Fonte

RU 2010 5219

Ordinanza
sulla radiotelevisione
(ORTV)

Modifica del 13 ottobre 2010

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 9 marzo 20071 sulla radiotelevisione è modificata come segue:

Art. 1 cpv.2 lett. b

Sono inoltre offerte con una portata editoriale limitata le offerte che:

b. non contengono né sponsorizzazioni né pubblicità, ad eccezione della pubblicità per propri prodotti e servizi.

Art. 22 cpv.1, 1bis e 2 lett. a

Nei programmi televisivi della SSR sono ammesse interruzioni pubblicitarie durante le seguenti trasmissioni:

  1. i notiziari e le trasmissioni di attualità politica: una interruzione per ogni periodo programmato di almeno 90 minuti;

  2. altre trasmissioni: 1. tra le 18.00 e le 23.00: una interruzione per ogni periodo programmato di almeno 90 minuti, 2. durante il resto della giornata: una interruzione per ogni periodo programmato di almeno 30 minuti.

Non sono ammesse interruzioni pubblicitarie durante le trasmissioni per bambini e nel corso della trasmissione di funzioni religiose.

Nei programmi televisivi della SSR:

a. gli spot pubblicitari e le forme pubblicitarie di lunga durata non devono eccedere complessivamente il 15 per cento del tempo d’antenna quotidiano;

Art. 37 Diffusione di programmi radiofonici fuori della zona di copertura

(art. 38 cpv. 5 LRTV) I programmi radiofonici di emittenti titolari di una concessione con partecipazione al canone che sono diffusi via etere terrestre possono essere diffusi anche fuori della loro zona di copertura come segue:

  1. in tecnica digitale terrestre;

  2. su linea;

  3. via satellite.

Art. 60a Riscossione del canone

(art. 68 cpv. 6 LRTV)

L’organo di riscossione del canone riscuote il canone annualmente. La persona sottoposta all’obbligo di pagare il canone può richiedere una riscossione trimestrale.

L’organo di riscossione del canone scagliona i periodi di emissione della fattura annuale.

Esso rilascia le fatture:

  1. in caso di fattura annuale, al più presto nel corso del secondo mese del periodo di riferimento;

  2. in caso di fattura trimestrale, al più presto nel corso del primo mese del periodo di riferimento.

Art. 61 cpv.1

Il canone è esigibile:

  1. in caso di fattura annuale, il primo giorno del terzo mese dal rilascio della fattura;

  2. in caso di fattura trimestrale, il primo giorno del secondo mese dal rilascio della fattura.

Art. 62, rubrica e cpv.1

Emolumenti per fattura trimestrale, sollecito ed esecuzione (art. 68 cpv. 1 LRTV)

L’organo di riscossione del canone può riscuotere i seguenti emolumenti:

franchi

  1. un supplemento per il rilascio di ciascuna fattura trimestrale2.–

  2. per un sollecito di pagamento scritto 5.–

  3. per esazione forzata giustificata 20.–

Art. 63 lett. b

Sono esentati dall’obbligo di pagare il canone e dall’obbligo di annuncio:

b. gli ospiti delle case di cura che abbisognano di cure corrispondenti almeno al livello di cui all’articolo 7a capoverso 3 lettera e dell’ordinanza del DFI del 29 settembre 19952 sulle prestazioni.

Art. 82 Disposizioni transitorie sull’esigibilità delle fatture annuali

L’organo di riscossione del canone effettua il passaggio alla fattura annuale nel 2011 a scaglioni.

La fattura parziale è inviata nel gennaio 2011 e comprende da una fino a undici mensilità. Le fatture parziali che comprendono:

  1. una o due mensilità scadono il 31 gennaio 2011;

  2. tre o quattro mensilità scadono il 1° febbraio 2011;

  3. cinque o sei mensilità scadono il 1° marzo 2011;

  4. sette o otto mensilità scadono il 1° aprile 2011;

  5. nove o dieci mensilità scadono il 1° maggio 2011;

  6. undici mensilità scadono il 1° giugno 2011.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.

13 ottobre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova