RU 2010 5013
Ordinanza
sulle finanze della Confederazione
(OFC)
Modifica del 13 ottobre 2010
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 5 aprile 20061 sulle finanze della Confederazione è modificata come segue:
Art. 37 cpv. 2 lett. d e 2bis
Una firma individuale è sufficiente:
d. per l’approvazione di un conteggio delle spese.
Le unità amministrative verificano mensilmente sulla base di un estratto del libro giornale la plausibilità dell’importo totale dei conteggi delle spese approvati per ogni collaboratore.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.
13 ottobre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Doris Leuthard |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |