RU 2010 1647
Ordinanza
sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali
(Ordinanza sulle rilevazioni statistiche)
Modifica del 14 aprile 2010
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’allegato dell’ordinanza del 30 giugno 19931 sulle rilevazioni statistiche è modificato secondo la versione qui annessa.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.
14 aprile 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Doris Leuthard |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
Allegato
(art.1 cpv.1, art. 2 e 3 cpv. 3)
Art. N. 50
50. Statistica degli incidenti della circolazione stradale Organo di rilevazione: Ufficio federale delle strade Oggetto della rilevazione: Incidenti per Cantone e per caratteristiche degli oggetti e delle persone coinvolte Tipo e metodo di rilevazione: Rilevazione totale Fonte dei dati: Servizi di polizia cantonali e comunali Obbligo d’informare: Informazione obbligatoria Data della rilevazione: – Periodicità: Permanente Partecipanti all’esecuzione: Cantoni, Comuni Disposizioni speciali: Conformemente all’ordinanza del 14 aprile 2010 sul registro degli incidenti stradali (ORIS; RS 741.57)