Fonte

RU 2010 5473

Regolamento interno
della Commissione per la tecnologia
e l’innovazione
(CTI)

del 21 ottobre 2010

approvato dal Consiglio federale il 24 novembre 2010

La Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI), visto l’articolo 16e capoverso 6 della legge federale del 7 ottobre 19831 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI), ha adottato il seguente regolamento interno:

Sezione 1 Composizione della CTI; Organi decisionali

Art. 1 Commissione per la tecnologia e l’innovazione

La CTI è costituita:

  1. dal presidente (art. 16e cpv. 4 LPRI);

  2. dai presidenti dei settori di promozione (art. 16e cpv. 4 LPRI);

  3. dagli altri membri della CTI.

I presidenti dei settori di promozione sono i vicepresidenti nominati dal Consiglio federale.

Il presidente può costituire comitati consultivi composti da membri della CTI e da collaboratori della segreteria.

Art. 2 Settori di promozione

La CTI è suddivisa nei seguenti settori di promozione:

  1. Enabling Sciences (in particolare scienze umane, economiche e sociali nonché tecnologie della comunicazione e dell’informazione);

  2. Life Sciences (in particolare biologia, biochimica, biotecnologia, farmacologia, scienze dell’alimentazione, tecnologia alimentare, agricoltura e tecnologia medica);

  3. ingegneria;

  4. nanotecnologie e tecnica dei microsistemi;

  5. start-up e imprenditoria;

RS 420.124.1

f. Trasferimento di sapere e tecnologie (TST).

Ogni settore di promozione è costituito da un presidente e dai membri dalla CTI assegnatigli.

I settori di promozione possono essere suddivisi in sottosettori.

Art. 3 Organi decisionali

Le decisioni a nome della CTI sono prese:

  1. dalla presidenza, costituita dal presidente e dai presidenti dei settori di promozione (art. 16e cpv. 4 LPRI);

  2. dai singoli settori di promozione;

  3. dall’assemblea dei membri.

Sezione 2 Ripartizione dei compiti in seno alla CTI

Art. 4 Assemblea dei membri

L’assemblea dei membri delibera sulle modifiche del regolamento interno; queste ultime sottostanno all’approvazione del Consiglio federale (art. 16e cpv. 6 LPRI).

L’assemblea dei membri ha funzione consultiva e assume i seguenti compiti:

  1. discussione di temi e sviluppi strategici;

  2. scambio di informazioni, opinioni ed esperienze.

I membri della CTI hanno il diritto di proporre alla presidenza temi da discutere.

Art. 5 Presidenza

La presidenza assume i seguenti compiti:

  1. delibera sulle domande relative al finanziamento di progetti di ricerca applicata e sviluppo, qualora i contributi richiesti superino il milione di franchi;

  2. provvede, in collaborazione con la segreteria, al coordinamento in seno alla CTI nonché tra la CTI e la segreteria;

  3. delibera sulla costituzione e sullo scioglimento di sottosettori;

  4. coordina le misure di promozione con il Fondo nazionale svizzero e le unità amministrative della Confederazione (art. 16f cpv. 4 LPRI);

  5. provvede al monitoring e al controlling nell’ambito della CTI (art. 10nbis dell’O del 10 giu. 19852 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione; O-LPRI);

  6. approva il rapporto d’attività annuale;

  1. approva il programma pluriennale e i rimanenti affari all’attenzione del Dipartimento federale dell’economia e del Consiglio federale nonché le prese di posizione nell’ambito delle consultazioni interne all’Amministrazione. Può delegare questi compiti a un comitato presidenziale da essa designato;

  2. esprime pareri nell’ambito di procedure di ricorso e d’azione relative a casi che rientrano nel suo campo di competenza;

  3. designa i quadri della segreteria, in particolare i capiservizio (art. 16g cpv. 2 LPRI);

  4. approva le basi per il preventivo relativo alla CTI;

  5. disciplina i diritti di firma, fatto salvo l’articolo 16 capoversi1 e 2;

  6. disciplina la comunicazione e la garanzia della qualità e sorveglia la loro applicazione;

  7. prende le decisioni che non sono espressamente assegnate a un altro organo decisionale della CTI. Consulta dapprima i settori di promozione.

Art. 6 Presidente

Il presidente dirige la CTI ed è responsabile delle sue attività.

Il presidente:

  1. rappresenta la CTI verso l’esterno, d’intesa con gli altri membri della presidenza e con il direttore della segreteria;

  2. prepara, insieme al direttore della segreteria, le riunioni dell’assemblea dei membri e della presidenza, in particolare i punti all’ordine del giorno, e dirige le riunioni;

  3. informa la CTI e il direttore della segreteria in merito alla propria attività e a quella della presidenza.

Il presidente designa un vicepresidente che lo sostituisca in caso d’impedimento.

Il presidente vigila sull’attività della segreteria (art. 16g cpv. 4 LPRI).

Art. 7 Settori di promozione

I settori di promozione assumono, all’interno del loro campo di competenza, i seguenti compiti:

  1. deliberano in merito a domande concernenti: 1. contributi fino a un milione di franchi per progetti di ricerca applicata e sviluppo, 2. altre forme di sostegno da parte della CTI ai sensi della LPRI;

  2. valutano le domande di contribuzione per progetti di ricerca applicata e sviluppo che superano il milione di franchi e presentano una proposta alla presidenza;

  3. adottano le misure necessarie nell’ambito dei progetti sostenuti;

  1. esprimono pareri nell’ambito di procedimenti di ricorso e d’azione relative a casi che rientrano nel loro campo di competenza;

  2. provvedono, d’intesa con la presidenza e in collaborazione con la segreteria, allo svolgimento di attività informative.

Il presidente di ciascun settore di promozione dirige il settore, è responsabile delle sue attività e provvede a garantire che l’esecuzione dei compiti avvenga in modo efficiente e trasparente. Egli assume in particolare i seguenti compiti:

  1. prepara, insieme ai capiservizio interessati, le riunioni dei settori di promozione e stabilisce, in particolare, i punti all’ordine del giorno. Dirige le riunioni;

  2. provvede al coordinamento delle attività all’interno del suo settore di promozione;

  3. rappresenta il settore di promozione all’interno della CTI e nei confronti della segreteria.

Sezione 3 Segreteria

Art. 8 Composizione

La segreteria è suddivisa in servizi.

Essa è costituita:

  1. dal direttore;

  2. dai capiservizio;

  3. dal personale rimanente.

Il direttore e i capiservizio formano la direzione.

Art. 9 Compiti

La segreteria prepara gli affari della CTI e ne esegue le decisioni (art. 16g cpv. 1 LPRI). Essa assume in particolare i seguenti compiti:

  1. organizza le riunioni degli organi decisionali della CTI e redige i verbali;

  2. gestisce i dossier degli affari;

  3. sottopone per decisione i dossier degli affari corredati da una proposta motivata agli organi decisionali della CTI;

  4. redige i documenti che gli organi decisionali devono firmare;

  5. si occupa delle finanze, della contabilità e del personale nonché di tutti i rimanenti compiti amministrativi;

  6. garantisce, d’intesa con la presidenza, il coordinamento all’interno della CTI nonché tra quest’ultima e la segreteria;

  1. sostiene la presidenza nel coordinamento delle misure di promozione con il Fondo nazionale svizzero e le unità amministrative della Confederazione;

  2. cura le relazioni con l’esterno, d’intesa con il presidente;

  3. organizza e promuove i contatti con il pubblico, in particolare con i media.

Art. 10 Compiti dei capiservizio

I capiservizio dirigono il loro servizio e sono responsabili della sua attività.

Essi assumono in particolare i seguenti compiti:

  1. preparano gli affari che rientrano nel loro campo di competenza. In caso di sovrapposizioni di compiti con altri servizi, il direttore della segreteria definisce la procedura da seguire;

  2. vigilano sulla gestione dei dossier.

Art. 11 Compiti della direzione

La direzione è l’organo direttivo della segreteria. Essa delibera sugli affari correnti di quest’ultima.

Disciplina i diritti di firma nell’ambito del campo di competenza della segreteria.

Partecipa, adeguatamente rappresentata e con funzione consultiva, alle riunioni dell’assemblea dei membri, della presidenza e dei settori di promozione.

Art. 12 Compiti del direttore

Il direttore dirige la segreteria ed è responsabile della sua attività.

Prepara, insieme al presidente della CTI, le riunioni dell’assemblea dei membri e della presidenza, in particolare i punti all’ordine del giorno.

Il direttore designa quale suo sostituto uno dei capiservizio.

Inoltre, assume in particolare i seguenti compiti:

  1. rappresenta, su incarico del presidente, gli interessi della CTI verso l’esterno;

  2. informa regolarmente la CTI e la presidenza sulle attività della segreteria e provvede al flusso di informazioni all’interno dalla CTI sulla base di un programma elaborato dalla presidenza;

  3. vigila sul budget della CTI e sullo stato degli impegni contratti e pianificati;

  4. ha la competenza di concludere, modificare o risolvere i rapporti di lavoro, ad eccezione di quelli dei quadri (art. 16g cpv. 2 LPRI).

  5. disciplina, d’intesa con i capiservizio, le supplenze all’interno della segreteria;

  6. prepara i punti all’ordine del giorno per le riunioni della segreteria. Queste ultime sono da lui convocate.

Sezione 4 Riunioni in seno alla CTI e deliberazione

Art. 13 Convocazione delle riunioni

Le riunioni dell’assemblea dei membri e della presidenza sono convocate dal presidente, quelle dei settori di promozione dai presidenti di questi ultimi.

La presidenza e i settori di promozione definiscono la frequenza delle riunioni in funzione degli affari da trattare.

L’assemblea dei membri e i settori di promozione devono essere convocati se se almeno un quarto dei membri ne fa la richiesta motivata.

Art. 14 Deliberazione

I settori di promozione, la presidenza e l’assemblea dei membri hanno facoltà di deliberare se è presente almeno la metà dei membri.

I settori di promozione, la presidenza e l’assemblea dei membri deliberano a maggioranza semplice dei membri presenti; in caso di parità dei voti, decide il presidente del settore di promozione o il presidente.

I settori di promozione, la presidenza e l’assemblea dei membri possono deliberare mediante circolazione degli atti o per telecomunicazione, salvo che venga presentata da almeno tre membri una richiesta di consultazioni motivata.

I dibattiti non sono pubblici.

Art. 15 Verbale

I verbali delle riunioni degli organi decisionali della CTI contengono i nomi dei partecipanti, la sintesi delle consultazioni, le domande presentate e le decisioni adottate.

Ciascun verbale è firmato dalla persona che lo ha redatto e da quella che ha diretto la riunione.

Sezione 5 Organizzazione delle attività

Art. 16 Diritto di firma

I contratti e le decisioni della presidenza recano la firma del presidente e del direttore della segreteria.

I contratti e le decisioni che rientrano nel campo di competenza dei singoli settori di promozione recano la firma del presidente del rispettivo settore di promozione e del direttore della segreteria.

Per il resto, i diritti di firma sono disciplinati dalla presidenza.

Art. 17 Esperti

La presidenza può commissionare ad esperti l’esecuzione di compiti legati alle misure di promozione dell’imprenditoria nonché della costituzione e dello sviluppo di imprese la cui attività è basata sulla scienza.

Gli organi decisionali della CTI e la segreteria possono consultare ulteriori esperti.

Art. 18 Confidenzialità e ricusazione

I membri della CTI, il personale della segreteria e gli esperti consultati sono vincolati al segreto d’ufficio per quanto riguarda i fatti confidenziali di cui sono venuti a conoscenza durante l’esercizio delle loro attività a nome delle autorità federali.

La ricusazione è disciplinata dall’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa.

Art. 19 Rapporti e informazione del pubblico

Il rapporto d’attività annuale della CTI informa in particolare sul modo in cui le direttive strategiche della Confederazione sono state attuate e sugli effetti economici risultanti dall’attività di promozione. Il rapporto può anche contenere raccomandazioni rivolte alle unità amministrative attive nell’ambito della promozione

La CTI e la segreteria informano il pubblico in merito alla loro attività.

Sezione 6 Disposizione finale

Art. 20

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.

21 ottobre 2010 In nome della CTI: Il presidente, Walter Steinlin