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RU 2010 2617

Legge federale
sugli ostacoli tecnici al commercio
(LOTC)

Modifica del 12 giugno 2009

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 25 giugno 20081,
decreta:

I

La legge federale del 6 ottobre 19952 sugli ostacoli tecnici al commercio è modificata come segue:

Art. 1 cpv.2 lett. bbis

In particolare, fissa:

bbis. prescrizioni per l’immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere;

Art. 2 cpv.2

Essa si applica se altre leggi federali o trattati internazionali non contengono disposizioni che vanno oltre la presente legge o che vi derogano. L’immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere è disciplinata dalla presente legge.

Art. 3 lett. d, e, p, nonché q

Ai sensi della presente legge si intende con:

  1. immissione in commercio: la consegna a titolo oneroso o gratuito di un prodotto, indipendentemente se quest’ultimo è nuovo, usato, ricondizionato o sostanzialmente modificato; sono equiparati all’immissione in commercio: 1. l’uso interno di un prodotto a scopo commerciale o professionale, 2. l’impiego o l’applicazione di un prodotto nell’ambito della prestazione di un servizio, 3. la messa a disposizione di un prodotto per l’uso da parte di terzi, 4. l’offerta di un prodotto;

  2. concerne soltanto il testo tedesco.

  1. sorveglianza del mercato: l’attività statale di organi di esecuzione intesa a garantire che i prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio siano conformi alle prescrizioni tecniche;

  2. informazione sul prodotto: le indicazioni e le marcature prescritte dalla legge, riferite a un prodotto, segnatamente l’etichettatura, le scritte sugli imballaggi, i fogli illustrativi, le istruzioni per l’uso, i manuali per gli utenti e le schede di dati di sicurezza.

Art. 4 cpv. 3,4 lett. e,5 e 6

Deroghe al principio di cui al capoverso1 sono ammissibili soltanto qualora:

  1. concerne soltanto il testo francese.

  2. concerne soltanto il testo francese.

  3. siano conformi al principio di proporzionalità.

Costituiscono interessi ai sensi del capoverso 3 lettera a la protezione:

e. concerne soltanto il testo tedesco.

Le prescrizioni tecniche sulle esigenze relative ai prodotti sono elaborate secondo i principi seguenti:

  1. le prescrizioni tecniche si limitano a stabilire le esigenze fondamentali; in particolare definiscono gli obiettivi da raggiungere;

  2. l’ufficio federale competente designa, d’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), le norme tecniche idonee a concretizzare le esigenze fondamentali; per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale; le norme tecniche designate sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l’indicazione della fonte o dell’ente presso cui possono essere ottenute;

  3. se un prodotto è fabbricato conformemente alle norme designate, si presume che soddisfi le esigenze fondamentali.

L’omologazione di un prodotto prima della sua immissione in commercio può essere prevista soltanto se è indispensabile per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui al capoverso4.

Art. 4a Elaborazione delle prescrizioni tecniche concernenti l’informazione sul prodotto

Le prescrizioni tecniche concernenti l’informazione sul prodotto sono elaborate secondo i principi seguenti:

a. l’informazione sul prodotto è redatta in almeno una lingua ufficiale svizzera; l’utilizzazione di simboli è permessa se garantisce un’informazione sufficiente;

b. per le avvertenze e i consigli di prudenza sotto forma di testo, incluse le istruzioni determinanti per la sicurezza delle persone, può essere richiesta la redazione in più di una lingua ufficiale svizzera o perlomeno nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo in cui il prodotto è immesso in commercio.

Per determinati prodotti, l’informazione sul prodotto può eccezionalmente essere redatta in un’altra lingua, a condizione che tale informazione risulti sufficiente e inequivocabile.

Per i seguenti prodotti importati può essere richiesta l’indicazione di una persona responsabile con sede o domicilio in Svizzera:

  1. prodotti soggetti a omologazione;

  2. sostanze soggette all’obbligo di notifica o sostanze e preparati soggetti all’obbligo di annuncio secondo la legislazione in materia di prodotti chimici;

  3. prodotti soggetti a un’imposta speciale di consumo.

Art. 5, rubrica e cpv. 3

Elaborazione delle prescrizioni tecniche sulle procedure per l’immissione in commercio

Per i prodotti soggetti a omologazione già omologati all’estero secondo prescrizioni equivalenti, vanno previste semplificazioni, segnatamente per quanto riguarda la perizia, e applicati emolumenti ridotti.

