RU 2010 1667
Ordinanza del DATEC
sulla messa in vigore dell’Accordo europeo
sul trasporto internazionale di merci pericolose
per via navigabile interna
del 2 marzo 2010
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), visto l’articolo 28 capoverso1 della legge federale del 3 ottobre 19751 sulla navigazione interna; in esecuzione della risoluzione 2009-II-20 della Commissione centrale per la navigazione sul Reno,
ordina:
Art. 1
L’Accordo europeo del 26 maggio 20002 sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN), nel tenore approvato dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno il 3 dicembre 20093 e riprodotto in allegato, è messo in vigore con effetto dal 1° gennaio 2011 per il tratto del Reno compreso tra il confine svizzero e il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea.
Art. 2
Per quanto concerne il Reno, il Regolamento ADN si fonda sull’articolo1 della Convenzione riveduta del 17 ottobre 18684 per la navigazione sul Reno.
Il Regolamento ADN è applicabile sul Reno tenuto conto delle seguenti disposizioni:
Regolamento Oggetto Disposizione d’applicazione ADN 1.5 Regole speciali, deroghe Le deroghe approvate nell’ambito del regolamento del 29 novembre 20015 per il trasporto di materie pericolose sul Reno (ADNR) in virtù di raccomandazioni della CCR rimangono valide.
RS 747.224.141
Il testo del Reg. all. all’Acc. non è pubblicato né nella RU né nella RS. Può essere scaricato dal sito Internet dell’Ufficio federale dei trasporti (UFT): o consultato nei locali dell’UFT.
Regolamento Oggetto Disposizione d’applicazione ADN 1.6.7.2.2 Disposizioni transitorie Le disposizioni transitorie generali per i generali per i battelli battelli cisterna sono integrate dalle cisterna disposizioni riportate in allegato. 1.16.2.1 Rilascio e riconoscimento Gli Stati membri della CCR convengono 8.1.8.3 dei certificati che il certificato di approvazione di cui al di approvazione n. 1.16.1 del Regolamento ADN può essere rilasciato dall’autorità competente di uno qualsiasi degli Stati membri della CCR che sia anche parte contraente dell’Accordo ADN. 7.1.5.0.5 Deroghe alla segnalazione Sul Reno non sono consentite le deroghe 7.2.5.0.3 con coni o fanali blu di cui ai n. 7.1.5.0.5 e 7.2.5.0.3 del Regolamento ADN. 7.1.5.1 Modo di trasporto Sul Reno i battelli che trasportano merci 7.2.5.1 delle merci pericolose o che non sono degassificati non devono essere inclusi in convogli spinti le cui dimensioni superano 195×24 m.
Art. 3
Fatta eccezione per le autorità di cui al capoverso2, il Cantone di Basilea Città, rappresentato dai Porti Renani Svizzeri, è incaricato dell’esecuzione dell’ADN.
Le autorità competenti ai sensi dei seguenti numeri dell’ADN sono:
– l’Ufficio federale dei trasporti per i numeri: 1.2.11.5.1.11.8.21.8.3.2 (organismo di (in collaborazione con controllo, società di i Porti Renani Svizzeri) classificazione) 1.8.41.8.5.21.91.15.2 – l’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte per il numero: 1.2.1 (dispositivo elettrico del tipo «sicurezza certificata») – l’Ispettorato federale della sicurezza nucleare per i numeri: 1.2.1 (classe 7)1.7.1.21.7.2.31.7.3 1.7.4.11.7.4.21.7.6.12.2.7 5.1.55.2.1.7.45.2.1.7.55.2.2.1.11 5.4.1.2.57.1.4.3.57.1.4.3.67.1.4.14.7 – l’Ispettorato federale delle merci pericolose per i numeri: 1.2.11.6.7 9.3.2.12.7 9.3.3.12.7 (valvola ad alta (scaricatore di velocità, dispositivo fiamma, valvola di prelevamento) ad alta velocità)
I risultati degli esami effettuati dalle autorità competenti devono essere comunicati ai Porti Renani Svizzeri.
Art. 4
Per quanto concerne l’attività dei Porti Renani Svizzeri, si applica il regolamento relativo agli emolumenti emanato dal Cantone di Basilea Città.
Riguardo agli esami svolti dalle altre autorità competenti, si applicano per analogia i regolamenti in materia di emolumenti che concernono le loro attività.
Art. 5
Sono abrogati il regolamento del 29 novembre 20016 per il trasporto di materie pericolose sul Reno (ADNR) e l’ordinanza del DATEC del 26 settembre 20027 sulla messa in vigore del regolamento per il trasporto di materie pericolose sul Reno (ADNR).
Art. 6
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.
2 marzo 2010 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger
Allegato
(art.2 cpv. 2) A. Le seguenti disposizioni transitorie si applicano al trasporto delle sostanze indicate qui di seguito: 1. È consentito il trasporto in tipo N chiuso con valvola di evacuazione ad alta velocità regolata tra6 kPa (0,06 bar) e 10 kPa (0,06 bar) (pressione di prova delle cisterne di carico di 10 kPa [0,10 bar]): richiesto almeno il tipo N aperto, il tipo N aperto con dispositivo antifiamma o il tipo N chiuso con valvola di evacuazione ad alta velocità regolata al massimo su 10 kPa (0,10 bar). – I battelli indicati qui di seguito, disponendo dal 31 dicembre 1986 di un’autorizzazione speciale per il trasporto di determinate sostanze, sono omologati per il trasporto delle sostanze riportate nell’elenco indicato in base al loro tipo di costruzione, caratterizzato da doppi fondi e doppie pareti laterali.
