RU 2010 5171
Ordinanza
sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori
(Ordinanza sui revisori, OSRev)
Modifica del 10 novembre 2010
Il Consiglio federale svizzero,
ordina:
I
L’ordinanza del 22 agosto 20071 sui revisori è modificata come segue:
Art. 6 Prova delle conoscenze necessarie del diritto svizzero
La prova delle conoscenze necessarie del diritto svizzero è apportata se il richiedente ha superato con successo l’esame conforme a un regolamento riconosciuto dall’autorità di sorveglianza (art. 34).
Art. 34 Riconoscimento di regolamenti di esame
L’autorità di sorveglianza riconosce un regolamento d’esame se:
permette di verificare le conoscenze delle disposizioni giuridiche e amministrative svizzere necessarie a fornire i servizi di revisione previsti dalla legge; e se
l’esame è proposto nelle lingue ufficiali della Confederazione; il regolamento può prevedere come ulteriore lingua d’esame anche l’inglese.
L’autorità di sorveglianza può emanare ulteriori prescrizioni, segnatamente in merito al contenuto del regolamento d’esame.
L’autorità di sorveglianza può elaborare essa stessa un regolamento di esame e svolgere esami.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2010.
10 novembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Doris Leuthard |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |