RU 2010 4043
Ordinanza
sulle sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici
(OClin)
Modifica dell’8 settembre 2010
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 17 ottobre 20011 sulle sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1bis e 2
Essa si applica per analogia anche alle sperimentazioni cliniche con espianti standardizzati di cui all’articolo 3 lettera d della legge dell’8 ottobre 20042 sui trapianti, fabbricati con organi, tessuti o cellule di origine umana, compresa la terapia genica ex vivo nella misura in cui preveda l’impiego di siffatti espianti standardizzati.
Abrogato
II
La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2010.
8 settembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Doris Leuthard |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |