RU 2010 4569
Ordinanza
sulle norme della circolazione stradale
(ONC)
Modifica del 1° ottobre 2010
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 13 novembre 19621 sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue:
Art. 91 Norma
È vietato circolare la domenica e i seguenti giorni festivi: Capodanno, Venerdì Santo, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° agosto, Natale e il
di dicembre, se Natale non cade di lunedì o venerdì. Se in un Cantone, o in una parte di esso, una di queste feste non è osservata, il divieto di circolare non è applicabile.
È vietato circolare la notte dalle ore 22.00 alle 05.00.
Sono assoggettati al divieto di circolare la notte e la domenica:
gli autoveicoli pesanti (art. 10 cpv. 2 OETV2;
i trattori industriali e gli autoveicoli di lavoro;
gli autoarticolati con un peso autorizzato del convoglio (art. 7 cpv. 6 OETV) superiore a5 t;
i veicoli che trainano un rimorchio con un peso totale autorizzato (art. 7 cpv. 4 OETV) superiore a3,5 t.
Art. 91a Eccezioni al divieto
Non sono assoggettati al divieto di circolare la notte e la domenica:
i veicoli adibiti al trasporto di persone;
i veicoli agricoli;
i veicoli che trainano un semirimorchio il cui interno è adibito ad abitazione;
i viaggi effettuati dal servizio antincendio, dai servizi della protezione civile, dal servizio sanitario, dalla polizia e dall’esercito, nonché i viaggi per azioni di soccorso in caso di catastrofe;
i trattori industriali, i carri con motore e i carri di lavoro, come anche i loro rimorchi, nella misura in cui i veicoli siano utilizzati esclusivamente per trasporti agricoli (art. 86–90) durante le ore di divieto di circolare;
i viaggi effettuati dalla Posta Svizzera nell’ambito del servizio universale che le incombe (art.2 della L del 30 apr. 19973 sulle poste, LPO);
i trasporti di derrate alimentari (art.3 della L del 9 ott. 19924 sulle derrate alimentari, LDerr) che non sono surgelate, riscaldate a temperatura ultra alta o sterilizzate e la cui data di consumo non supera i 30 giorni;
i trasporti di animali da macello e cavalli da competizione;
i trasporti di fiori recisi;
i trasporti di quotidiani con contenuto redazionale e i viaggi riguardanti servizi televisivi d’attualità.
Sono inoltre esclusi dal divieto di circolare la notte e la domenica i viaggi per soccorso in caso di infortuni o panne di veicoli o in caso di guasti d’esercizio, segnatamente nelle aziende pubbliche di trasporto e nel traffico aereo, nonché i viaggi per interventi del servizio invernale.
Nel caso dei viaggi di cui al capoverso1 lettere f–j, un quarto del volume di carico del veicolo può essere occupato da altre merci. Il trasporto può essere preceduto o seguito da un viaggio a vuoto della durata di 30 minuti al massimo. Per viaggi a vuoto più lunghi e indispensabili è necessario un permesso conformemente all’articolo 92 capoverso1.
Nel caso dei viaggi effettuati durante il divieto di circolare la notte o la domenica è necessario evitare qualsiasi turbamento del riposo.
Art. 92 Trasporti con permessi
Per viaggi notturni o domenicali urgenti che non possono essere evitati mediante altri provvedimenti organizzativi o altri mezzi di locomozione sono rilasciati permessi di circolare la notte e la domenica. Il permesso è rilasciato per il trasporto lungo la via più corta e per un viaggio a vuoto, se questo è indispensabile.
I permessi sono rilasciati per le seguenti corse:
per il trasporto di invii postali su mandato della Posta Svizzera e nell’ambito del servizio universale che le incombe (art. 2 LPO5;
per il trasporto di materiale da circo, materiale per fiere e mercati, strumenti d’orchestra, scenari di teatro e simili;
per corse destinate a lavori di costruzione e manutenzione di strade e ferrovie, come pure di linee industriali come linee elettriche, idriche, di telecomunicazione;
per spostamenti di veicoli speciali e trasporti speciali che ostacolano la circolazione;
in caso di viaggi per manifestazioni, segnatamente per il trasporto di viveri e bevande.
Per altri viaggi oltre a quelli di cui al capoverso2, i permessi sono rilasciati solamente con il consenso dell’USTRA. Se vi è urgenza, il Cantone può permettere, da sé, un viaggio indispensabile, informandone l’USTRA.
Il Cantone di stanza oppure quello nel quale il viaggio assoggettato al permesso inizia rilascia il permesso, che è valido in tutta la Svizzera. La competenza del Cantone di stanza decade se il viaggio non tocca il suo territorio. Per i veicoli della Confederazione, il permesso è rilasciato dall’USTRA.
Per ciascun trasporto autorizzato, un quarto del volume di carico del veicolo può essere occupato da altre merci.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.
1° ottobre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Doris Leuthard |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |