RU 2010 2321
Ordinanza
concernente i contributi d’estivazione
(Ordinanza sui contributi d’estivazione, OCEst)
Modifica del 12 maggio 2010
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 14 novembre 20071 sui contributi d’estivazione è modificata come segue:
Art. 10
Il contributo d’estivazione è calcolato in base al carico usuale stabilito e ammonta a:
per carico normale per gli ovini, eccettuate le pecore lattifere: – gregge permanentemente sorvegliato 330 franchi – pascoli da rotazione 250 franchi – altri pascoli 120 franchi
per UBGFG per le vacche munte, le pecore lattifere e le capre lattifere estivate da 56 a 100 giorni: 330 franchi;
per carico normale per le altre UBGFG: 330 franchi.
II
La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2010.
12 maggio 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Doris Leuthard |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |