RU 2010 5219
Ordinanza
sulla radiotelevisione
(ORTV)
Modifica del 13 ottobre 2010
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 9 marzo 20071 sulla radiotelevisione è modificata come segue:
Art. 1 cpv.2 lett. b
Sono inoltre offerte con una portata editoriale limitata le offerte che:
b. non contengono né sponsorizzazioni né pubblicità, ad eccezione della pubblicità per propri prodotti e servizi.
Art. 22 cpv.1, 1bis e 2 lett. a
Nei programmi televisivi della SSR sono ammesse interruzioni pubblicitarie durante le seguenti trasmissioni:
i notiziari e le trasmissioni di attualità politica: una interruzione per ogni periodo programmato di almeno 90 minuti;
altre trasmissioni: 1. tra le 18.00 e le 23.00: una interruzione per ogni periodo programmato di almeno 90 minuti, 2. durante il resto della giornata: una interruzione per ogni periodo programmato di almeno 30 minuti.
Non sono ammesse interruzioni pubblicitarie durante le trasmissioni per bambini e nel corso della trasmissione di funzioni religiose.
Nei programmi televisivi della SSR:
a. gli spot pubblicitari e le forme pubblicitarie di lunga durata non devono eccedere complessivamente il 15 per cento del tempo d’antenna quotidiano;
Art. 37 Diffusione di programmi radiofonici fuori della zona di copertura
(art. 38 cpv. 5 LRTV) I programmi radiofonici di emittenti titolari di una concessione con partecipazione al canone che sono diffusi via etere terrestre possono essere diffusi anche fuori della loro zona di copertura come segue:
in tecnica digitale terrestre;
su linea;
via satellite.
Art. 60a Riscossione del canone
(art. 68 cpv. 6 LRTV)
L’organo di riscossione del canone riscuote il canone annualmente. La persona sottoposta all’obbligo di pagare il canone può richiedere una riscossione trimestrale.
L’organo di riscossione del canone scagliona i periodi di emissione della fattura annuale.
Esso rilascia le fatture:
in caso di fattura annuale, al più presto nel corso del secondo mese del periodo di riferimento;
in caso di fattura trimestrale, al più presto nel corso del primo mese del periodo di riferimento.
Art. 61 cpv.1
Il canone è esigibile:
in caso di fattura annuale, il primo giorno del terzo mese dal rilascio della fattura;
in caso di fattura trimestrale, il primo giorno del secondo mese dal rilascio della fattura.
Art. 62, rubrica e cpv.1
Emolumenti per fattura trimestrale, sollecito ed esecuzione (art. 68 cpv. 1 LRTV)
L’organo di riscossione del canone può riscuotere i seguenti emolumenti:
franchi
un supplemento per il rilascio di ciascuna fattura trimestrale2.–
per un sollecito di pagamento scritto 5.–
per esazione forzata giustificata 20.–
Art. 63 lett. b
Sono esentati dall’obbligo di pagare il canone e dall’obbligo di annuncio:
b. gli ospiti delle case di cura che abbisognano di cure corrispondenti almeno al livello di cui all’articolo 7a capoverso 3 lettera e dell’ordinanza del DFI del 29 settembre 19952 sulle prestazioni.
Art. 82 Disposizioni transitorie sull’esigibilità delle fatture annuali
L’organo di riscossione del canone effettua il passaggio alla fattura annuale nel 2011 a scaglioni.
La fattura parziale è inviata nel gennaio 2011 e comprende da una fino a undici mensilità. Le fatture parziali che comprendono:
una o due mensilità scadono il 31 gennaio 2011;
tre o quattro mensilità scadono il 1° febbraio 2011;
cinque o sei mensilità scadono il 1° marzo 2011;
sette o otto mensilità scadono il 1° aprile 2011;
nove o dieci mensilità scadono il 1° maggio 2011;
undici mensilità scadono il 1° giugno 2011.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.
13 ottobre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Doris Leuthard |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |