da panieraio Capitolo 46 21. Materie che servono a fabbricare la carta Capitolo 47 22. Carta e cartone, lavori in pasta di cellulosa, in carta Capitolo 48 e in cartone 23. Articoli di libreria e prodotti di arti grafiche Capitolo 49 24. Copricapi e parti di copricapi Capitolo 65 25. Ombrelli, ombrellini, bastoni da passeggio, fruste, Capitolo 66 frustini e loro parti 26. Piume e calugine preparate ed oggetti di piume o calugine; Capitolo 67 fiori artificiali; lavori di capelli 27. Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie Capitolo 68 affini 28. Prodotti ceramici Capitolo 69 29. Vetro e lavori di vetro Capitolo 70 30. Perle fini, pietre gemme e simili (preziose o fini), metalli Capitolo 71 preziosi, placcati o doppiati di metalli preziosi e lavori di dette materie; minuterie di fantasia 31. Ferro ed acciaio Capitolo 73 32. Rame Capitolo 74 33. Nickel Capitolo 75 34. Alluminio Capitolo 76 35. Magnesio, berillio (glucinio) Capitolo 77 36. Piombo Capitolo 78 37. Zinco Capitolo 79 38. Stagno Capitolo 80 39. Altri metalli comuni Capitolo 81 40. Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, Capitolo 82 di metalli comuni 41. Lavori diversi di metalli comuni Capitolo 83 42. Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici Capitolo 84 43. Macchine ed apparecchi elettrici ed oggetti che servono Capitolo 85 ad usi elettronici ex 85.03: Pile elettriche ex 85.13: Apparecchi di telecomunicazione ex 85.15: Apparecchi di trasmissione 44. Veicoli e materiale fisso per ferrovie; apparecchi Capitolo 86 di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione ex 86.02: Locomotive blindate ex 86.03: Altre locomotive ex 86.05: Vetture blindate ex 86.06: Carri-officine ex 86.07: Carri 45. Vetture automobili, trattori, motocicli, velocipedi ed altri Capitolo 87 veicoli terrestri ex 87.08: Carri da combattimento ed autoblinde ex 87.02: Autocarri pesanti ex 87.09: Motocicli ex 87.14: Rimorchi 46. Navigazione aerea Capitolo 88 ex 88.02: Aeroplani 47. Navigazione marittima e fluviale Capitolo 89 48.
Strumenti ed apparecchi di ottica, di fotografia e Capitolo 90 di cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici ex 90.05: Binocoli ex 90.13: Strumenti vari, laser ex 90.14: Telemetri ex 90.28: Strumenti di misura elettrici od elettronici 49. Orologeria Capitolo 91 50. Strumenti musicali; apparecchi per la registrazione Capitolo 92 o la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti ed accessori di detti strumenti ed apparecchi 51. Armi e munizioni Capitolo 93 ex 93.01: Armi bianche ex 93.02: Pistole ex 93.03: Armi da guerra ex 93.04: Armi da fuoco ex 93.05: Altre armi ex 93.07: Proiettili e munizioni 52. Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili Capitolo 94 53. Materie da intagliare e da foggiare, allo stato lavorato Capitolo 95 (compresi i lavori) 54. Lavori di spazzole e pennelli, scope, piumini da cipria ed Capitolo 96 articoli da stacceria 55. Lavori diversi Capitolo 98 B. Beni nel campo d’applicazione del capitolo 3 della presente ordinanza
Si considerano beni nel campo di applicazione del capitolo 3 della presente ordinanza tutte i beni, indipendentemente dal committente.
Sono segnatamente interessati i beni acquistati da committenti militari esclusi o non menzionati nella lista dei materiali civili per la difesa e la protezione civile.
Allegato 1a
(art.3 cpv.2 e 32 lett. a n. 2) Prestazioni di servizi A. Prestazioni di servizi nel campo d’applicazione della legge e del
capitolo 2 della presente ordinanza
Si considerano prestazioni di servizi nel campo di applicazione della legge, rispettivamente del capitolo 2 della presente ordinanza, le prestazioni menzionate qui appresso:
N. di riferimento.
1. Manutenzione e riparazione (manutenzione, ispezione, 6112, 6122, 633, 886 riparazione) 2. Trasporto via terra compresi i trasporti di denaro e i 712 (salvo 71235), servizi del corriere, senza il trasporto per posta o ferro- 7512, 87304 via 3. Trasporto di merci e trasporto di persone nell’ambito 73 (salvo 7321) dei trasporti aerei, senza il trasporto per posta 4. Trasporto di posta via terra e trasporto di posta aerea 71235, 7321 (senza trasporto per ferrovia) 5. Telecomunicazioni (senza servizi di telefonia, telex, 752 (salvo 7524, radiotelefonia, servizio di radiochiamata e comunica- 7525, 7526) zione via satellite) 6. Prestazioni assicurative e bancarie, ad eccezione di 811, 812, 814 servizi finanziari in relazione con l’emissione, la vendita, l’acquisto o il trasferimento di titoli o altri strumenti finanziari nonché servizi delle banche centrali 7. Informatica e relative attività 84 8. Contabilità, gestione contabile e controllo 862 9. Ricerca di mercato e sondaggi 864 10. Consulenza aziendale e relative attività 865, 86613 11. Architettura, pianificazione urbana e paesaggistica 867 12. Consulenza tecnica e pianificazione, prestazioni 867 tecniche integrate, relativa consulenza scientifica e tecnica, esperimenti tecnici e analisi di progetti edili
Ad eccezione dei servizi d’arbitrato e di conciliazione.
N. di riferimento.
13. Mandato di studio (aggiudicazione di commesse 867 identiche a più offerenti allo scopo di elaborare proposte di soluzione) 14. Consulenza tecnica e pianificazione, prestazioni 867 tecniche integrate, relativa consulenza scientifica e tecnica, esperimenti tecnici e analisi, sempre che non riguardino progetti edili 15. Pubblicità 871 16. Pulizia di edifici e gestione d’immobili 874, 82201–82206 17. Edizione e stampa 88442 18. Smaltimento dei rifiuti e eliminazione delle acque 94 luride; servizi sanitari e simili B. Prestazioni di servizi nel campo d’applicazione del capitolo 3 della presente ordinanza Si considerano prestazioni di servizi nel campo di applicazione del capitolo 3 della presente ordinanza tutte le prestazioni di servizi, comprese quelle che non sono incluse nel campo di applicazione della legge né in quello del capitolo 2 della presente ordinanza (lett. A).
Allegato 2
(art.3 cpv. 3) Lavori edilizi e di genio civile (prestazioni edili) 1. Preparazione dei luoghi e dei cantieri di costruzione 511 2. Lavori edilizi 512 3. Lavori di genio civile 513 4. Montaggio e costruzione di opere prefabbricate 514 5. Lavori di aziende di costruzione specializzate 515 6. Lavori d’installazione 516 7. Lavori di ristrutturazione e finitura 517 8. Locazione o leasing di attrezzature di costruzione o 518 demolizione, comprese le prestazioni per il personale
Allegato 2a
(art. 7 cpv. 2) Accordi di base dell’OIL Si considerano accordi di base dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ai sensi dell’articolo 7 capoverso2 della presente ordinanza i seguenti accordi: 1. Convenzione n. 29 del 28 giugno 1930 concernente il lavoro forzato od obbligatorio (RS 0.822.713.9); 2. Convenzione n. 87 del 9 luglio 1948 concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (RS 0.822.719.7); 3. Convenzione n. 98 del 1° luglio 1949 concernente l’applicazione dei principi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva (RS 0.822.719.9); 4. Convenzione n. 100 del 29 giugno 1951 sulla parità di rimunerazione, per lavoro uguale, tra manodopera maschile e femminile (RS 0.822.720.0); 5. Convenzione n. 105 del 25 giugno 1957 concernente la soppressione del lavoro forzato (RS 0.822.720.5); 6. Convenzione n. 111 del 25 giugno 1958 concernente la discriminazione nell’impiego e nella professione (RS 0.822.721.1); 7. Convenzione n. 138 del 26 giugno 1973 concernente l’età minima di ammissione all’impiego (RS 0.822.723.8); 8. Convenzione n. 182 del 17 giugno 1999 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l’azione immediata volta alla loro abolizione (RS 0.822.728.2).
Allegato 4
Indicazioni minime per il bando pubblico di una commessa nell’ambito della procedura libera o selettiva
Il bando di concorso di una commessa nella procedura libera o selettiva contiene almeno le indicazioni seguenti:
1. designazione, indirizzo, numeri di telefono e di telefax del committente; 2. indicazione del tipo di procedura: libera o selettiva; 3. a. luogo dell’esecuzione,
oggetto ed entità della commessa, incluse opzioni per quantità supplementari nonché, se possibile, data probabile d’esecuzione di queste opzioni. Nel caso di commesse periodiche, oggetto ed entità e, se possibile, la data probabile dei bandi successivi per prestazioni future,
eventuali lotti, in caso di suddivisione della commessa;
4. termine di esecuzione o di fornitura; 5. indicazione della forma giuridica di consorzi di offerenti, sempre che essa sia necessaria per l’esecuzione della commessa; 6. a. luogo e termine per la presentazione della domanda a seguito di un invito per l’inoltro dell’offerta, della domanda di qualificazione ai fini dell’iscrizione in un elenco o dell’inoltro di offerte,
b. lingua o lingue delle domande o offerte; 7. nella procedura selettiva, eventuale indicazione della data a decorrere dalla quale sarà possibile ricevere l’invito a presentare l’offerta; 8. eventuali fideiussioni e garanzie richieste; 9. condizioni essenziali di finanziamento e di pagamento; 10. criteri d’idoneità; 11. ammontare degli importi da versare per la documentazione d’aggiudicazione e le relative modalità di pagamento; 12. forme ammesse dal committente: compra-vendita, leasing, locazione o nolovendita, o combinazioni fra queste; 13. indicazione in cui si precisa se il bando è conforme o meno all’Accordo 14. criteri di aggiudicazione, nel caso in cui non vi sia una documentazione del bando; 15. eventuale intenzione di condurre dialoghi (art. 26a cpv. 1) o trattative;
16. eventuale riserva di aggiudicare a trattative private la pianificazione successiva o il coordinamento ai sensi dell’articolo 13 capoverso1 lettera l; 17. eventuale intenzione di suddividere la commessa in più prestazioni (lotti; art. 22 cpv. 2); 18. eventuale indicazione secondo cui sono ammesse soltanto offerte parziali e se oltre a queste ultime deve essere presentata anche un’offerta globale (art. 22 cpv.3 e 4); 19. eventuale indicazione secondo cui il committente si riserva il diritto di aggiudicare una commessa parziale agli offerenti che hanno presentato offerte globali o il diritto di esigere che questi collaborino con terzi (art. 22 cpv. 5); 20. eventuale limitazione o esclusione di varianti o di offerte parziali (art. 22a cpv. 1).
Se il committente non distribuisce alcuna documentazione di bando, nel bando devono inoltre figurare tutte le indicazioni ai sensi dell’allegato5.
Allegato 5
(art. 18 cpv.1 lett. a e all. 4) Indicazioni minime per la documentazione del bando consegnata nell’ambito della procedura libera o selettiva La documentazione del bando di concorso che deve essere consegnata nell’ambito di una procedura libera o selettiva contiene almeno le indicazioni seguenti:
1. nome, indirizzo, numeri di telefono e di telefax del committente a cui devono essere inviate le offerte; 2. indirizzo a cui rivolgersi per ulteriori indicazioni; 3. lingua o lingue dell’offerta; 4. termine per la presentazione dell’offerta; 5. lasso di tempo in cui l’offerente è vincolato all’offerta; 6. l’ordine di successione e la ponderazione dei criteri d’idoneità se il committente intende limitare nella procedura selettiva il numero di persone invitate a presentare un’offerta ai sensi dell’articolo15 capoverso4 della legge; 7. criteri di aggiudicazione nel loro ordine di successione e con la loro ponderazione (cfr. art. 27 cpv. 1), compresi tutti gli altri elementi presi in considerazione per la valutazione delle offerte; 8. elementi di costo da considerare nella valutazione dei prezzi dell’offerta, come costi di trasporto, d’assicurazione e d’ispezione, dazi e altri tributi d’importazione; 9. valuta e condizioni di pagamento; 10. eventuali condizioni d’ammissione di offerte di altri Paesi che non sono parte all’Accordo GATT15, ma che osservano le disposizioni dell’articolo XII dell’Accordo; 11. eventuale indicazione che gli offerenti possono presentare le loro richieste anche in un’altra forma usuale nelle relazioni commerciali (art. 20 cpv. 1); 12. eventuale retribuzione, in particolare di prestazioni preliminari (art. 23 cpv.2 e 3); 13. eventuale indicazione che i diritti della proprietà immateriale preesistenti passano integralmente o parzialmente al committente (art. 23a cpv. 2); 14. se viene condotto un dialogo: la retribuzione per la partecipazione al dialogo e per l’utilizzazione delle vie di soluzione e dei modi di procedere proposti o ulteriormente sviluppati (art. 26a cpv. 2).
Allegato 5a
Indicazioni minime del preannuncio che determina la riduzione dei termini del bando pubblico di una commessa nella procedura aperta o selettiva Il preannuncio di un bando pubblico che determina la riduzione dei termini del bando ordinario (art. 19a cpv.2 lett. a), deve contenere le seguenti indicazioni minime: 1. oggetto dell’acquisto; 2. termine di presentazione della richiesta di invito all’inoltro di un’offerta o termine di presentazione delle offerte; 3. indirizzi presso i quali può essere richiesta la documentazione di aggiudicazione; 4. dichiarazione secondo la quale gli offerenti devono comunicare il loro interesse all’acquisto; 5. designazione di una persona di contatto o di un servizio di contatto del committente, dal quale possono essere ottenute indicazioni complementari; 6. possibilmente numerose altre indicazioni ai sensi dell’allegato4, sempreché siano disponibili al momento del preannuncio.
Allegato 6
(art. 46) Indicazioni minime di un bando di concorso
Il bando di concorso deve contenere le indicazioni volte a stimolare i partecipanti interessati a richiedere un programma di concorso e a partecipare ad una selezione nella procedura selettiva o all’iscrizione nella procedura libera.
Il bando contiene le indicazioni minime seguenti:
1. nome, indirizzo, numeri di telefono e di telefax dell’organizzatore del concorso (committente); 2. breve descrizione dell’oggetto del concorso; 3. tipo della procedura del concorso (concorso libero o selettivo di idee, di progetti o di studio e di realizzazione); 4. per concorsi liberi:
ammontare e modalità di pagamento della tassa d’iscrizione da versare per ottenere la documentazione del concorso (piani, modelli, ecc.),
termine d’iscrizione,
termine di consegna; 5. per concorsi selettivi:
numero dei partecipanti ammessi alla procedura vera e propria di concorso,
criteri di idoneità,
documenti necessari per candidarsi,
termine d’iscrizione,
data probabile della decisione di partecipazione,
termine probabile di consegna dei lavori in concorso; 6. eventuale indicazione che riserva la partecipazione ad una particolare categoria professionale; 7. criteri di aggiudicazione; 8. nomi dei membri della giuria e dei sostituti nonché di eventuali esperti; 9. indicazione in cui si precisa se la decisione della giuria vincola il committente; 10. importo globale dei premi; 11. indicazione in cui si precisa se i partecipanti hanno diritto a un’indennità fissa; 12. genere ed entità delle altre commesse o degli altri mandati di studio che dovranno essere aggiudicati conformemente al programma di concorso; 13. indirizzo al quale può essere ottenuto il programma di concorso.