Fonte

RU 2010 3387

Legge federale
che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI
sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito
della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale

del 19 marzo 2010

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell’11 settembre 20091,
decreta:

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri

Art. 111c cpv.3

Gli articoli 111a, 111d e 111f sono applicabili per analogia.

Art. 111e

Art. 111f, primo periodo

Il diritto d’accesso è retto dalle disposizioni federali o cantonali in materia di protezione dei dati. …

Art. 111g e 111h

2. Legge del 26 giugno 19983 sull’asilo visto l’articolo 121 della Costituzione federale4; …

Art. 102d

Art. 102e, primo periodo

Il diritto d’accesso è retto dalle disposizioni federali o cantonali in materia di protezione dei dati. …

Art. 102f e 102g

3. Legge federale del 19 giugno 19925 sulla protezione dei dati visti gli articoli 95, 122 e 173 capoverso2 della Costituzione federale6; …

Art. 7a

Art. 9 Restrizione del diritto d’accesso

Il detentore della collezione di dati può rifiutare, limitare o differire la comunicazione delle informazioni, nella misura in cui:

  1. una legge in senso formale lo preveda;

  2. interessi preponderanti di un terzo lo esigano.

Un organo federale può inoltre rifiutare, limitare o differire la comunicazione delle informazioni, nella misura in cui:

  1. un interesse pubblico preponderante, in particolare la sicurezza interna o esterna della Confederazione, lo esiga;

  2. la comunicazione delle informazioni comprometta lo scopo di un’istruzione penale o di un’altra procedura d’inchiesta.

Appena cessano i motivi di rifiuto, limitazione o differimento, l’organo federale deve fornire le informazioni, a meno che ciò sia impossibile, o possibile soltanto con mezzi sproporzionati.

Il detentore privato di una collezione di dati può inoltre rifiutare, limitare o differire la comunicazione delle informazioni, nella misura in cui lo esigano suoi interessi preponderanti e a condizione che non comunichi i dati personali a terzi.

Il detentore della collezione di dati deve indicare per quale motivo rifiuta, limita o differisce l’informazione.

Art. 14 Obbligo di informare in occasione della raccolta di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità

Se vengono raccolti dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità, il detentore della collezione di dati ha l’obbligo di informarne la persona interessata; questo obbligo sussiste anche laddove i dati siano raccolti presso terzi.

Alla persona interessata vanno comunicate almeno le seguenti informazioni:

  1. l’identità del detentore della collezione di dati;

  2. le finalità del trattamento dei dati;

  3. le categorie di destinatari dei dati, se è prevista una comunicazione di dati.

Se i dati non sono raccolti presso di lei, la persona interessata deve essere informata al più tardi al momento della registrazione dei dati o, se i dati non sono registrati, al momento della loro prima comunicazione a terzi.

L’obbligo di informare del detentore della collezione di dati decade se la persona interessata era già stata informata o, nei casi di cui al capoverso3, se:

  1. la registrazione o la comunicazione dei dati è esplicitamente prevista dalla legge; oppure

  2. l’informazione non sia possibile o esiga mezzi sproporzionati.

Il detentore della collezione di dati può rifiutare, limitare o differire l’informazione facendo valere gli stessi motivi di cui all’articolo9 capoversi1 e 4.

Art. 18a Obbligo di informare in occasione della raccolta di dati personali

Se vengono raccolti dati personali, gli organi federali hanno l’obbligo di informarne la persona interessata; questo obbligo sussiste anche laddove i dati siano raccolti presso terzi.

Alla persona interessata vanno comunicate almeno le seguenti informazioni:

  1. l’identità del detentore della collezione di dati;

  2. le finalità del trattamento dei dati;

  3. le categorie di destinatari dei dati, se è prevista una comunicazione di dati;

  4. il diritto d’accesso di cui all’articolo8;

  5. le conseguenze del suo rifiuto di fornire i dati personali richiesti.

Se i dati non sono raccolti presso di lei, la persona interessata deve essere informata al più tardi al momento della registrazione dei dati o, se i dati non sono registrati, al momento della loro prima comunicazione a terzi.

L’obbligo di informare degli organi federali decade se la persona interessata era già stata informata o, nei casi di cui al capoverso3, se:

  1. la registrazione o la comunicazione dei dati è esplicitamente prevista dalla legge; oppure

  2. l’informazione non sia possibile o esiga mezzi sproporzionati.

Se l’obbligo di informare pregiudica la competitività di un organo federale, il Consiglio federale può limitare tale obbligo alle raccolte di dati degni di particolare protezione e di profili della personalità.

Art. 18b Restrizione dell’obbligo di informare

Gli organi federali possono rifiutare, limitare o differire l’informazione facendo valere gli stessi motivi di cui all’articolo9 capoversi1 e 2.

Appena cessano i motivi di rifiuto, limitazione o differimento, gli organi federali sono tenuti a rispettare l’obbligo di informare, a meno che ciò sia impossibile, o possibile soltanto con mezzi sproporzionati.

Art. 21 cpv.2 lett. b

Gli organi federali distruggono i dati personali che l’Archivio federale ha designato come non aventi valore archivistico, tranne quando tali dati:

b. devono essere conservati a titolo di prova, per misura di sicurezza o per salvaguardare un interesse degno di protezione della persona interessata.

Art. 26 Nomina e statuto

L’Incaricato è nominato dal Consiglio federale per un quadriennio. La sua nomina sottostà all’approvazione dell’Assemblea federale.

Il rapporto di lavoro dell’Incaricato è retto dalla legge del 24 marzo 20007 sul personale federale, sempreché la presente legge non disponga altrimenti.

L’Incaricato esercita la sua funzione in modo indipendente, senza ricevere istruzioni da alcuna autorità. È aggregato amministrativamente alla Cancelleria federale.

Dispone di una segreteria permanente e di un proprio preventivo. Assume il proprio personale.

All’Incaricato non si applica il sistema di valutazione di cui all’articolo4 capoverso3 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale.

Art. 26a Rinnovo e cessazione del mandato

Il mandato è tacitamente rinnovato di quattro anni, a meno che, al più tardi sei mesi prima della scadenza, il Consiglio federale decida di non rinnovarlo per motivi oggettivi sufficienti.

Con un preavviso di sei mesi, l’Incaricato può chiedere al Consiglio federale la cessazione del mandato per la fine di ogni mese.

Il Consiglio federale può destituire l’Incaricato prima della scadenza del suo mandato se:

  1. intenzionalmente o per negligenza grave, ha violato gravemente i suoi doveri d’ufficio; oppure

  2. ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio.

Art. 26b Altra attività

Il Consiglio federale può autorizzare l’Incaricato a esercitare un’altra attività, sempreché questa non pregiudichi la sua indipendenza e la sua reputazione.

Art. 30 cpv.1

L’Incaricato fa rapporto all’Assemblea federale periodicamente e secondo i bisogni. Trasmette contemporaneamente il rapporto al Consiglio federale. I rapporti periodici sono pubblicati.

Art. 34 cpv.1

Sono punite, a querela di parte, con la multa le persone private che:

  1. contravvengono agli obblighi previsti dagli articoli 8–10 e 14 fornendo intenzionalmente informazioni inesatte o incomplete;

  2. omettono intenzionalmente: 1. di informare la persona interessata conformemente all’articolo14 capoverso1, oppure 2. di fornire alla persona interessata le informazioni previste dall’articolo14 capoverso2.

Art. 38a Disposizione transitoria della modifica del 19 marzo 2010

Il diritto anteriore è applicabile alla nomina e alla cessazione del mandato dell’Incaricato fino alla fine della legislatura nel corso della quale entra in vigore la presente modifica.

4. Codice penale8 visto l’articolo 123 della Costituzione federale9; …

Art. 355f

Coopera- 1 I dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato vincozione giudiziaria nell’ambito degli lato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen10 (Stato accordi di associa- Schengen) possono essere comunicati all’autorità competente di uno zione a Schengen: comunicazione di Stato terzo o a un organo internazionale se: dati personali

  1. A uno Stato a. la comunicazione è necessaria per prevenire, accertare o perterzo o a un seguire un reato o per eseguire una decisione in materia peorgano internazionale nale;

  2. il destinatario è competente per prevenire, accertare o perseguire un reato o per eseguire una decisione in materia penale;

  3. lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali ha fornito il suo consenso preliminare; e

  4. lo Stato terzo o l’organo internazionale assicura un’adeguata protezione dei dati.

Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono:

  1. l’Acc. del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (RS 0.362.31);

  2. l’Acc. del 26 ott. 2004 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi (RS 0.362.1);

  3. l’Acc. del 17 dic. 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS 0.362.32);

  4. l’Acc. del 28 apr. 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo delle parti dell’acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea (RS 0.362.33);

  5. il Prot. del 28 feb. 2008 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (RS 0.362.311; non ancora entrato in vigore).

In deroga al capoverso1 lettera c, in singoli casi i dati personali possono essere comunicati se:

  1. il consenso preliminare dello Stato Schengen non può essere ottenuto in tempo utile; e

  2. la comunicazione è indispensabile per prevenire una minaccia imminente e grave alla sicurezza pubblica di uno Stato Schengen o di uno Stato terzo o per salvaguardare gli interessi essenziali di uno Stato Schengen. 3 L’autorità competente informa senza indugio lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali delle comunicazioni effettuate in virtù del capoverso2. 4 In deroga al capoverso1 lettera d, in singoli casi i dati personali possono essere comunicati se:

  3. la comunicazione è necessaria per tutelare interessi preponderanti degni di protezione della persona interessata o di terzi;

  4. la comunicazione è necessaria per tutelare un interesse pubblico preponderante; o

  5. garanzie sufficienti assicurano un’adeguata protezione dei dati.

