RU 2010 4583
Ordinanza
sull’assicurazione per l’invalidità
(OAI)
Modifica del 24 settembre 2010
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:
Art. 1bis Aliquota dei contributi
Nei limiti della tavola scalare giusta gli articoli 16 e 21 OAVS2, i contributi sono calcolati come segue:
Reddito annuo dell’attività lucrativa Tasso del contributo in percentuale del reddito dell’attività lucrativa di almeno fr. ma inferiore a fr.
300 16 900 0,754
900 21 200 0,772
200 23 500 0,790
500 25 800 0,808
800 28 100 0,826
100 30 400 0,844
400 32 700 0,879
700 35 000 0,915
000 37 300 0,951
300 39 600 0,987
600 41 900 1,023
900 44 200 1,059
200 46 500 1,113
500 48 800 1,167
800 51 100 1,221
100 53 400 1,274
400 55 700 1,328
Le persone che non esercitano un’attività lucrativa versano un contributo da 65 a 1400 franchi annui. Gli articoli 28–30 OAVS si applicano per analogia.