RU 2010 6005
Ordinanza
sulla formazione professionale
(OFPr)
Modifica del 3 dicembre 2010
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 19 novembre 20031 sulla formazione professionale è modificata come segue:
Art. 68, rubrica e cpv. 4–7
Richiesta di dichiarazione di obbligatorietà 4–7 Abrogati
Art. 68a Riscossione dei contributi
L’organizzazione del mondo del lavoro addebita i contributi alle aziende assoggettate.
Chi fornisce già prestazioni ai sensi dell’articolo 60 capoverso 6 LFPr versa la differenza fra la prestazione già fornita e l’importo che viene riscosso per alimentare il fondo per la formazione professionale dichiarato di obbligatorietà generale. La differenza è calcolata proporzionalmente ai contributi per la stessa prestazione.
L’organizzazione del mondo del lavoro dispone in merito ai contributi mediante decisione se l’azienda lo richiede o è inadempiente.
Le decisioni sui contributi passate in giudicato sono parificate alle decisioni giudiziarie ai sensi dell’articolo 80 della legge federale dell’11 aprile 18892 sulla esecuzione e sul fallimento.
Art. 68b Verifica dell’utilizzazione delle risorse del fondo, tenuta dei conti e revisione
I cpv. 5–7 dell’attuale articolo 68 diventano cpv. 1–3 dell'art. 68b