RU 2010 5769
Ordinanza
concernente l’esecuzione dell’allontanamento
e dell’espulsione di stranieri
(OEAE)
Modifica del 24 novembre 2010
Il Consiglio federale
ordina:
I
L’ordinanza dell’11 agosto 19991 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 15f
Sezione 1b Monitoraggio dei rinvii coatti per via aerea
Art. 15f Estensione del monitoraggio
Il monitoraggio dei rinvii coatti per via aerea comprende le seguenti fasi:
l’accompagnamento delle persone interessate all’aeroporto;
l’organizzazione a terra in aeroporto;
il volo;
l’arrivo all’aeroporto di destinazione e la consegna delle persone interessate alle autorità dello Stato di destinazione.
Se le persone interessate non possono essere consegnate nello Stato di destinazione, il monitoraggio comprende anche il volo di ritorno in Svizzera, la presa in consegna all’aeroporto e la consegna alle competenti autorità cantonali.
Art. 15g Conferimento di compiti a terzi
L’UFM incarica terzi di compiti in materia di monitoraggio dei rinvii coatti per via aerea. I terzi incaricati devono essere indipendenti da tutti i servizi coinvolti in procedure del diritto degli stranieri o del diritto d’asilo o nell’esecuzione di allontanamenti o espulsioni.
L’UFM conclude convenzioni con i terzi incaricati.
Art. 15h Compiti dei terzi incaricati
I terzi incaricati:
osservano singole o tutte le fasi di un rinvio coatto per via aerea;
presentano all’UFM rapporto su ogni rinvio coatto accompagnato;
allestiscono un rapporto d’attività e di gestione annuale all’attenzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia e della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia.
I terzi incaricati possono:
partecipare alle riunioni di preparazione di un rinvio coatto per via aerea;
comunicare al capogruppo competente, durante il rinvio coatto, i loro reclami o le loro osservazioni.
Art. 15i Rimborso dei costi
L’UFM indennizza i terzi incaricati per i loro compiti inerenti al monitoraggio dei rinvii coatti.
Le indennità sono versate in modo forfettario.
Titolo prima dell’art. 26b
Sezione 2a Decisione di allontanamento
Art. 26b Contenuto della decisione di allontanamento
(art. 64 LStr)
La decisione di allontanamento contiene:
l’obbligo dello straniero di lasciare la Svizzera;
la data entro la quale egli deve avere lasciato la Svizzera;
i mezzi coercitivi in caso d’inadempienza.
La decisione di allontanamento deve essere motivata e prevedere un rimedio giuridico.
Art. 26c Invito senza formalità
(art. 64 cpv. 2 LStr )
Gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno valido rilasciato da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen (Stato Schengen) che sono stati invitati senza formalità a recarsi in tale Stato Schengen sono tenuti a lasciare la Svizzera entro 24 ore. Può essere concesso un termine di partenza più lungo se lo esigono circostanze speciali quali problemi di salute o la situazione familiare.
Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen figurano nell’allegato1.
Art. 26d Modulo standard
L’UFM mette a disposizione dei servizi competenti i necessari moduli standard.
Art. 26e Foglio informativo
Il foglio informativo è consegnato assieme al modulo standard. Deve essere disponibile in almeno cinque delle lingue utilizzate o comprese più di frequente dagli stranieri che entrano illegalmente.
Il foglio informativo deve contenere in particolare indicazioni sulle basi legali su cui si fonda la decisione, sulla possibilità di avvalersi di rimedi giuridici e sulle conseguenze in caso di inosservanza del termine di partenza.
L’UFM mette i fogli informativi a disposizione delle autorità competenti.
II
Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 1 conformemente alla versione qui annessa.
III
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.
24 novembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Doris Leuthard |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
Allegato 1
Accordi di associazione alla normativa di Schengen Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono:
Accordo del 26 ottobre 20042 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (AAS);
Accordo del 26 ottobre 20043 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi;
Accordo del 17 dicembre 20044 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
Accordo del 28 aprile 20055 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo delle parti dell’acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
Protocollo del 28 febbraio 20086 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.