Fonte

RU 2010 4039

Ordinanza
sui medicamenti
(OM)

Modifica dell’8 settembre 2010

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 17 ottobre 20011 sui medicamenti è modificata come segue:

Art. 8a Notificazione della mancata immissione in commercio e della cessazione della commercializzazione

Se un medicamento non è immesso in commercio entro un anno dal rilascio dell’omologazione, il titolare dell’omologazione deve notificarlo all’Istituto entro

giorni.

Se un medicamento non è più commercializzato o la sua commercializzazione è interrotta per più di un anno, il titolare dell’omologazione deve notificarlo all’Istituto al più tardi due mesi prima della cessazione o dell’interruzione della commercializzazione, sempre che la commercializzazione non sia cessata o interrotta per circostanze indipendenti dalla volontà del titolare dell’omologazione.

Se immette successivamente in commercio un medicamento notificato secondo il capoverso1 o se riprende la commercializzazione di un medicamento dopo un’interruzione, il titolare dell’omologazione deve notificarlo all’Istituto entro 30 giorni.

L’Istituto pubblica le notificazioni di cui ai capoversi 2 e 3.

Art. 9, rubrica e cpv. 3 e 4

Proroga dell’omologazione

Abrogato

Abrogato

Art. 9a Revoca e sospensione

L’Istituto revoca o sospende l’omologazione se le condizioni della LATer non sono più adempiute.

L’Istituto revoca l’omologazione se un medicamento non è più commercializzato.

Per i medicamenti omologati unicamente per rispondere a una situazione di emergenza o destinati unicamente all’esportazione, l’omologazione non è revocata neanche dopo la scadenza dei termini di cui all’articolo 16a capoverso 1 LATer.

Il termine di cui all’articolo 16a capoverso1 lettera a LATer decorre dalla data dell’omologazione. Se in tale momento l’immissione in commercio del medicamento è bloccata da una protezione brevettuale, il termine decorre soltanto dalla scadenza di quest’ultima.

Il termine di cui all’articolo 16a capoverso1 lettera b LATer decorre dalla data di consegna dell’ultimo imballaggio dell’ultimo lotto al commercio all’ingrosso da parte del titolare dell’omologazione.

Art. 14 cpv. 5

Le indicazioni di cui ai capoversi 1–3 possono essere redatte in una sola lingua ufficiale o in inglese se il medicamento è destinato esclusivamente all’impiego in ospedale e caratterizzato di conseguenza. Il richiedente assicura che, su richiesta, agli utenti possano essere messe a disposizione informazioni supplementari in una delle lingue ufficiali.

Titolo prima dell’art. 19b

Sezione 6 Medicamenti non soggetti a omologazione (art. 9 cpv. 2ter LATer)

Art. 19b Limitazione della dispensazione

I medicamenti di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettere b–cbis LATer possono essere dispensati soltanto alla propria clientela.

Per propria clientela si intendono i clienti di una farmacia pubblica, di una drogheria o di un’altra azienda titolare di un’autorizzazione cantonale per il commercio al dettaglio, che acquistano medicamenti per uso personale o per uso su persone terze o su animali.

Negli ospedali e in altri istituti di cura medica e clinica nei quali un unico specialista detiene la responsabilità farmaceutica, per propria clientela si intendono i pazienti che:

  1. sono ricoverati nello stabilimento in questione; o

  2. sono curati nell’ambito di un trattamento ambulatoriale che richiede le conoscenze e l’attrezzatura specifiche dello stabilimento in questione.

Ai pazienti ricoverati possono essere dispensati medicamenti destinati a un primo trattamento a breve termine al momento della loro dimissione dallo stabilimento.

Art. 19c Limitazioni quantitative

Dei medicamenti di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettere a–cbis LATer, per ogni anno civile può essere fabbricato o tenuto in scorta al massimo un quantitativo corrispondente al normale fabbisogno annuo dell’azienda, sempre che dati sulla stabilità non giustifichino un periodo di stoccaggio superiore.

Dei medicamenti di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettere a–c LATer, per ogni anno civile possono essere fabbricati per conto terzi secondo l’articolo 9 capoverso 2bis LATer al massimo 3000 imballaggi pronti per la consegna, per un totale non superiore a 90 000 dosi individuali.

La limitazione di cui al capoverso 2 non si applica se non è disponibile nessun medicamento equivalente e utilizzabile in alternativa, omologato in Svizzera o in un Paese che prevede un controllo dei medicamenti equivalente.

Art. 19d Principi attivi ammessi

Per la fabbricazione di medicamenti di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettere a–cbis LATer possono essere utilizzati unicamente principi attivi che:

  1. sono contenuti in un medicamento omologato dall’Istituto;

  2. sono contenuti in un medicamento omologato in un altro Paese che prevede un controllo dei medicamenti equivalente;

  3. figurano nell’elenco dei medicamenti tradizionali asiatici pubblicato dall’Istituto e sono impiegati conformemente alle limitazioni previste da tale elenco;

  4. figurano nell’elenco dei medicamenti omeopatici e antroposofici pubblicato dall’Istituto e sono impiegati conformemente alle limitazioni previste da tale elenco; oppure

  5. sono inclusi nella Farmacopea o in un altro libro dei medicamenti riconosciuto dall’Istituto.

Art. 19e Indicazioni e testi sui contenitori e sugli imballaggi

Le indicazioni e i testi che figurano sui contenitori e sugli imballaggi destinati alla dispensazione o all’uso di medicamenti di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettere a–cbis LATer sono disciplinati dalla Farmacopea.

Tali medicamenti devono inoltre essere muniti delle seguenti avvertenze, visibili chiaramente:

  1. medicamenti di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera a LATer: «Formula magistralis»;

  2. medicamenti di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera b LATer: «Formula officinalis»;

  3. medicamenti di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera c LATer: «Formula propria»;

d. medicamenti di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera cbis LATer: «Formula hospitalis».

Art. 44e Disposizione transitoria della modifica dell’8 settembre 2010

Se un medicamento omologato non è in commercio il 1° ottobre 2010, il titolare dell’omologazione deve notificarlo all’Istituto entro il 31 marzo 2011.

I medicamenti di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettere a–c LATer che non soddisfano i requisiti di cui agli articoli 19c–19e possono essere fabbricati e caratterizzati secondo il diritto anteriore fino al 31 dicembre 2010. Possono essere dispensati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2010.

8 settembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova