Fonte

RU 2010 5065

Legge
sull’energia
(LEne)

Modifica del 18 giugno 2010

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 giugno 20091,
decreta:

I

La legge del 26 giugno 19982 sull’energia è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 4

I Cantoni emanano prescrizioni uniformi sull’indicazione del consumo energetico degli edifici (certificato energetico degli edifici). Possono dichiarare obbligatorio tale certificato per il loro territorio cantonale; se prevedono tale obbligo, ne definiscono il campo d’applicazione.

Art. 14 cpv.3, primo periodo, e 5

Per gli aiuti finanziari di cui agli articoli 12 capoverso2 e 13 sono considerati costi computabili i maggiori costi non ammortizzabili rispetto ai costi delle tecniche convenzionali e, per i risanamenti energetici degli edifici, gli investimenti supplementari rispetto ai costi delle tecniche convenzionali. …

Abrogato

Art. 14a Contributi globali per i programmi di cui agli articoli 10 e 11

La Confederazione può versare ai Cantoni contributi globali annuali per i programmi di cui agli articoli 10 e 11, in particolare per i programmi nel settore dell’impiego parsimonioso e razionale dell’energia.

Il Consiglio federale stabilisce in particolare:

  1. quali provvedimenti possono essere sostenuti;

  2. le condizioni e i criteri per il versamento dei contributi globali.

Art. 15, rubrica

Contributi globali per i programmi di cui all’articolo 13