RU 2010 5473
Regolamento interno
della Commissione per la tecnologia
e l’innovazione
(CTI)
del 21 ottobre 2010
approvato dal Consiglio federale il 24 novembre 2010
La Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI), visto l’articolo 16e capoverso 6 della legge federale del 7 ottobre 19831 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI), ha adottato il seguente regolamento interno:
Sezione 1 Composizione della CTI; Organi decisionali
Art. 1 Commissione per la tecnologia e l’innovazione
La CTI è costituita:
dal presidente (art. 16e cpv. 4 LPRI);
dai presidenti dei settori di promozione (art. 16e cpv. 4 LPRI);
dagli altri membri della CTI.
I presidenti dei settori di promozione sono i vicepresidenti nominati dal Consiglio federale.
Il presidente può costituire comitati consultivi composti da membri della CTI e da collaboratori della segreteria.
Art. 2 Settori di promozione
La CTI è suddivisa nei seguenti settori di promozione:
Enabling Sciences (in particolare scienze umane, economiche e sociali nonché tecnologie della comunicazione e dell’informazione);
Life Sciences (in particolare biologia, biochimica, biotecnologia, farmacologia, scienze dell’alimentazione, tecnologia alimentare, agricoltura e tecnologia medica);
ingegneria;
nanotecnologie e tecnica dei microsistemi;
start-up e imprenditoria;
RS 420.124.1
f. Trasferimento di sapere e tecnologie (TST).
Ogni settore di promozione è costituito da un presidente e dai membri dalla CTI assegnatigli.
I settori di promozione possono essere suddivisi in sottosettori.
Art. 3 Organi decisionali
Le decisioni a nome della CTI sono prese:
dalla presidenza, costituita dal presidente e dai presidenti dei settori di promozione (art. 16e cpv. 4 LPRI);
dai singoli settori di promozione;
dall’assemblea dei membri.
Sezione 2 Ripartizione dei compiti in seno alla CTI
Art. 4 Assemblea dei membri
L’assemblea dei membri delibera sulle modifiche del regolamento interno; queste ultime sottostanno all’approvazione del Consiglio federale (art. 16e cpv. 6 LPRI).
L’assemblea dei membri ha funzione consultiva e assume i seguenti compiti:
discussione di temi e sviluppi strategici;
scambio di informazioni, opinioni ed esperienze.
I membri della CTI hanno il diritto di proporre alla presidenza temi da discutere.
Art. 5 Presidenza
La presidenza assume i seguenti compiti:
delibera sulle domande relative al finanziamento di progetti di ricerca applicata e sviluppo, qualora i contributi richiesti superino il milione di franchi;
provvede, in collaborazione con la segreteria, al coordinamento in seno alla CTI nonché tra la CTI e la segreteria;
delibera sulla costituzione e sullo scioglimento di sottosettori;
coordina le misure di promozione con il Fondo nazionale svizzero e le unità amministrative della Confederazione (art. 16f cpv. 4 LPRI);
provvede al monitoring e al controlling nell’ambito della CTI (art. 10nbis dell’O del 10 giu. 19852 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione; O-LPRI);
approva il rapporto d’attività annuale;
approva il programma pluriennale e i rimanenti affari all’attenzione del Dipartimento federale dell’economia e del Consiglio federale nonché le prese di posizione nell’ambito delle consultazioni interne all’Amministrazione. Può delegare questi compiti a un comitato presidenziale da essa designato;
esprime pareri nell’ambito di procedure di ricorso e d’azione relative a casi che rientrano nel suo campo di competenza;
designa i quadri della segreteria, in particolare i capiservizio (art. 16g cpv. 2 LPRI);
approva le basi per il preventivo relativo alla CTI;
disciplina i diritti di firma, fatto salvo l’articolo 16 capoversi1 e 2;
disciplina la comunicazione e la garanzia della qualità e sorveglia la loro applicazione;
prende le decisioni che non sono espressamente assegnate a un altro organo decisionale della CTI. Consulta dapprima i settori di promozione.
Art. 6 Presidente
Il presidente dirige la CTI ed è responsabile delle sue attività.
Il presidente:
rappresenta la CTI verso l’esterno, d’intesa con gli altri membri della presidenza e con il direttore della segreteria;
prepara, insieme al direttore della segreteria, le riunioni dell’assemblea dei membri e della presidenza, in particolare i punti all’ordine del giorno, e dirige le riunioni;
informa la CTI e il direttore della segreteria in merito alla propria attività e a quella della presidenza.
Il presidente designa un vicepresidente che lo sostituisca in caso d’impedimento.
Il presidente vigila sull’attività della segreteria (art. 16g cpv. 4 LPRI).
Art. 7 Settori di promozione
I settori di promozione assumono, all’interno del loro campo di competenza, i seguenti compiti:
deliberano in merito a domande concernenti: 1. contributi fino a un milione di franchi per progetti di ricerca applicata e sviluppo, 2. altre forme di sostegno da parte della CTI ai sensi della LPRI;
valutano le domande di contribuzione per progetti di ricerca applicata e sviluppo che superano il milione di franchi e presentano una proposta alla presidenza;
adottano le misure necessarie nell’ambito dei progetti sostenuti;
esprimono pareri nell’ambito di procedimenti di ricorso e d’azione relative a casi che rientrano nel loro campo di competenza;
provvedono, d’intesa con la presidenza e in collaborazione con la segreteria, allo svolgimento di attività informative.
Il presidente di ciascun settore di promozione dirige il settore, è responsabile delle sue attività e provvede a garantire che l’esecuzione dei compiti avvenga in modo efficiente e trasparente. Egli assume in particolare i seguenti compiti:
prepara, insieme ai capiservizio interessati, le riunioni dei settori di promozione e stabilisce, in particolare, i punti all’ordine del giorno. Dirige le riunioni;
provvede al coordinamento delle attività all’interno del suo settore di promozione;
rappresenta il settore di promozione all’interno della CTI e nei confronti della segreteria.
Sezione 3 Segreteria
Art. 8 Composizione
La segreteria è suddivisa in servizi.
Essa è costituita:
dal direttore;
dai capiservizio;
dal personale rimanente.
Il direttore e i capiservizio formano la direzione.
Art. 9 Compiti
La segreteria prepara gli affari della CTI e ne esegue le decisioni (art. 16g cpv. 1 LPRI). Essa assume in particolare i seguenti compiti:
organizza le riunioni degli organi decisionali della CTI e redige i verbali;
gestisce i dossier degli affari;
sottopone per decisione i dossier degli affari corredati da una proposta motivata agli organi decisionali della CTI;
redige i documenti che gli organi decisionali devono firmare;
si occupa delle finanze, della contabilità e del personale nonché di tutti i rimanenti compiti amministrativi;
garantisce, d’intesa con la presidenza, il coordinamento all’interno della CTI nonché tra quest’ultima e la segreteria;
sostiene la presidenza nel coordinamento delle misure di promozione con il Fondo nazionale svizzero e le unità amministrative della Confederazione;
cura le relazioni con l’esterno, d’intesa con il presidente;
organizza e promuove i contatti con il pubblico, in particolare con i media.
Art. 10 Compiti dei capiservizio
I capiservizio dirigono il loro servizio e sono responsabili della sua attività.
Essi assumono in particolare i seguenti compiti:
preparano gli affari che rientrano nel loro campo di competenza. In caso di sovrapposizioni di compiti con altri servizi, il direttore della segreteria definisce la procedura da seguire;
vigilano sulla gestione dei dossier.
Art. 11 Compiti della direzione
La direzione è l’organo direttivo della segreteria. Essa delibera sugli affari correnti di quest’ultima.
Disciplina i diritti di firma nell’ambito del campo di competenza della segreteria.
Partecipa, adeguatamente rappresentata e con funzione consultiva, alle riunioni dell’assemblea dei membri, della presidenza e dei settori di promozione.
Art. 12 Compiti del direttore
Il direttore dirige la segreteria ed è responsabile della sua attività.