Art. 5a Elaborazione delle prescrizioni tecniche sull’istallazione, la messa in servizio e l’impiego

Le prescrizioni tecniche sull’istallazione, la messa in servizio e l’impiego di un prodotto non possono prevedere esigenze in contrasto con le esigenze per l’immissione in commercio del prodotto o che richiedano una modifica strutturale dello stesso.

Art. 10 cpv. 3

In vista dell’elaborazione di direttive e raccomandazioni intese a garantire un’applicazione coordinata a livello internazionale nel settore dell’accreditamento e della valutazione della conformità, il Consiglio federale o l’autorità da esso designata può:

  1. decidere che la Svizzera partecipi finanziariamente o in altro modo ai mandati affidati a organismi internazionali di accreditamento e alle organizzazioni che collaborano con essi;

  2. incaricare l’autorità competente per il rilascio dell’accreditamento di difendere gli interessi svizzeri in seno agli organismi internazionali di accreditamento.

Art. 11, frase introduttiva e lett. a

Se prescrizioni rinviano a norme tecniche o se è previsto un tale rinvio, il Consiglio federale o un’autorità da esso designata può, in vista dell’elaborazione di norme tecniche:

a. decidere che la Svizzera partecipi finanziariamente o in altro modo a mandati affidati a organismi internazionali di normazione o ad altre organizzazioni partecipanti al processo di elaborazione delle norme;

Art. 14 cpv.1 lett. e

Con l’intento di impedire la formazione di ostacoli tecnici al commercio, di ridurli o di rimuoverli, il Consiglio federale può concludere accordi internazionali riguardanti segnatamente:

e. il rilascio di mandati a organismi internazionali di normazione e a organismi internazionali di accreditamento secondo gli articoli10 capoverso 3 lettera a e 11 lettera a;

Art. 16 cpv.2, secondo periodo

Abrogato

Capitolo 3a Immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente

a prescrizioni tecniche estere

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 16a Principio

I prodotti possono essere immessi in commercio se:

  1. sono conformi alle prescrizioni tecniche della Comunità europea (CE) oppure, nel caso in cui il diritto della CE non sia armonizzato o lo sia solo in modo incompleto, sono conformi alle prescrizioni tecniche di uno Stato membro della CE o dello Spazio economico europeo (SEE); e

  2. sono stati legalmente immessi in commercio nello Stato di cui alla lettera a, membro della CE o dello SEE.

Il capoverso1 non si applica a:

  1. prodotti soggetti a omologazione;

  2. sostanze soggette all’obbligo di notifica secondo la legislazione in materia di prodotti chimici;

  3. prodotti soggetti ad autorizzazione preliminare d’importazione;

  4. prodotti soggetti a un divieto d’importazione;

e. prodotti per i quali il Consiglio federale decide una deroga secondo l’articolo4 capoversi 3 e 4.

Se la CE o uno Stato membro della CE o dello SEE ostacola l’immissione in commercio di prodotti svizzeri non conformi alle prescrizioni tecniche del Paese di destinazione, il Consiglio federale può ordinare l’inapplicabilità del capoverso1 a tutti o a determinati prodotti di questo partner commerciale.

Art. 16b Misure volte a impedire la discriminazione di produttori svizzeri

I produttori in Svizzera che producono unicamente per il mercato interno possono immettere in commercio i loro prodotti conformemente alle prescrizioni tecniche di cui all’articolo 16a capoverso1 lettera a.

Sezione 2 Derrate alimentari

Art. 16c Obbligo di autorizzazione

Per l’immissione in commercio di derrate alimentari alle quali si applica l’articolo 16a capoverso1 e non conformi alle prescrizioni tecniche svizzere è necessaria l’autorizzazione dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Art. 16d Condizioni e forma dell’autorizzazione

L’UFSP rilascia l’autorizzazione se:

  1. il richiedente: 1. prova che la derrata alimentare è conforme alle prescrizioni tecniche di cui all’articolo 16a capoverso1 lettera a, e 2. rende verosimile che la derrata alimentare è legalmente immessa in commercio in uno Stato membro della CE o dello SEE; e

  2. non è minacciato un interesse pubblico preponderante di cui all’articolo 4 capoverso4 lettere a–e.

L’autorizzazione è rilasciata sotto forma di decisione di portata generale ed è valida per le derrate alimentari dello stesso genere.

Il richiedente deve indicare un recapito in Svizzera.

L’UFSP decide nei due mesi successivi alla presentazione della domanda.

Sezione 3 Informazione sul prodotto

Per i prodotti immessi in commercio in virtù del presente capitolo, l’informazione sul prodotto è disciplinata:

  1. dalle prescrizioni tecniche in base alle quali il prodotto è stato fabbricato;

  2. trattandosi di derrate alimentari e materie prime, dall’obbligo di indicare il Paese produttore secondo la legge del 9 ottobre 19924 sulle derrate alimentari;

  3. dall’articolo 4a.

In deroga all’articolo 4a capoverso1 lettera b, è sufficiente che l’informazione sul prodotto, inclusi le avvertenze e i consigli di prudenza come anche le istruzioni determinanti per la sicurezza delle persone, siano redatti nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali del luogo in cui il prodotto è immesso in commercio.

L’informazione sul prodotto e la presentazione dello stesso non devono dare l’impressione che il prodotto sia conforme alle prescrizioni tecniche svizzere.

Art. 17 cpv.2 lett. c e 3

Chi offre, immette in commercio o mette in servizio un prodotto è tuttavia liberato dall’onere della prova se:

c. un importatore può rendere verosimile che immette in commercio gli stessi prodotti dello stesso produttore che sono già stati legalmente immessi sul mercato svizzero.

La prova va redatta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

Titolo prima dell’art. 19

Sezione 2 Sorveglianza del mercato

Art. 19 Competenze degli organi di esecuzione

Gli organi di esecuzione incaricati della sorveglianza del mercato in base alle corrispondenti disposizioni di legge possono esigere le prove e le informazioni necessarie, prelevare oppure richiedere campioni, far effettuare esami e, durante le ore di lavoro abituali, penetrare per un’ispezione nei locali commerciali di persone soggette all’obbligo di informazione e consultare la documentazione necessaria.

Gli organi di esecuzione possono disporre misure cautelari se esiste un sospetto fondato che vi sia un pericolo immediato e grave per un interesse pubblico preponderante di cui all’articolo4 capoverso4 lettere a–e.

Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

Se necessario per la tutela di un interesse pubblico preponderante di cui all’articolo4 capoverso4 lettere a–e, gli organi di esecuzione possono disporre misure adeguate nei casi in cui:

  1. le prove, le informazioni o i campioni richiesti non sono forniti entro un termine adeguato; o

  2. un prodotto non è conforme alle prescrizioni tecniche applicabili.

In particolare, gli organi di esecuzione possono:

  1. proibire l’ulteriore immissione in commercio di un prodotto;

  2. disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto, ordinarne e se necessario organizzarne il richiamo o il ritiro;

  3. vietare l’esportazione di un prodotto la cui immissione in commercio è proibita conformemente alla lettera a;

  4. confiscare e distruggere oppure rendere inutilizzabile un prodotto da cui deriva un pericolo grave e immediato.

Gli organi di esecuzione non possono ordinare misure che richiedono a posteriori una modifica strutturale di un prodotto legalmente immesso in commercio.

Gli organi di esecuzione informano la popolazione della pericolosità di un prodotto se chi lo immette in commercio non adotta misure efficaci o non le adotta per tempo. Rendono accessibili al pubblico le informazioni di cui dispongono sulla pericolosità di determinati prodotti e sulle misure adottate.

Per quanto necessario alla tutela di un interesse pubblico preponderante di cui all’articolo4 capoverso4 lettere a–e, le misure di cui al capoverso4 sono adottate sotto forma di una decisione di portata generale. Le misure sono pubblicate dopo il passaggio in giudicato di tale decisione.

Si applica la legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa.

Art. 19a Obbligo di collaborazione e di informazione

Se necessario, chi immette un prodotto in commercio e le eventuali altre persone interessate sono tenuti a collaborare all’esecuzione. Devono in particolare fornire gratuitamente agli organi di esecuzione tutte le informazioni necessarie e consegnare le prove e la documentazione necessarie.

Art. 20 Sorveglianza dei prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere

Ai fini della sorveglianza di un prodotto immesso in commercio in virtù dell’articolo 16a capoverso1:

a. va fornita la prova che il prodotto è conforme alle prescrizioni tecniche secondo l’articolo 16a capoverso1 lettera a; e

b. va reso verosimile che il prodotto è legalmente immesso in commercio in uno Stato membro della CE o dello SEE.

