RU 2010 5773
Ordinanza 1
sull’asilo relativa a questioni procedurali
(Ordinanza 1 sull’asilo, OAsi 1)
Modifica del 24 novembre 2010
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza1 dell’11 agosto 19991 sull’asilo è modificata come segue:
Art. 16 cpv. 2
La durata del soggiorno è di al massimo 90 giorni. In presenza di motivi validi il soggiorno può essere prolungato di qualche giorno.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.
24 novembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Doris Leuthard |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |