RU 2009 6499
Ordinanza
sull’organizzazione dell’esercito
(OOE)
Modifica del 27 novembre 2009
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 26 novembre 20031 sull’organizzazione dell’esercito è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 3
Le brigate, le regioni territoriali, le formazioni d’addestramento e la Sicurezza militare sono Grandi Unità; le regioni della polizia militare sono corpi di truppa e i distaccamenti sono unità di truppa.
II
L’appendice è modificata secondo la versione qui annessa2.
III
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.
27 novembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
Non pubblicata nella RU conformemente all’art. 6 della legge del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).