Prepara, insieme al presidente della CTI, le riunioni dell’assemblea dei membri e della presidenza, in particolare i punti all’ordine del giorno.
Il direttore designa quale suo sostituto uno dei capiservizio.
Inoltre, assume in particolare i seguenti compiti:
rappresenta, su incarico del presidente, gli interessi della CTI verso l’esterno;
informa regolarmente la CTI e la presidenza sulle attività della segreteria e provvede al flusso di informazioni all’interno dalla CTI sulla base di un programma elaborato dalla presidenza;
vigila sul budget della CTI e sullo stato degli impegni contratti e pianificati;
ha la competenza di concludere, modificare o risolvere i rapporti di lavoro, ad eccezione di quelli dei quadri (art. 16g cpv. 2 LPRI).
disciplina, d’intesa con i capiservizio, le supplenze all’interno della segreteria;
prepara i punti all’ordine del giorno per le riunioni della segreteria. Queste ultime sono da lui convocate.
Sezione 4 Riunioni in seno alla CTI e deliberazione
Art. 13 Convocazione delle riunioni
Le riunioni dell’assemblea dei membri e della presidenza sono convocate dal presidente, quelle dei settori di promozione dai presidenti di questi ultimi.
La presidenza e i settori di promozione definiscono la frequenza delle riunioni in funzione degli affari da trattare.
L’assemblea dei membri e i settori di promozione devono essere convocati se se almeno un quarto dei membri ne fa la richiesta motivata.
Art. 14 Deliberazione
I settori di promozione, la presidenza e l’assemblea dei membri hanno facoltà di deliberare se è presente almeno la metà dei membri.
I settori di promozione, la presidenza e l’assemblea dei membri deliberano a maggioranza semplice dei membri presenti; in caso di parità dei voti, decide il presidente del settore di promozione o il presidente.
I settori di promozione, la presidenza e l’assemblea dei membri possono deliberare mediante circolazione degli atti o per telecomunicazione, salvo che venga presentata da almeno tre membri una richiesta di consultazioni motivata.
I dibattiti non sono pubblici.
Art. 15 Verbale
I verbali delle riunioni degli organi decisionali della CTI contengono i nomi dei partecipanti, la sintesi delle consultazioni, le domande presentate e le decisioni adottate.
Ciascun verbale è firmato dalla persona che lo ha redatto e da quella che ha diretto la riunione.
Sezione 5 Organizzazione delle attività
Art. 16 Diritto di firma
I contratti e le decisioni della presidenza recano la firma del presidente e del direttore della segreteria.
I contratti e le decisioni che rientrano nel campo di competenza dei singoli settori di promozione recano la firma del presidente del rispettivo settore di promozione e del direttore della segreteria.
Per il resto, i diritti di firma sono disciplinati dalla presidenza.
Art. 17 Esperti
La presidenza può commissionare ad esperti l’esecuzione di compiti legati alle misure di promozione dell’imprenditoria nonché della costituzione e dello sviluppo di imprese la cui attività è basata sulla scienza.
Gli organi decisionali della CTI e la segreteria possono consultare ulteriori esperti.
Art. 18 Confidenzialità e ricusazione
I membri della CTI, il personale della segreteria e gli esperti consultati sono vincolati al segreto d’ufficio per quanto riguarda i fatti confidenziali di cui sono venuti a conoscenza durante l’esercizio delle loro attività a nome delle autorità federali.
La ricusazione è disciplinata dall’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa.
Art. 19 Rapporti e informazione del pubblico
Il rapporto d’attività annuale della CTI informa in particolare sul modo in cui le direttive strategiche della Confederazione sono state attuate e sugli effetti economici risultanti dall’attività di promozione. Il rapporto può anche contenere raccomandazioni rivolte alle unità amministrative attive nell’ambito della promozione
La CTI e la segreteria informano il pubblico in merito alla loro attività.
Sezione 6 Disposizione finale
Art. 20
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.
21 ottobre 2010 In nome della CTI: Il presidente, Walter Steinlin