Fonte

RU 2009 733

Regolamento del Consiglio nazionale
(RCN)
(Diritto parlamentare. Diverse modifiche)

Modifica del 3 ottobre 2008

Il Consiglio nazionale, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del 21 febbraio 20081; visto il parere del Consiglio federale del 16 aprile 20082,
decreta:

I

Il Regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 20033 è modificato come segue:

Art. 15 cpv.1 lett. a, abis e 2

I seggi seguenti sono ripartiti fra i gruppi parlamentari in applicazione analogica degli articoli 40 e 41 della legge federale del 17 dicembre 19764 sui diritti politici:

  1. numero complessivo dei seggi nelle commissioni permanenti di cui all’articolo 10 numeri 1–11;

  2. abis. seggi in singole altre commissioni;

Abrogato

Art. 17 cpv.5

Un rinnovo integrale straordinario delle commissioni per il resto del mandato ha luogo se:

  1. per una modifica del numero dei membri di un gruppo parlamentare, questo gruppo è sovrarappresentato o sottorappresentato di oltre un membro in una delle commissioni permanenti di cui all’articolo 10;

  2. è costituito un nuovo gruppo parlamentare.

Art. 27 Risposta agli interventi

Se, eccezionalmente, il destinatario di un intervento non è in grado di rispettare i termini, ne informa l’Ufficio e l’autore indicandone il motivo.

Art. 28, rubrica e cpv.1

Trattazione nella Camera; disposizioni generali

Almeno otto ore di ogni sessione ordinaria sono dedicate all’esame preliminare delle iniziative parlamentari e alla trattazione degli interventi parlamentari (senza le interpellanze dichiarate urgenti). Se, eccezionalmente, possono essere dedicate alla trattazione meno di otto ore di una sessione, il tempo è recuperato nella sessione successiva.

Art. 28a Trattazione delle mozioni e dei postulati nella Camera

Le mozioni accolte dall’altra Camera e le mozioni e i postulati di commissione sono trattati definitivamente al più tardi nella seconda sessione ordinaria rispettivamente dopo il loro accoglimento e il parere del Consiglio federale.

Art. 28b Esame preliminare delle iniziative parlamentari nella Camera

La Commissione alla quale è stata assegnata per esame preliminare l’iniziativa parlamentare di un deputato o di un gruppo parlamentare decide entro un anno dall’assegnazione se dare seguito all’iniziativa o se proporre alla Camera di non darle seguito.

Se la Commissione propone di dare seguito a un’iniziativa parlamentare, la Camera la esamina al più tardi nella seconda sessione ordinaria dopo la presentazione della proposta della Commissione.

Se il Consiglio degli Stati dà seguito a un’iniziativa parlamentare, la Camera la esamina al più tardi nella seconda sessione ordinaria dopo la decisione del Consiglio degli Stati.

Se la Commissione propone di non dare seguito a un’iniziativa parlamentare e se l’iniziativa non è stata trattata definitivamente entro due anni dalla presentazione, la Camera la esamina in procedura scritta. L’articolo 46 capoverso4 non è applicabile.

Art. 30 cpv.2

La dichiarazione d’urgenza compete:

  1. all’Ufficio per le interpellanze, salvo decisione contraria della Camera;

  2. al presidente della Camera per le interrogazioni; se il presidente nega l’urgenza, l’Ufficio decide definitivamente.

Art. 31 cpv.2

Le domande devono essere presentate per scritto, in termini succinti e senza motivazione, entro il mezzogiorno del mercoledì antecedente, prima della fine della seduta della Camera.

Introdurre nella Sezione 3

Art. 33d Sessioni

Di norma, la Camera si riunisce:

  1. gli stessi giorni del Consiglio degli Stati, nelle quattro sessioni ordinarie di tre settimane dell’Assemblea federale;

  2. almeno una volta all’anno in una sessione speciale di al massimo una settimana, per quanto vi siano sufficienti oggetti pronti per essere trattati.

È fatta salva la convocazione di sessioni straordinarie (art.2 della L del 13 dic. 20025 sul Parlamento).

Art. 46 cpv.1 numeri IIIa e IIIb

Gli oggetti in deliberazione sono discussi in una delle seguenti forme:

IIIa: dibattito dei gruppi IIIb: dibattito dei gruppi breve

Art. 48, rubrica, cpv. e 2bis1

Dibattito dei gruppi e dibattito breve

Nel dibattito dei gruppi hanno diritto di parola soltanto i portavoce dei gruppi parlamentari e i proponenti. Nel dibattito dei gruppi ridotto il tempo di parola previsto per il dibattito di entrata in materia dall’articolo 44 è dimezzato, eccezion fatta per il tempo di parola assegnato agli altri oratori di cui all’articolo 44 capoverso 1 lettera d.

Nel dibattito breve su mozioni e postulati di singoli deputati o di gruppi, ha diritto di parola il primo deputato che ha proposto la reiezione dell’intervento.

Art. 51 cpv.2

Concerne unicamente il testo francese.

Art. 57 cpv.3 e 5

Il risultato è pubblicato sotto forma di elenco nominativo.

Abrogato

II

Disposizioni transitorie della modifica del 3 ottobre 2008 1. Disposizione transitoria dell’articolo 15 Un gruppo parlamentare che, secondo l’articolo 15 capoverso1 lettera a, ha diritto a seggi supplementari nelle commissioni, li ottiene all’entrata in vigore della presente modifica per l’intera durata del mandato.

2. Disposizione transitoria degli articoli 28a e 28b Gli articoli 28a e 28b si applicano alle iniziative parlamentari, alle mozioni e ai postulati non ancora presentati al momento dell’entrata in vigore della modifica del 3 ottobre 2008.

III

Entrata in vigore

Fatto salvo il capoverso2, la presente modifica entra in vigore contemporaneamente alla modifica del 3 ottobre 20086 della legge del 13 dicembre 20027 sul Parlamento.

L’articolo 17 capoverso5 entra in vigore con l’inizio della prima sessione del Consiglio nazionale rinnovato successiva all’entrata in vigore della presente modifica.

3 ottobre 2008 Consiglio nazionale: Il presidente, André Bugnon Il segretario, Pierre-Hervé Freléchoz