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Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dell’Eritrea

AS 2010 559 · Raccolta ufficiale delle leggi federali

Del 3 feb 2010

https://lexipedia.io/it/docs/ch/as-ro-ru/2010-559/it/ordinanza-che-istituisce-provvedimenti-nei-confronti-dell-eritrea

Consultato il 3 set 2026

  1. Documenti
  2. Confederazione
  3. Raccolta ufficiale delle leggi federali
Fonte

Atto di base di: Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dell’Eritrea (RS 946.231.132.9)

RU 2010 559

Ordinanza
che istituisce provvedimenti nei confronti dell’Eritrea

del 3 febbraio 2010

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi (LEmb); in esecuzione della risoluzione 1907 (2009)2 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
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Footnotes

  1. [1] RS 946.231

Sezione 1 Misure coercitive

Art. 1 Divieto di fornire materiale d’armamento e materiale affine

Sono vietati la fornitura, la vendita, l’esportazione e il transito a destinazione dell’Eritrea di materiale d’armamento d’ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi accessori e pezzi di ricambio.

Sono vietati la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione e la consulenza tecnica, la concessione di mezzi finanziari come pure gli investimenti in relazione con la fornitura, la vendita, l’esportazione, il transito, la fabbricazione o l’impiego di materiale d’armamento di cui al capoverso1, nonché con attività militari in Eritrea.

I divieti dei capoversi1 e 2 si applicano anche alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni menzionate nell’allegato.

L’esportazione temporanea di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti antiproiettile e i caschi, destinati ad un uso individuale da parte del personale delle Nazioni Unite o della Confederazione, dei rappresentanti dei media e del personale umanitario è esclusa dai divieti di cui ai capoversi1 e 2.

La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, d’intesa con i competenti uffici del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e in conformità delle decisioni del competente Comitato del Consiglio di sicurezza dell’ONU, autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi1 e 2 per equipaggiamento militare non letale destinato esclusivamente a scopi umanitari o di protezione.

Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 19963 sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 19964 sul materiale bellico.

RS 946.231.132.9

S/RES/1907 (2009); consultabile sul seguente sito Internet dell’ONU: www.un.org/documents/scres.htm

Footnotes

  1. [3] RS 946.202
  2. [4] RS 514.51

Art. 2 Divieto di acquistare materiale d’armamento e di ricorrere a servizi provenienti dall’Eritrea

Sono vietati l’acquisto, l’importazione, il transito e la mediazione di materiale d’armamento d’ogni genere proveniente dall’Eritrea, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari nonché i relativi accessori e pezzi di ricambio.

Il ricorso a servizi di ogni genere provenienti dall’Eritrea in relazione al materiale d’armamento di cui al capoverso1 è vietato.

Art. 3 Blocco degli averi e delle risorse economiche

Gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni menzionate nell’allegato sono bloccati.

È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni che sottostanno al blocco, oppure mettere a loro disposizione in altro modo, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.

D’intesa con gli uffici competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze, nonché previa notificazione al competente Comitato del Consiglio di sicurezza dell’ONU o conformemente alle decisioni di questo Comitato, la SECO può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate.

Art. 4 Definizioni

Nella presente ordinanza s’intende per:

  1. averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;

  2. blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni effettuate dagli istituti finanziari;

  3. risorse economiche: valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;

  4. blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

Art. 5 Divieto di entrata e di transito

L’entrata in Svizzera o il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell’allegato.

L’Ufficio federale della migrazione (UFM) può concedere deroghe in conformità delle decisioni del competente Comitato del Consiglio di sicurezza dell’ONU oppure per consentire la partecipazione a conferenze internazionali.

Sezione 2 Esecuzione e disposizioni penali

Art. 6 Controllo ed esecuzione

La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 1–3.

L’UFM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo 5.

Ilcontrollo al confine è di competenza dell’Amministrazione federale delle dogane.

Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

Art. 7 Dichiarazioni obbligatorie

Le persone fisiche e le istituzioni che detengono o amministrano averi, oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo3 capoverso1, ne informano senza indugio la SECO mediante dichiarazione.

Le dichiarazioni includono i nomi dei beneficiari nonché l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

Art. 8 Disposizioni penali

Chiunque viola gli articoli1, 2, 3 o 5 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.

Chiunque viola l’articolo 7 della presente ordinanza è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.

Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO, che può ordinare sequestri o confische.

Sezione 3 Entrata in vigore

Art. 9

La presente ordinanza entra in vigore il 4 febbraio 20105.

3 febbraio 2010 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 3 feb. 2010 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

Allegato

(art.1 cpv.3, 3 cpv.1 e 5 cpv. 1) Persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette ai provvedimenti di cui agli articoli1, 3 e 5 Il presente allegato non contiene ancora alcuna iscrizione poiché il competente Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non ha ancora pubblicato un elenco nominativo.