RU 2010 2323
Ordinanza
concernente l’importazione di prodotti agricoli
(Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del 12 maggio 2010
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle importazioni agricole è modificata come segue:
Art. 5a cpv. 2 e 3
Di massima il DFE stabilisce le aliquote di dazio ogni tre mesi in modo che i prezzi dello zucchero importato, compresi le aliquote di dazio e il contributo al fondo di garanzia, corrispondano ai prezzi di mercato praticati nell’UE.
I prezzi, compresi le aliquote di dazio e il contributo al fondo di garanzia, possono scostarsi dai prezzi di mercato dell’UE verso l’alto o verso il basso all’interno di una forbice di 3 franchi per 100 chilogrammi, senza che le aliquote di dazio debbano essere adeguate.
Art. 5b cpv. 2 e 3
Il DFE fissa le aliquote di dazio per il 1° gennaio, il 1° aprile, il 1° luglio e il 1° ottobre. Le aliquote di dazio non vengono adeguate se la differenza tra il prezzo del frumento importato, compresi le aliquote di dazio e il contributo al fondo di garanzia, e il prezzo di riferimento pari a 56 franchi per 100 chilogrammi si scosta verso l'alto o verso il basso all'interno di una forbice di 3 franchi per 100 chilogrammi. La somma delle aliquote di dazio e del contributo al fondo di garanzia non può tuttavia essere superiore a 23 franchi per 100 chilogrammi.
Abrogato
Art 35
Abrogato
II
La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2010.
12 maggio 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Doris Leuthard |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |