RU 2010 4585
Ordinanza 11
sull’adeguamento delle prestazioni complementari
del 24 settembre 2010
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 19 della legge federale del 6 ottobre 20061 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC),
ordina:
Art. 1 Adeguamento degli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale
Gli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale giusta l’articolo 10 capoverso1 lettera a LPC sono aumentati a:
19 050 franchi per le persone sole;
28 575 franchi per i coniugi;
9945 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per i figli dell’AVS o dell’AI.
Art. 2 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza 09 del 26 settembre 20082 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI è abrogata.
Art. 3 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.
24 settembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova RS 831.304