RU 2010 2833
Ordinanza
concernente l’imposta sul valore aggiunto
(Ordinanza sull’IVA, OIVA)
Modifica del 18 giugno 2010
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 27 novembre 20091 concernente l’imposta sul valore aggiunto è modificata come segue:
Art. 7
Gli stabilimenti d’impresa in territorio svizzero di un’impresa con sede all’estero sono considerati tutti un unico soggetto fiscale indipendente.
Art. 14 frase introduttiva
Sono considerate imprenditoriali e quindi imponibili le prestazioni di una collettività pubblica che non costituiscono attività sovrane secondo l’articolo3 lettera g LIVA. Hanno segnatamente carattere imprenditoriale le seguenti prestazioni delle collettività pubbliche:
Art. 27, secondo periodo
… Le tasse di smaltimento anticipate costituiscono la controprestazione di tali prestazioni.
Art. 34 cpv.2 lett. c e 3 lett. a
Sono assimilati alle cure mediche:
c. tutte le forniture e le prestazioni di servizi effettuate da un medico o da un medico-dentista per l’allestimento di un rapporto medico o di una perizia medica, volti ad appurare le pretese secondo il diritto delle assicurazioni sociali;
Non sono considerati cure mediche segnatamente:
a. gli esami, le consulenze e i trattamenti miranti unicamente a migliorare il benessere o il rendimento o eseguiti unicamente per ragioni estetiche, salvo che l’esame, la consulenza o il trattamento sia effettuato da un medico o da un medico-dentista abilitato a esercitare l’attività medica o dentaria sul territorio svizzero;
Art. 35 cpv.2 lett. b
Sono considerate professioni mediche e sanitarie ai sensi dell’articolo 21 capoverso2 numero 3 LIVA segnatamente quelle di:
b. medici-dentisti;
Art. 44 cpv.1 lett. b
Sono esenti dall’imposta le operazioni con:
b. oro bancario ai sensi dell’articolo 178 capoversi2 lettera a e 3 dell’ordinanza dell’8 maggio 19342 sul controllo dei metalli preziosi;
Art. 49
Sono considerati medicinali:
i medicamenti pronti per l’uso e le premiscele per foraggi medicinali a uso veterinario omologati secondo l’articolo 9 capoverso1 della legge del 15 dicembre 20003 sugli agenti terapeutici (LATer), come pure i relativi prodotti galenici finiti;
i medicamenti pronti per l’uso che ai sensi dell’articolo 9 capoverso 2 LATer non sono soggetti all’omologazione, ad eccezione del sangue umano e animale completo;
i medicamenti pronti per l’uso che ai sensi dell’articolo 9 capoverso 4 LATer hanno ottenuto un’autorizzazione temporanea;
i medicamenti pronti per l’uso non omologati ai sensi dell’articolo 36 capoversi 1–3 dell’ordinanza del 17 ottobre 20014 sull’autorizzazione dei medicamenti come pure ai sensi dell’articolo 7 dell’ordinanza del 18 agosto 20045 sui medicamenti veterinari.
Art. 62 cpv.1
Per bene ai sensi dell’articolo 28 capoverso 3 LIVA (bene usato) s’intende un bene mobile usato e accertabile che è riutilizzabile nello stato attuale o dopo la sua riparazione e le cui componenti non sono alienate separatamente.
Art. 74
Se i costi di ristrutturazione di una fase di costruzione superano complessivamente il
per cento del valore d’assicurazione dell’edificio prima della ristrutturazione, la deduzione dell’imposta precedente può essere corretta dei costi complessivi, indipendentemente dal fatto che si tratti di costi che aumentano o mantengono il valore.
Art. 109 cpv.2
La fornitura di energia elettrica e di gas naturale in condotte secondo l’articolo 7 capoverso 2 LIVA a persone che non sono assoggettate all’imposta secondo l’articolo 10 LIVA non sottostà all’imposta sull’acquisto, bensì all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero.
Art. 129
La correzione di lacune constatate in rendiconti precedenti deve avvenire separatamente dall’allestimento dei rendiconti ordinari.
Art. 165 lett. a
Le disposizioni concernenti lo sgravio fiscale successivo non sono applicabili:
a. ai flussi di mezzi finanziari non considerati controprestazioni (art. 18 cpv. 2 LIVA) che con l’entrata in vigore del nuovo diritto non comportano più una riduzione della deduzione dell’imposta precedente secondo l’articolo 33 capoverso 1 LIVA;
II
Eccettuato l’articolo 44, la presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2010.
La modifica dell’articolo 44 entra in vigore il 1° luglio 2010.
18 giugno 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Doris Leuthard |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |