RU 2011 1755
Ordinanza
concernente la sicurezza delle macchine
(Ordinanza sulle macchine, OMacch)
Modifica del 20 aprile 2011
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 2 aprile 20081 sulle macchine è modificata come segue:
Sostituzione di un’espressione Negli articoli1 capoverso 3, 2 capoverso1 lettera b, 2 capoverso 3, 3 e 5 capoverso 2 l’espressione «direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine» è sostituita con l’espressione «direttiva UE relativa alle macchine».
Art. 1 cpv.1 e 2
La presente ordinanza disciplina la messa in circolazione e la sorveglianza delle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE2 (direttiva UE relativa alle macchine).
Il campo d’applicazione è disciplinato dall’articolo1 della direttiva UE relativa alle macchine. L’articolo 3 della stessa si applica per analogia. Al posto degli atti legislativi dell’UE, ai quali rimanda l’articolo1 paragrafo 2 lettere e e k della direttiva UE relativa alle macchine, si applicano gli atti normativi svizzeri di cui all’allegato1 numero 2.
Art. 2 cpv.1 lett. a
È lecito mettere in circolazione macchine soltanto se:
a. quando sono installate e mantenute in modo corretto nonché utilizzate conformemente ai loro scopi e in condizioni ragionevolmente prevedibili, non mettono in pericolo né la sicurezza né la salute delle persone e di eventuali animali domestici, né l’integrità dei beni né l’ambiente, purché la direttiva UE relativa alle macchine contempli per tali macchine prescrizioni specifiche in materia ambientale; e
Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 mag. 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione), GU L 157 del 9.6.2006,
p. 24; modificata da ultimo dalla direttiva 2009/127/CE, GU L 310 del 25.11.2009, p. 29.
II
Gli allegati sono modificati come segue:
Allegato 1 numero 1 1. Ai fini della corretta interpretazione della direttiva UE relativa alle macchine3, a cui si rinvia nella presente ordinanza, si applicano le seguenti equivalenze terminologiche:
Espressione UE Espressione svizzera … … Allegato 1 numero 2 2. Atti normativi svizzeri corrispondenti alle direttive UE citate nella direttiva UE relativa alle macchine4 … … Regolamento (CE) n. 1107/2009: Regolamento Ordinanza del 18 maggio (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del 2005 sui prodotti fitosanitari Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immis- (OPF; RS 916.161) sione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (GU L 309 del 24.11.2009, p. 1) Direttiva 2009/128/CE: Direttiva 2009/128/CE del le tre seguenti ordinanze: Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre1. Ordinanza del 18 maggio 2009, che istituisce un quadro per l’azione comuni- 2005 sui prodotti fitosanitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi tari (OPF; RS 916.161); (GU L 309 del 24.11.2009, p. 71) 2. Ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81); 3. Ordinanza del 7 dicembre 1998 sui pagamenti diretti (OPD; RS 910.13).
Si veda la nota a piè di pagina all’art.1 cpv.1.
Si veda la nota a piè di pagina all’art.1 cpv.1.
III
L’ordinanza del 23 giugno 19995 sugli ascensori è modificata come segue:
Allegato 1 numero1.1 1.1 Allorquando il rischio corrispondente sussiste e non è trattato nel presente allegato, si applicano i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato I della direttiva 2006/42/CE6 (direttiva UE relativa alle macchine). Il requisito essenziale di cui all’allegato I numero1.1.2 della direttiva UE relativa alle macchine è in ogni caso applicabile.
IV
La presente modifica entra in vigore il 15 dicembre 2011.
20 aprile 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 mag. 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione), GU L 157 del 9.6.2006,
p. 24; modificata da ultimo dalla direttiva 2009/127/CE, GU L 310 del 25.11.2009, p. 29.