Art. 355g

  1. A una persona 1 I dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato Schenfisica o giuridica gen possono essere comunicati in singoli casi a una persona fisica o giuridica in uno Stato Schengen se:

  2. la legislazione speciale o un trattato internazionale lo prevede;

  3. lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali ha fornito il suo consenso preliminare;

  4. nessun interesse preponderante degno di protezione della persona interessata si oppone alla comunicazione; e

  5. la comunicazione è indispensabile: 1. all’adempimento di un compito legale da parte della persona fisica o giuridica, 2. per prevenire, accertare o perseguire un reato oppure per eseguire una decisione in materia penale, 3. per prevenire una minaccia imminente e grave alla sicurezza pubblica, o 4. per prevenire una grave violazione dei diritti di terzi. 2 L’autorità competente comunica i dati alla persona fisica o giuridica con il divieto esplicito di utilizzarli per scopi diversi da quelli stabiliti dall’autorità.

5. Legge federale del 12 giugno 200911 sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen

Art. 2 cpv.3

Il trattamento di informazioni ai sensi della presente legge è retto dalle disposizioni in materia di protezione dei dati della Confederazione e dei Cantoni; sono fatti salvi gli articoli 6a–6c.

Art. 6a Obbligo di informare in occasione della raccolta di dati personali

Se lo Stato Schengen che ha trasmesso o messo a disposizione i dati personali lo richiede esplicitamente, l’autorità di perseguimento penale non informa la persona interessata.

Art. 6b Comunicazione a uno Stato terzo o a un organo internazionale di dati personali provenienti da uno Stato Schengen

Le autorità di perseguimento penale possono comunicare i dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato Schengen all’autorità competente di uno Stato terzo o a un organo internazionale se:

  1. la comunicazione è necessaria per prevenire, accertare o perseguire un reato;

  2. il destinatario è competente per prevenire, accertare o perseguire un reato;

  3. lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali ha fornito il suo consenso preliminare; e

  4. lo Stato terzo o l’organo internazionale assicura un’adeguata protezione dei dati.

In deroga al capoverso1 lettera c, in singoli casi i dati personali possono essere comunicati se:

  1. il consenso preliminare dello Stato Schengen non può essere ottenuto in tempo utile; e

  2. la comunicazione è indispensabile per prevenire una minaccia imminente e grave alla sicurezza pubblica di uno Stato Schengen o di uno Stato terzo o per salvaguardare gli interessi essenziali di uno Stato Schengen.

Le autorità di perseguimento penale informano senza indugio lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali delle comunicazioni effettuate in virtù del capoverso2.

In deroga al capoverso1 lettera d, in singoli casi i dati personali possono essere comunicati se:

a. la comunicazione è necessaria per tutelare interessi preponderanti degni di protezione della persona interessata o di terzi;

  1. la comunicazione è necessaria per tutelare un interesse pubblico preponderante; o

  2. garanzie sufficienti assicurano un’adeguata protezione dei dati.

Art. 6c Comunicazione a una persona fisica o giuridica di dati provenienti da uno Stato Schengen

Le autorità di perseguimento penale possono comunicare in singoli casi a una persona fisica o giuridica in uno Stato Schengen i dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato Schengen se:

  1. la legislazione speciale o un trattato internazionale lo prevede;

  2. lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali ha fornito il suo consenso preliminare;

  3. nessun interesse preponderante degno di protezione della persona interessata si oppone alla comunicazione; e

  4. la comunicazione è indispensabile: 1. all’adempimento di un compito legale da parte della persona fisica o giuridica, 2. per prevenire, accertare o perseguire un reato, 3. per prevenire una minaccia imminente e grave alla sicurezza pubblica, o 4. per prevenire una grave violazione dei diritti di terzi.

L’autorità competente comunica i dati alla persona fisica o giuridica con il divieto esplicito di utilizzarli per scopi diversi da quelli stabiliti dall’autorità.

6. Legge del 20 giugno 199712 sulle armi

Art. 11 cpv.2 lett. e

Il contratto deve contenere le indicazioni seguenti:

e. un’indicazione sul trattamento di dati personali in relazione con il contratto secondo le disposizioni federali o cantonali in materia di protezione dei dati, se sono alienate armi da fuoco.

Art. 32f

Art. 32g, primo periodo

Il diritto d’accesso è retto dalle disposizioni federali o cantonali in materia di protezione dei dati. …

Art. 32h e 32i

7. Legge del 3 ottobre 195113 sugli stupefacenti visti gli articoli 118 e 123 della Costituzione federale14; …

Art. 18b

Art. 18c, primo periodo

Il diritto d’accesso è retto dalle disposizioni federali o cantonali in materia di protezione dei dati. …

Art. 18d e 18e

Data dell’entrata in vigore: 1° dicembre 201015

DCF del4 giu. 2010 (RU 2010 3417).

Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.