RU 2009 6285
Legge federale
concernente la protezione contro il fumo passivo
del 3 ottobre 2008
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 110 capoverso1 lettera a e 118 capoverso2 lettera b della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 1° giugno 20072; visto il parere del Consiglio federale del 22 agosto 20073,
decreta:
Art. 1 Campo d’applicazione
La presente legge disciplina la protezione contro il fumo passivo nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone.
Sono luoghi accessibili al pubblico in particolare:
gli edifici dell’amministrazione pubblica;
gli ospedali e le altre strutture sanitarie;
gli asili, le case per anziani e gli stabilimenti simili;
gli stabilimenti per l’esecuzione delle pene e delle misure;
gli istituti di formazione;
i locali di musei, teatri e cinema;
i centri sportivi;
le imprese del settore alberghiero e della ristorazione (incluse quelle gestite come attività accessoria non agricola ai sensi dell’art. 24b della LF del 22 giu. 19794 sulla pianificazione del territorio) indipendentemente dalle esigenze per l’autorizzazione cantonale;
gli edifici e i veicoli dei trasporti pubblici;
i negozi e i centri commerciali.
La presente legge non si applica alle economie domestiche private.
Art. 2 Divieto di fumare
È vietato fumare nei locali di cui all’articolo1 capoversi1 e 2.
Il gerente o il responsabile dell’ordine interno può permettere di fumare in sale apposite e in cui non sono impiegati lavoratori, purché tali locali siano separati, designati come spazi per fumatori e dotati di sufficiente ventilazione (sale fumatori). Nelle sale fumatori delle imprese del settore alberghiero e della ristorazione possono essere impiegati lavoratori a titolo eccezionale e previo loro esplicito consenso. Tale consenso deve essere espresso nel contratto di lavoro.
Il Consiglio federale emana disposizioni speciali sul criterio qualitativo delle sale fumatori e sulle esigenze per la ventilazione. Emana pure disposizioni applicabili ai luoghi di detenzione e agli stabilimenti di soggiorno permanente o prolungato.
Art. 3 Strutture per fumatori
Se ne fanno richiesta, le imprese della ristorazione possono essere autorizzate in quanto locali per fumatori se:
dispongono di una superficie totale accessibile al pubblico non superiore a 80 metri quadrati;
dispongono di una ventilazione adeguata e sono facilmente riconoscibili dall’esterno come locali per fumatori; e
impiegano unicamente persone che nel contratto di lavoro hanno acconsentito ad essere impiegate in un locale per fumatori.
Art. 4 Prescrizioni cantonali
I Cantoni possono emanare prescrizioni più severe a tutela della salute.
Art. 5 Disposizioni penali
È punito con la multa fino a 1000 franchi chiunque intenzionalmente o per negligenza:
viola il divieto di fumare di cui all’articolo2 capoverso1;
fa passare per sale fumatori locali non conformi alle condizioni dell’articolo2 capoverso2;
gestisce un esercizio pubblico per fumatori senza autorizzazione o, in quanto titolare di un’autorizzazione, non designa l’esercizio pubblico per fumatori come tale.
Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.
L’applicazione degli articoli 59–62 della legge sul lavoro del 13 marzo 19645 esclude quella delle disposizioni penali di cui al capoverso1 soltanto se si tratta di punire violazioni relative alla protezione della salute dei lavoratori.
Art. 6 Esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
I Cantoni eseguono la presente legge.
Art. 7 Referendum ed entrata in vigore
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 3 ottobre 2008 Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2008 Il presidente: André Bugnon Il presidente: Christoffel Brändli Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore
Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 22 gennaio 2009.6
La presente legge entra in vigore il 1° maggio 2010.
28 ottobre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |