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RU 2010 281

Codice civile
(Periodo di riflessione nella procedura di divorzio su richiesta comune)

Modifica del 25 settembre 2009

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 16 novembre 20071; visto il parere del Consiglio federale del 27 febbraio 20082,
decreta:

I

Il Codice civile3 è modificato come segue:

Art. 111

A. Divorzio su 1 Se i coniugi domandano il divorzio mediante richiesta comune e prorichiesta comune I. Accordo ducono una convenzione completa sugli effetti del divorzio, corredata completo dei documenti necessari e di conclusioni comuni relative ai figli, il giudice li sente separatamente e insieme. L’audizione può svolgersi in più sedute.

Se si è convinto che i coniugi hanno inoltrato la richiesta e stipulato la convenzione dopo matura riflessione e per libera scelta e che la convenzione con le conclusioni relative ai figli può essere omologata, il giudice pronuncia il divorzio.

II

Il Codice di procedura civile del 19 dicembre 20084 è modificato come segue:

Art. 287 Audizione delle parti

Se l’istanza è completa, il giudice convoca le parti. L’audizione è retta dalle disposizioni del CC5.

Art. 288 cpv.2, primo periodo, e 3, primo periodo

Se le conseguenze del divorzio permangono controverse, la procedura prosegue in contraddittorio relativamente alle stesse. …

Se le condizioni del divorzio su richiesta comune non sono soddisfatte, il giudice respinge la richiesta comune di divorzio e nel contempo impartisce un termine a ogni coniuge per proporre azione di divorzio. …

III

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 25 settembre 2009 Consiglio degli Stati, 25 settembre 2009 La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il presidente: Alain Berset Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 14 gennaio 2010.6

Ad eccezione del capoverso3, la presente legge entra in vigore il 1° febbraio 2010.7

La cifra II (modifica del Codice di procedura civile) entra in vigore ulteriormente.

16 dicembre 2009 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Il decreto sull’entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale dell’11 dic. 2009.

Codice civile (Periodo di riflessione nella procedura di divorzio su richiesta comune) – Svizzera, AS 2010 281 | Lexipedia