Battello Numero ufficiale del battello Elenco delle sostanze Numero T.M.S. EVA M 600 3995 3 T.M.S. PRIMAZEE 231 4207 4 T.M.S. PIZ LOGAN 700 1829 2 T.M.S. STOLT MADRID 232 6328 1 T.M.S. STOLT OSLO 232 6324 1 2. È consentito il trasporto in tipo N chiuso con valvola di evacuazione ad alta velocità regolata su 10 kPa (0,10 bar) (pressione di prova delle cisterne di carico di
kPa [0,65 bar]): richiesto almeno il tipo N aperto, il tipo N aperto con dispositivo antifiamma o il tipo N chiuso con valvola di evacuazione ad alta velocità regolata al massimo su 10 kPa (0,10 bar). – Se la valvola di evacuazione ad alta velocità è modificata in modo da essere regolata su 50 kPa (0,50 bar), è consentito il trasporto di tutte le sostanze per le quali al n. 3.2, tabella C del Regolamento ADN la valvola di evacuazione ad alta velocità va regolata su 50 kPa (0,50 bar). – Il battello indicato qui di seguito, disponendo dal 31 dicembre 1986 di un’autorizzazione speciale per il trasporto di determinate sostanze, è omologato per il trasporto delle sostanze riportate nell’elenco indicato in base al suo tipo di costruzione, caratterizzato da doppi fondi e doppie pareti laterali.
Battello Numero ufficiale del battello Elenco delle sostanze Numero T.M.S. EILTANK 9 430 4830 5 3. È consentito il trasporto in tipo C con valvola di evacuazione ad alta velocità regolata almeno tra 9 kPa (0,09 bar) e 10 kPa (0,10 bar): richiesto almeno il tipo N o il tipo C con valvola di evacuazione ad alta velocità regolata almeno su 10 kPa (0,10 bar); 4. È consentito il trasporto in tipo C con valvola di evacuazione ad alta velocità regolata almeno su 35 kPa (0,35 bar): richiesto almeno il tipo N o il tipo C con valvola di evacuazione ad alta velocità regolata almeno su 35 kPa (0,35 bar). – Se la valvola di evacuazione ad alta velocità è modificata in modo da essere regolata su 50 kPa (0,50 bar), è consentito il trasporto di tutte le sostanze per le quali al n. 3.2, tabella C del Regolamento ADN la valvola di evacuazione ad alta velocità deve essere regolata su 50 kPa (0,50 bar).
B. Elenco delle sostanze Elenco delle sostanze numero 1 1218 3, F1 I ISOPRENE, STABILIZZATO 1267 3, F1 I PETROLIO GREGGIO CON TENORE DI 1268 3, F1 I DISTILLATI DI PETROLIO, N.A.S. CON 16056.1, T1 I DIBROMURO DI ETHILENE 1863 3, F1 I CARBURANTE PER AVIAZIONE CON 1993 3, F1 I LIQUIDO INFIAMMABILE, N.A.S. CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL 10 % 2205 6.1, T1 III ADIPONITRILE 2733 3, FC II AMMINE, INFIAMMABILI, CORROSIVE, (1,1,2 -tricloretano) 3295 3, F1 I IDROCARBURI LIQUIDI, N.A.S. CON TENORE 3295 3, F1 II IDROCARBURI LIQUIDI, N.A.S. CON TENORE DI BENZENE SUPERIORE AL
% 3455 6.1, TC2 II CRESOLI, SOLIDI, LIQUEFATTI Elenco delle sostanze numero 2 1129 3, F1 II BUTIRRALDEIDE (n-BUTIRRALDEIDE) 1134 3, F1 III CLOROBENZENE (cloruro de fenile) 16056.1, T1 I DIBROMURO DI ETILENE 16626.1, T1 II NITROBENZENE (1,1,2 -tricloretano) Elenco delle sostanze numero 3 1106 3, FC II AMILAMMINE (n-AMILAMMINA) 1129 3, F1 II BUTIRRALDEIDI (n-BUTIRRALDEIDE) 1184 3, FT1 II DICLORURO DI ETILENE (1,2 dicloretano) 1275 3, F1 II PROPIONALDEIDE 1279 3, F1 II1,2-DICLOROPROPANO o DICLORURO DI PROPILENE 15476.1, T1 II ANILINA 16056.1, T1 I DIBROMURO DI ETHILENE 16626.1, T1 II NITROBENZENE 20786.1, T1 II TOLUENDIISOCIANATO (e miscele di isomeri) (2,4-TOLUENDIISOCIANATO) 2205 6.1, T1 III ADIPONITRILE (1.1.2-tricloretano) 3455 6.1, TC2 II CRESOLI, SOLIDI, LIQUEFATTI Elenco delle sostanze numero 4 1106 3, FC II AMILAMMINE (n-AMILAMMINA) 1129 3, F1 II BUTIRRALDEIDE (n-BUTIRRALDEIDE) 1247 3, F1 II METACRILATO DI METILE, MONOMERO, 1275 3, F1 II PROPIONALDEIDE 1279 3, F1 II1,2-DICLOROPROPANO o DICLORURO DI PROPILENE 2733 3, FC II AMMINE, INFIAMMABILI, CORROSIVE, Elenco delle sostanze numero 5 1218 3, F1 I ISOPRENE, STABILIZZATO 1247 3, F1 II METACRILATO DI METILE, MONOMERO, 15476.1, T1 II ANILINA 3446 6.1, T2 II NITROTOLUENI, SOLIDI, LIQUEFATTI (o-NITROTOLUENE)