RU 2010 5851
Legge federale
sull’agricoltura
(Legge sull’agricoltura, LAgr)
Modifica del 18 giugno 2010
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 25 febbraio 20091,
decreta:
I
La legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura è modificata come segue:
Art. 19a Destinazione vincolata di proventi dei dazi
Negli anni 2009–2016 i proventi dei dazi all’importazione sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari sono vincolati; essi sono impiegati per il finanziamento di misure collaterali in relazione con l’attuazione di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare con l’Unione europea o di un accordo OMC.
Essi sono impiegati in primo luogo per finanziare misure collaterali a favore dell’agricoltura.
Se i negoziati non sfociano in un accordo il Consiglio federale annulla la destinazione vincolata e libera i mezzi finanziari.
Se le misure collaterali richiedono risorse inferiori ai mezzi vincolati, il Consiglio federale può ridurre l’importo della destinazione vincolata.