RU 2010 5989
Ordinanza del DFE
sull’indennità dei membri della CTI
del 7 dicembre 2010
Il Dipartimento federale dell’economia (DFE), visto l’articolo 8q capoverso 2 secondo periodo dell’ordinanza del 25 novembre 19981 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA),
ordina:
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina l’indennità versata ai membri della Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI). Sono esclusi i membri della presidenza, per i quali si applicano l’articolo 8q e l’allegato 2 numero 2 OLOGA.
Art. 2 Sistema di indennità
L’indennità dei membri è costituita da un importo forfetario fisso e da importi forfetari per singoli casi.
Con l’importo forfetario fisso sono indennizzati in particolare:
la partecipazione a riunioni;
i contatti con terzi quali associazioni, istituti di ricerca o Cantoni;
altri lavori su incarico della presidenza.
L’importo forfetario fisso è calcolato per ogni settore di promozione o settore parziale in base a una percentuale dell’indennità che dovrebbe essere corrisposta secondo l’articolo 8q e l’allegato 2 numero 2 OLOGA per un posto a tempo pieno. Ogni membro può ricevere un solo importo forfetario fisso all’anno.
Gli importi forfetari per singoli casi sono fissati e calcolati per unità di prestazione per ogni settore di promozione o settore parziale.
La somma degli importi forfetari fissi e degli importi forfetari per singoli casi può corrispondere per ogni membro al 40 per cento al massimo dell’indennità che dovrebbe essere corrisposta secondo l’articolo 8q e l’allegato 2 numero 2 OLOGA per un posto di lavoro a tempo pieno. La presidenza può autorizzare in casi motivati un superamento di tale limite; la decisione necessita del previo consenso del DFE.
RS 172.327.7
Art. 3 Importi forfetari
Per i singoli settori di promozione o settori parziali si applicano gli importi forfetari secondo l’allegato.
Art. 4 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.
7 dicembre 2010 Dipartimento federale dell’economia: Johann N. Schneider-Ammann
Allegato
(art. 3) Importi forfetari fissi e importi forfetari per singoli casi I. Settori di promozione enabling sciences, life sciences, ingegneria, micro e nanotecnologia Corrisponde a un grado di occupazione del 15 per cento.
fr. 4500 per 10 delle seguenti attività: – consulenza di richiedenti per la formulazione di progetti – bozze di progetti e altre consulenze relative a progetti – perizie per imprese start-up – revisioni – trattamento di reclami – preparazione di informazioni per il rapporto annuale della CTI – conferenze fr. 800 monitoraggio sul posto (follow-up, revisioni, rapporti scientifici, rapporto finale, visite presso le imprese) fr. 2500 valutazione di un programma del FNS o di un altro programma fr. 2500 esame del diritto a contributi di un istituto di ricerca II. Settore di promozione trasferimento di sapere e tecnologia (TST) Corrisponde a un grado di occupazione del 10 per cento.
fr. 5000 valutazione di un’organizzazione TST sostenuta per un anno fr. 5000 valutazione di un nuovo concetto fr. 3000 decisione di finanziamento, per singolo caso III. Settore di promozione start-up e imprenditoria, settore parziale certification board Corrisponde a un grado di occupazione del 5 per cento.
fr. 3000 per 10 valutazioni di business plan IV. Settore di promozione start-up e imprenditoria, settore parziale coaching acceptance
a. Importo forfettario fisso Corrisponde a un grado di occupazione del 27 per cento. L’importo forfetario fisso può essere corrisposto a 5 membri al massimo.
fr. 3000 per 10 valutazioni di business plan