Fonte

RU 2010 5773

Ordinanza 1
sull’asilo relativa a questioni procedurali
(Ordinanza 1 sull’asilo, OAsi 1)

Modifica del 24 novembre 2010

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza1 dell’11 agosto 19991 sull’asilo è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 2

La durata del soggiorno è di al massimo 90 giorni. In presenza di motivi validi il soggiorno può essere prolungato di qualche giorno.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.

24 novembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova