RU 2010 5065
Legge
sull’energia
(LEne)
Modifica del 18 giugno 2010
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 giugno 20091,
decreta:
I
La legge del 26 giugno 19982 sull’energia è modificata come segue:
Art. 9 cpv. 4
I Cantoni emanano prescrizioni uniformi sull’indicazione del consumo energetico degli edifici (certificato energetico degli edifici). Possono dichiarare obbligatorio tale certificato per il loro territorio cantonale; se prevedono tale obbligo, ne definiscono il campo d’applicazione.
Art. 14 cpv.3, primo periodo, e 5
Per gli aiuti finanziari di cui agli articoli 12 capoverso2 e 13 sono considerati costi computabili i maggiori costi non ammortizzabili rispetto ai costi delle tecniche convenzionali e, per i risanamenti energetici degli edifici, gli investimenti supplementari rispetto ai costi delle tecniche convenzionali. …
Abrogato
Art. 14a Contributi globali per i programmi di cui agli articoli 10 e 11
La Confederazione può versare ai Cantoni contributi globali annuali per i programmi di cui agli articoli 10 e 11, in particolare per i programmi nel settore dell’impiego parsimonioso e razionale dell’energia.
Il Consiglio federale stabilisce in particolare:
quali provvedimenti possono essere sostenuti;
le condizioni e i criteri per il versamento dei contributi globali.
Art. 15, rubrica
Contributi globali per i programmi di cui all’articolo 13