Ai fini della sorveglianza di un prodotto immesso in commercio in virtù dell’articolo 16b, va fornita la prova di cui al capoverso1 lettera a.

L’organo di esecuzione ha le competenze di cui all’articolo 19 capoversi1 e 2. Può esigere che le prescrizioni tecniche estere indicate e l’eventuale dichiarazione di conformità o certificato di conformità siano presentati in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

Se dal controllo risulta che non sono state fornite le prove di cui ai capoversi1 o 2 oppure che il prodotto presenta un rischio per un interesse pubblico preponderante di cui all’articolo4 capoverso4 lettere a–e, l’organo di esecuzione adotta le misure adeguate conformemente all’articolo 19.

L’organo cantonale di esecuzione che ha eseguito il controllo può chiedere all’organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale secondo l’articolo 19 capoverso7.

Se il controllo di cui al capoverso 3 concerne una derrata alimentare e la protezione della popolazione rende necessario revocare un’autorizzazione, l’organo cantonale di esecuzione ne fa domanda all’UFSP.

Art. 20a Rimedi giuridici

La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

Le decisioni degli organi di esecuzione possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale.

La Commissione della concorrenza è legittimata a ricorrere contro le decisioni di portata generale di cui agli articoli 19 capoverso7 e 20.

Art. 20b Protezione dei dati

Gli organi di esecuzione sono autorizzati a trattare dati personali, compresi quelli concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi o penali. A tal fine si applicano le disposizioni concernenti la raccolta di dati personali di cui all’articolo 18 della legge federale del 19 giugno 19926 sulla protezione dei dati.

Gli organi di esecuzione possono conservare tali dati in forma elettronica e, per quanto necessario per un’esecuzione uniforme della presente legge, scambiarseli.

Titolo prima dell’art. 21

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 21 Assistenza amministrativa in Svizzera

Le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni si scambiano informazioni e documenti, qualora ciò sia necessario per l’esecuzione della presente legge o per l’applicazione di prescrizioni tecniche.

Art. 22, rubrica (concerne soltanto il testo francese), nonché cpv. e 2, frase1

introduttiva

L’autorità incaricata di applicare prescrizioni tecniche o di sorvegliarne l’applicazione può chiedere informazioni e documenti alle autorità estere come pure alle istituzioni estere o internazionali incaricate di applicare prescrizioni tecniche.

Può trasmettere alle autorità estere oppure alle istituzioni estere o internazionali incaricate di applicare prescrizioni tecniche informazioni e documenti non accessibili al pubblico se è garantito che:

Art. 27 Documenti esteri

Gli articoli 23–26 e 28 sono parimenti applicabili ai documenti esteri.

Art. 28 lett. c

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque a scopo d’inganno, nelle relazioni giuridiche:

c. rilascia dichiarazioni attestanti la conformità con prescrizioni tecniche estere per prodotti non conformi alle prescrizioni tecniche dello Stato in questione.

Art. 28a Mancata richiesta dell’autorizzazione di cui all’articolo 16c

È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

  1. senza l’autorizzazione di cui all’articolo 16c immette in commercio in Svizzera derrate alimentari non conformi alle prescrizioni tecniche svizzere;

  2. contravviene alle condizioni o agli oneri stabiliti nell’autorizzazione di cui all’articolo 16c;

  3. fornendo indicazioni inesatte e difficili da verificare per l’autorità competente, ottiene in modo fraudolento un’autorizzazione di cui all’articolo 16c.

Art. 31 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le prescrizioni d’esecuzione.

Le autorità competenti della Confederazione tengono elenchi:

  1. delle categorie di prodotti e dei prodotti che non hanno accesso al mercato svizzero secondo gli articoli 16a capoverso2 e 20;

  2. delle decisioni di portata generale di cui all’articolo 16d capoverso2 passate in giudicato.

II

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

III

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 12 giugno 2009 Consiglio nazionale, 12 giugno 2009 Il presidente: Alain Berset La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Referendum ed entrata in vigore

Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 1° ottobre 2009.7

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2010.

19 maggio 2010 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato

(cifra II) Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 21 giugno 19328 sull’alcool

Art. 2 cpv.2

Salva la restrizione prevista nel capoverso 3, i prodotti alcoolici ottenuti esclusivamente mediante fermentazione non sono sottoposti alle disposizioni della presente legge, in quanto il loro tenore alcoolico non superi il 15 per cento del volume, o il 18 per cento del volume trattandosi di vini naturali di uve fresche.

Art. 23bis cpv.1 lett. b e lett. a

All’imposta sulle acquaviti sono assoggettati:

b. i vini naturali di uve fresche con un tenore alcoolico superiore al 18 per cento del volume, come anche i vini di frutta, di bacche o di altre materie prime, con un tenore alcoolico superiore al 15 per cento del volume, le specialità di vino, i vini dolci e le mistelle; 2 L’imposta è ridotta del 50 per cento per:

a. i vini naturali di uve fresche con un tenore alcoolico superiore al 18 per cento fino ad un massimo del 22 per cento del volume, come anche i vini di frutta, di bacche o di altre materie prime, con un tenore alcoolico superiore al 15 per cento fino ad un massimo del 22 per cento del volume;

2. Legge del 30 aprile 19979 sulle telecomunicazioni

Art. 34 cpv. 1bis

L’Ufficio federale può limitare o vietare l’offerta e l’immissione in commercio di impianti di radiocomunicazione che interferiscono o possono interferire con le utilizzazioni dello spettro delle frequenze che necessitano di una protezione particolare. Questa disposizione è applicabile anche se gli impianti sono conformi alle disposizioni relative all’offerta e all’immissione in commercio.

3. Legge del 29 aprile 199810 sull’agricoltura

Art. 159a Prescrizioni sull’importazione, l’immissione in commercio e l’utilizzazione

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull’importazione, l’immissione in commercio e l’utilizzazione di mezzi di produzione. Può in particolare limitare o vietare l’importazione, l’immissione in commercio e l’utilizzazione di mezzi di produzione.

Art. 173 cpv.1 lett. kquater

Per quanto un’altra disposizione non commini una pena più severa, è punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente:

kquater. importa, immagazzina, trasporta, mette in commercio, offre o pubblicizza mezzi di produzione vietati (art. 159a);

4. Legge dell’8 ottobre 199911 sui prodotti da costruzione

Titolo prima dell’art.11

Sezione 5 Sorveglianza del mercato

Art. 11 Organi di controllo

Il Consiglio federale designa gli organi di controllo responsabili della sorveglianza del mercato. Può assegnare compiti di controllo ai Cantoni nonché a organizzazioni professionali di diritto pubblico o privato.

Art. 12 cpv.1

Chi fabbrica o mette in commercio prodotti da costruzione non può ostacolare gli organi di controllo nella loro attività di sorveglianza del mercato ed è tenuto a fornire gratuitamente le informazioni necessarie.

5. Legge federale del 25 marzo 197712 sugli esplosivi Introduzione di un’abbreviazione (LEspl)

Art. 2a Polizia e vigili del fuoco

Il Consiglio federale può escludere dal campo d’applicazione della presente legge, del tutto o in parte, la polizia e i vigili del fuoco.

Può prevedere disposizioni speciali per tali corpi.

Art. 12 cpv.5, primo periodo

Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

Art. 14, rubrica (concerne soltanto il testo tedesco), nonché cpv., secondo perio-12

Concerne soltanto il testo tedesco.

… Il Consiglio federale può limitare tale esigenza a pezzi pirotecnici di un determinato genere o estenderla a pezzi pirotecnici da spettacolo.

Il Consiglio federale può delegare alle associazioni professionali l’emanazione delle prescrizioni di cui al capoverso 3 lettera b, purché preveda la vigilanza da parte di un servizio federale.

Per adempiere i loro compiti legali, le autorità incaricate di eseguire il presente articolo sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato AVS conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 194613 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Art. 15 cpv.4

Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

Art. 20 cpv.1

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 28 cpv.1, secondo periodo, e 2

… È fatto salvo l’articolo 33 capoverso 3.

L’Amministrazione delle dogane vigila sull’importazione di esplosivi e pezzi pirotecnici.

Art. 29 cpv.4, secondo periodo

… Il Consiglio federale può prevedere un termine di conservazione più lungo.

Art. 33 cpv. 3

In collaborazione con le autorità cantonali competenti, l’Ufficio centrale verifica mediante controlli per campionatura che gli esplosivi e i pezzi pirotecnici messi in commercio siano conformi alle prescrizioni legali.

Art. 36 Protezione giuridica

Le decisioni inerenti ai permessi d’uso ai sensi dell’articolo 14 possono essere impugnate mediante ricorso all’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

Art. 43 cpv.5 e 6

Concerne soltanto il testo tedesco.