RU 2010 5763
Ordinanza
concernente l’entrata e il rilascio del visto
(OEV)
Modifica del 24 novembre 2010
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 22 ottobre 20081 concernente l’entrata e il rilascio del visto è modificata come segue:
Art. 4 cpv.1, nota a piè di pagina
L’obbligo del visto e l’esenzione da tale obbligo per entrate in vista di soggiorni non superiori a tre mesi sono retti dal regolamento (CE) n. 539/20012.
Art. 5 cpv.1 lett. c, nota a piè di pagina
Sono esentati dall’obbligo del visto di cui all’articolo 4 capoverso1:
c. i piloti di aeromobili e altri membri dell’equipaggio secondo l’allegato VII numero 2 del codice frontiere Schengen3;
Art. 20, primo periodo, nota a piè di pagina
Le entrate e le partenze sono rette dal codice frontiere Schengen4. …
Art. 21 cpv. 2, nota a piè di pagina
I controlli delle persone alle frontiere esterne Schengen al momento dell’entrata e della partenza per via terrestre e aerea sono disciplinate in base all’allegato VI numeri1 e 2 del codice frontiere Schengen5.
R (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15.3.2001 che adotta l’elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, GU L 81 del 21.3.2001, pag.1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1244/2009 del 30.11. 2009, GU L 336 del 18.12.2009, pag.1.
Cfr. nota a piè di pagina ad art. 2 cpv.1.
Cfr. nota a piè di pagina ad art. 2 cpv.1.
Cfr. nota a piè di pagina ad art. 2 cpv.1.
Art. 22 cpv.1, nota a piè di pagina
Se sono adempiute le condizioni previste all’articolo 23 paragrafo1 del codice frontiere Schengen6 il Consiglio federale decide in merito alla reintroduzione dei controlli alle frontiere interne.
Titolo prima dell’art. 53a
Sezione 10a Consulenti in materia di documenti
Art. 53a Accordi sull’impiego di consulenti in materia di documenti
Il DFGP, d’intesa con il DFAE, con il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e con le competenti autorità di controllo alla frontiera, può concludere con altri Stati accordi concernenti l’impiego di consulenti in materia di documenti (art. 100a cpv. 3 LStr).
Negli accordi di cui al capoverso1 si dovranno stabilire segnatamente il tipo di attività che i consulenti in materia di documenti sono autorizzati a svolgere sul territorio dell’altro Stato, le modalità di notificazione e il loro statuto.
Art. 53b Collaborazione tra l’UFM, l’AFD e la DC
L’UFM, l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) e la Direzione consolare del DFAE (DC) disciplinano la loro mutua collaborazione in una convenzione. Essa contempla in particolare:
le modalità per il distacco dei consulenti svizzeri in materia di documenti;
la ripartizione delle spese per l’impiego dei consulenti svizzeri in materia di documenti;
le modalità dell’impiego in Svizzera di consulenti stranieri in materia di documenti.
Art. 53c Pianificazione e coordinamento degli impieghi
L’UFM, d’intesa con l’AFD, con la DC e con le competenti autorità di controllo alla frontiera, stabilisce i luoghi d’impiego e la durata d’impiego dei consulenti svizzeri in materia di documenti.
L’attuazione operativa degli impieghi di consulenti in materia di documenti compete all’AFD.
L’AFD, d’intesa con l’UFM e con la DC, può concludere con autorità straniere competenti per il distacco accordi sulla collaborazione operativa nel luogo d’impiego.
L’AFD, d’intesa con l’UFM e con la DC, può concludere con le competenti autorità di controllo alla frontiera accordi sul distacco di consulenti in materia di documenti.
Cfr. nota a piè di pagina ad art. 2 cpv.1.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.
24 novembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Doris Leuthard |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |