RU 2009 6423
Ordinanza
sul personale dei servizi di pulizia
Modifica del 27 novembre 2009
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 30 novembre 20011 sul personale dei servizi di pulizia è modificata come segue:
Titolo Ordinanza sul personale addetto alle pulizie di manutenzione Ingresso visto l’articolo 37 capoversi1 e 4 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale (LPers), Sostituzione di un’espressione Negli articoli2 e 3 l’espressione «personale dei servizi di pulizia» e nell’articolo 4 capoverso2 l’espressione «personale addetto alla pulizia» sono sostituite con l’espressione «personale addetto alle pulizie di manutenzione».
Art. 1 cpv.1
La presente ordinanza è applicabile esclusivamente al personale addetto alla pulizia giornaliera (personale addetto alle pulizie di manutenzione) delle unità amministrative dell’Amministrazione federale secondo l’articolo1 capoverso 1 dell’ordinanza del 3 luglio 20013 sul personale federale (OPers).
Art. 4 cpv. 4
Il DFF fissa lo stipendio iniziale ed emana le disposizioni sull’evoluzione dello stipendio del personale addetto alle pulizie di manutenzione. Può derogare all’evoluzione dello stipendio di cui all’articolo 39 OPers e sostituirla con importi fissi.