Fonte

RU 2010 2321

Ordinanza
concernente i contributi d’estivazione
(Ordinanza sui contributi d’estivazione, OCEst)

Modifica del 12 maggio 2010

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 14 novembre 20071 sui contributi d’estivazione è modificata come segue:

Art. 10

Il contributo d’estivazione è calcolato in base al carico usuale stabilito e ammonta a:

  1. per carico normale per gli ovini, eccettuate le pecore lattifere: – gregge permanentemente sorvegliato 330 franchi – pascoli da rotazione 250 franchi – altri pascoli 120 franchi

  2. per UBGFG per le vacche munte, le pecore lattifere e le capre lattifere estivate da 56 a 100 giorni: 330 franchi;

  3. per carico normale per le altre UBGFG: 330 franchi.

II

La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2010.

12 maggio 2010 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova