RU 2010 6163
Ordinanza
sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie
(OCoR)
Modifica del 3 dicembre 2010
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 12 aprile 19951 sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 18 e 105 della legge federale del 18 marzo 19942 sull’assicurazione malattie (legge); vista la disposizione transitoria della modifica del 21 dicembre 20073 della legge federale sull’assicurazione malattie (Compensazione dei rischi) (cifra II/1.),
Art. 9 cpv.2
Sono considerate segnatamente spese di amministrazione della compensazione dei rischi:
le spese di amministrazione dell’istituzione comune per l’esecuzione della compensazione dei rischi;
le spese per la revisione dei conteggi e del traffico dei pagamenti nella compensazione dei rischi;
le spese per i controlli effettuati con prove a saggio secondo l’articolo 11 capoverso2.
Art. 11 cpv.2 e 3
L’istituzione comune verifica con prove a saggio, mediante gli organi di revisione da essa designati per questo compito, l’esattezza e la completezza dei dati forniti ai sensi dell’articolo 10.
Gli assicuratori si assumono le spese risultanti dai controlli effettuati con prove a saggio.
Art. 12a, rubrica e cpv.3
Fornitura di dati erronei
Se gli importi secondo il capoverso1 sono esigui, l’istituzione comune può versarli insieme agli interessi di cui all’articolo 13a.
Art. 14 cpv.1
L’istituzione comune, salvo nei confronti dell’UFSP e dei propri organi di revisione, è tenuta a mantenere il segreto sui dati che permettono d’identificare l’assicuratore. Anche i terzi incaricati di elaborare i dati devono mantenere il segreto in merito.
Art. 16, rubrica e cpv.1
Fatturazione delle spese supplementari e misure disciplinari
L’istituzione comune può fatturare le spese supplementari che ne risultano agli assicuratori che non ottemperano in modo sufficiente all’obbligo di fornitura di dati e di pagamento o che forniscono dati erronei.
Art. 17 cpv. 6
La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2011.
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011
3 dicembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Doris Leuthard |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |