Fonte

RU 2010 1469

Legge federale
concernente l’imposta sul valore aggiunto
(Legge sull’IVA, LIVA)

del 12 giugno 2009 (RU 2009 5203; RS 641.20)

Art. 7 cpv. 2

È considerato luogo della fornitura di energia elettrica e di gas in condotte quello in cui il destinatario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d’impresa per i quali viene effettuata la fornitura, oppure, in assenza di simili sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo dal quale svolge la sua attività.

È considerato luogo della fornitura di energia elettrica e di gas naturale in condotte quello in cui il destinatario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d’impresa per i quali viene effettuata la fornitura, oppure, in assenza di simili sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo dal quale svolge la sua attività.

Art. 23 cpv. 2 n. 4

4. il trasporto di beni all’estero, da sé o tramite terzi, purché non sia in relazione con una fornitura;

4. il trasferimento di beni all’estero, da sé o tramite terzi, purché non sia in relazione con una fornitura;

Art. 27 cpv. 4

La correzione a posteriori di una fattura può aver luogo, entro i limiti ammessi dal diritto commerciale, mediante un documento di cui è attestata la ricezione da parte del destinatario e che rinvia alla fattura originale, annullandola.

La correzione a posteriori di una fattura può aver luogo, nei limiti ammessi dal diritto commerciale, mediante un documento ricettizio che rinvia alla fattura originale annullandola.

Art. 53 cpv. 1 lett. j–l

  1. beni importati temporaneamente sul territorio svizzero da una persona registrata quale contribuente sul territorio svizzero per lavorazione nell’ambito di un contratto d’appalto e sottoposti al regime del perfezionamento attivo con obbligo di pagamento condizionato (regime di non riscossione; art. 12 e 59 LD);

  2. beni esportati dal territorio svizzero in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per il perfezionamento passivo nell’ambito di un contratto d’appalto secondo gli articoli 13 e 60 LD e rispediti al mittente in territorio svizzero, fatto salvo l’articolo 54 capoverso 1 lettera e;

  3. beni trasferiti all’estero secondo il regime d’esportazione (art. 61 LD) per lavorazione nell’ambito di un contratto d’appalto e rispediti al mittente in territorio svizzero, fatto salvo l’articolo 54 capoverso 1 lettera f.

  1. beni importati temporaneamente sul territorio svizzero da una persona registrata quale contribuente sul territorio svizzero per perfezionamento a cottimo nell’ambito di un contratto d’appalto e sottoposti al regime del perfezionamento attivo con obbligo di pagamento condizionato (regime di non riscossione; art. 12 e 59 LD);

  2. beni esportati dal territorio svizzero in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per perfezionamento passivo a cottimo nell’ambito di un contratto d’appalto secondo gli articoli 13 e 60 LD e rispediti al mittente in territorio svizzero, fatto salvo l’articolo 54 capoverso 1 lettera e;

  3. beni trasferiti all’estero secondo il regime d’esportazione (art. 61 LD) per perfezionamento a cottimo nell’ambito di un contratto d’appalto e rispediti al mittente in territorio svizzero, fatto salvo l’articolo 54 capoverso 1 lettera f.

Art. 54 cpv. 1 lett. e ed f

  1. sulla controprestazione di lavori eseguiti all’estero su beni (art. 3 lett. d n. 2) esportati in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per riparazione o lavorazione nell’ambito di un contratto d’appalto secondo gli articoli 13 e 60 LD e rispediti al mittente in territorio svizzero;

  2. sulla controprestazione di lavori eseguiti all’estero su beni (art. 3 lett. d n. 2) che sono stati trasferiti all’estero secondo il regime d’esportazione (art. 61 LD) per lavorazione nell’ambito di un contratto d’appalto e rispediti al mittente in territorio svizzero;

  1. sulla controprestazione di lavori eseguiti all’estero su beni (art. 3 lett. d n. 2) esportati in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per perfezionamento passivo a cottimo nell’ambito di un contratto d’appalto secondo gli articoli 13 e 60 LD e rispediti al mittente in territorio svizzero;

  2. sulla controprestazione di lavori eseguiti all’estero su beni (art. 3 lett. d n. 2) che sono stati trasferiti all’estero secondo il regime d’esportazione (art. 61 LD) per perfezionamento a cottimo nell’ambito di un contratto d’appalto e rispediti al mittente in territorio svizzero;

13 aprile 2010 Commissione di redazione dell’Assemblea federale